Il recupero del credito in Svizzera

 

 

Anche in Svizzera, come in Italia (cfr. articolo precedente), per poter richiedere l’esecuzione pubblica di un credito è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo.

Tuttavia, a differenza che in Italia, l’azione esecutiva vera e propria può essere avviata dal creditore sulla base di una sua mera richiesta. Il creditore, in particolare, compilando un formulario approvato dal Cantone può fare domanda di esecuzione nei confronti del debitore. Tale domanda va indirizzata all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) del distretto in cui ha domicilio il debitore (o sede, se è una persona giuridica). La domanda di esecuzione interrompe la prescrizione e obbliga l’UEF a far spiccare il precetto esecutivo contro il debitore.

Il precetto esecutivo, una volta notificato al debitore, può essere da quest’ultimo opposto entro 10 giorni senza particolari formalità: quindi verbalmente o per iscritto, al momento della notifica o con comunicazione all’UEF. L’opposizione non è necessario venga motivata, salvo in caso di esecuzione fondata su cambiali.

E’ da tener presente che ogni soggetto che vanti un interesse giuridicamente fondato può richiedere all’Ufficio di esecuzione competente il rilascio di un attestato di solvibilità, il quale riporta tutte le esecuzioni eventualmente presenti a carico del debitore. Questo strumento, di costo assai contenuto, seppure non dia certezze in merito alla solvibilità del debitore (poiché indica solo le azioni esecutive pregresse o in corso), è prezioso perché permette di avere una panoramica verosimile della situazione in cui versa il debitore.


1. Il rigetto dell’opposizione

In caso di opposizione, l’iniziativa ritorna al creditore, il quale ha un anno di tempo per chiedere il rigetto dell’opposizione, o mediante la procedura amministrativa o mediante la procedura civile.

La procedura amministrativa prevede due strade:pretura

  1. il creditore può avviare la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione se è in possesso di un titolo chiamato, appunto, di rigetto definitivo (art. 80 della legge federale svizzera sull’esecuzione e sul fallimento, LEF). Si tratta delle decisioni giudiziarie esecutive e di tutti quei provvedimenti ad essa equiparati, come le transazioni giudiziali, i riconoscimenti di debito giudiziali, i documenti pubblici esecutivi, le decisioni delle autorità amministrative svizzere, ecc.
  2. il creditore può avviare, altresì, la procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione se è in possesso di un riconoscimento di debito del debitore constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (art. 82 LEF). In questo caso, il debitore può opporre unicamente quelle eccezioni che infirmano il riconoscimento del debito.

La procedura amministrativa ha il vantaggio di essere molto veloce, concedendo al creditore la possibilità di chiedere un pignoramento provvisorio o la redazione dell’inventario dei beni del debitore. Quest’ultimo, tuttavia, entro 20 giorni dal rigetto dell’opposizione, può chiedere il disconoscimento del debito avviando un’azione ordinaria presso il Giudice dell’esecuzione.

Se, invece, il creditore non è in possesso di tali atti a sostegno del suo credito, deve avviare una causa giudiziaria secondo le norme ordinarie del codice processuale civile (CPC). Nella sentenza finale, il Giudice, nell’accogliere la domanda attorea, dichiarerà il rigetto definitivo dell’opposizione.


2. La continuazione dell’esecuzione.

Trascorsi 20 giorni dalla pronuncia  di rigetto provvisorio (se il debitore non interpone domanda di disconoscimento del debito) o trascorso il termine per la crescita in giudicato della decisione di rigetto definitivo, il creditore può procedere con la continuazione dell’esecuzione.

La procedura, a differenza che in Italia, non è in mano al creditore, essendo piuttosto seguita interamente dall’UEF competente, ente pubblico munito di pieni poteri di indagine e di accesso alle banche dati nazionali. Tale aspetto incide notevolmente sulle chanche di recupero del credito.

L’UEF segue due strade: l’esecuzione in via di pignoramento e quella in via di fallimento. La scelta della modalità dipende dalla natura del debitore: le persone giuridiche (ditta, Sagl, SA, ecc.) e le persone fisiche iscritte nel registro di commercio (socio di una società in nome collettivo, membro dell’amministrazione di una società in accomandita per azioni, ecc.) sono soggette alla procedura esecutiva in via di fallimento. Quest’ultima procedura è esclusa per alcune categorie di crediti (art. 43 LEF).

Salvo le particolarità delle due diverse procedure di esecuzione, queste si concluderanno con l’individuazione di alcuni o tutti i beni del debitore necessari per soddisfare il credito, i quali vengono pignorati e poi venduti. L’esito positivo o negativo del recupero dipende, ovviamente, dal grado di solvibilità del debitore.


3. I costi del recupero

Il creditore che intende recuperare un proprio credito contro un debitore domiciliato in Svizzera, o avente propri beni in Svizzera, dovrà affrontare delle spese, alcune recuperabili interamente, altre solo in parte, altre non recuperabili.

Financial accounting

Le spese interamente recuperabili sono:

  • le spese di avvio dell’esecuzione (per i relativi calcoli si veda questo link)
  • le tasse di giustizia per la procedura di rigetto dell’opposizione, variabili in importo per le varie procedure (rigetto definitivo, rigetto provvisorio, causa ordinaria, eventuale procedura di disconoscimento)
  • le spese di proseguimento dell’esecuzione, laddove l’UEF può richiedere anticipi prima di avviare pignoramenti o attività successive

Le spese parzialmente recuperabili sono fondamentalmente le spese legali per l’assistenza di un avvocato. Quest’ultimo prevede generalmente compensi orari, compresi tra fr. 200.– e fr. 400.–, a seconda della complessità della procedura e dell’importo da far valere. A volte è possibile concordare compensi forfetari, anche se questa è una modalità di compenso eccezionale.

Le spese non recuperabili sono invece quelle che il creditore affronta per proprio conto al fine di ottenere informazioni sul debitore. Rientrano, ad esempio, le spese per il certificato di solvibilità, per informazioni in caso di stranieri dimoranti o con altro permesso (ad es. frontalieri), ecc.


Da tutto quanto sopra, quindi, si evince come il recupero di un credito in Svizzera, specie se assistito da elementi di prova ulteriori (riconoscimento di debito, assegni, sentenze estere, ecc.), si mostri più agevole che in altri Paesi vicini, Italia in primis.

E se si è già in possesso di un titolo giudiziario (ad esempio, sentenza o decreto ingiuntivo)? Dedicato soprattutto ai professionisti, in questo articolo si spiega tutti i vantaggi che offre la Convenzione di Lugano del 2007.

 


Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

Riferimenti normativi:
Legge federale svizzera sull’esecuzione e sul fallimento
Codice processuale civile svizzero

*****

Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato per ogni necessità in merito

Segue:
L’esecuzione di un titolo italiano in Svizzera e viceversa: la Convenzione di Lugano

32 commenti
  1. antonio saracino
    antonio saracino dice:

    Gentile Avvocato, leggo con interesse il suo blog e le sarei grato se potesse chiarirmi quale forma deve avere un contratto di prestito in svizzera e i vizi che possano inficiarne la validità. Studio con interesse i rapporti tra i consumatori e le banche nell’ambito dei contratti di prestito, ma ho riscontrato difficoltà nell’intepretare la posizione del legislatore svizzera nella suddetta materia. Grato della sua risposta ed eventuali sentenze che vorrà indicarmi per approfondire la mia ricerca. Le indico la mia mail antonio.saracino@virgilio.it

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Saracino,

      sarebbe impossibile rispondere alle sue richieste sul contratto di mutuo in Svizzera.
      Sono certamente disponibile a fornire risposte a domande più precise.

      Un cordiale saluto.

      Rispondi
  2. Roberto
    Roberto dice:

    Buonasera,

    una semplice proposta d’acquisto per un immobile (non un atto pubblico) può essere considerata una scrittura privata e consentire il rigetto provvisorio dell’esecuzione per danni da mancato acquisto?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Roberto,

      si tratta certamente di una scrittura privata, ma non è possibile dire se costituisca un rigetto provvisorio per danni da mancato acquisto: di principio, il riconoscimento di debito deve avere ad oggetto una somma determinata o immediatamente determinabile. Solo l’esame accurata del documento consentirebbe una risposta adeguata.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  3. Max
    Max dice:

    Buongiorno Avv. Ciamei,
    vorrei chiederLe info per un prestito di una piccola somma di denaro che mi ha fatto una persona svizzera e residente in Svizzera (io sono italiano e risiedo in Italia) per la quale io ho fatto una scrittura privata con dicitura “Milano __/__/2013”. In cui scrivevo semplicemente una “autocertificazione”: io sottoscritto xxxx xxxxxxx ricevo la somma di euro xxxxxxxxxxx da parte del Sig. xxxxx xxxxx e mi impegno a restituire tale somma nel più breve tempo possibile….. ecc.
    Ciò che avrei bisogno di sapere è quanto valore può avere tale scrittura privata in termini giudiziari (leggi svizzere e/o italiane) perchè ho ricevuto un atto giudiziario di pignoramento del mio conto corrente.

    La ringrazio anticipatamente se vorrà rispondermi.

    Cordiali saluti.

    Max

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Max,

      il documento che ha sottoscritto è a tutti gli effetti un contratto di prestito, o comunque vale come riconoscimento di debito. Non potendo prendere visione dell’atto di pignoramento cui fa riferimento, non posso sul punto aiutarla: posso però desumere che vi sia stata una procedura giudiziaria precedente, conclusasi con un titolo esecutivo e definitivo. Deve rivolgersi ad un avvocato per ottenere risposte più precise.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  4. Alessandro Russotto
    Alessandro Russotto dice:

    Buongiorno, devo ricevere dei soldi dalla Svizzera riguardo il secondo pilastro in quanto sono uscito definitivamente dalla Svizzera.volevo chiederle se la somma che devo ricevere può essere bloccata avendo dei piccoli sospesi in Svizzera grz

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Russotto,

      non sono in grado di rispondere con certezza alla sua domanda, anche se ritengo che un comportamento in tal senso da parte dell’ente LPP sarebbe illegittimo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  5. Giulia
    Giulia dice:

    Salve…non so se è di sua competenza, io comunque avrei bisogno di un informazione: quindi io e mi marito siamo rimpatriati in Italia avendo di diritto la disoccupazione per 3 mesi della Svizzera, tempo per cercare lavoro in Italia l’unico problema nonostante non siamo più residenti in Svizzera, non abbiamo più il permesso B la cassa malati continua a prelevare dei soldi mensilmente dal conto corrente. È una cosa legale? Grazie.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      l’assicurazione malattia continua ad esigere il pagamento dei premi sino a che non riceve disdetta, e ciò indipendentemente dalle sorti del permesso. Sarà quindi vostro onere procedere in tal senso e consiglio di farlo al più presto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  6. Giusy
    Giusy dice:

    Gentile Avv. Ciamei

    Il mio datore di lavoro ad aprile 2018 mi diede disdetta, ma ero incinta e la disdetta quindi non valida.Attualmente sono ancora assunta presso questa Firma a tempo indeterminato.
    Mia figlia è nata nel gennaio 2019 e ora la mia maternità è quasi finita.
    Ho fatto richiesta al mio datore di lavoro per sapere cosa avrebbero voluto fare con me e in risposta mi hanno dato questo:

    “In linea di principio, dovresti lavorare per un mese dopo il congedo di maternità fino alla fine del periodo di preavviso.” Di comune accordo, possiamo rescindere il contratto dopo il congedo di maternità. ”
    La domanda è: Se io volessi annullare il contratto di comune accordo, perché non ho intenzione di lavorare per loro in quanto trattata male fino ad ora, il salario sempre in ritardo (a volte anche il 10 del mese successivo dopp innumerevoli chiamate e email per sollecitare e una volta anche per raccomandata) sono anche lontana ora dal mio lavoro perché mi sono trasferita (1h e 40-50 min) e mia figlia un problema di salute (non prende peso e sto cercando ora con un latte speciale e ho ogni settimana un appuntamento con la pediatra), e se continua, devo andare in ospedale per altre analisi) Quindi è impossibile per me fare il trasporto di quasi 4 ore al giorno e in più lavorarne per 9.

    La disoccupazione potrebbe accettare il mio concordato licenziamento con il datore di lavoro o potrei ricevere una sanzione o addirittura l esenzione dalla stessa?

    (Anche perché, se tornassi ancora al lavoro, mi licenzierebbero comunque subito).

    Voglio fare la cosa giusta, spero di essere stato chiara.
    La ringrazio in anticipo per la sua risposta.
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      lei ha la possibilità di dare disdetta immediata dal contratto al suo rientro, ma tale disdetta deve essere motivata su ragioni molto gravi, che nel suo caso non mi paiono sussistere. Piuttosto, la disdetta data durante la maternità o comunque nell’immediato rientro, se non retta da altre giustificazioni (o persino se ci sono stati casi analoghi in passato nell’azienda), potrebbe essere ritenuta abusiva per violazione contro la legge sulla parità dei sessi. La invito a recarsi da un consulente preparato per valutare tale possibilità.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  7. Giuseppina
    Giuseppina dice:

    Salve, avrei delle domande da porle se mi è possibile una risposta concreta.
    Ho abitato in svizzera per 4 anni avendo il permesso B
    Ho richiesto un prestito che non ho sarcito e non ho più potuto pagare neanche la Cassa malattia.
    Ho perso il lavoro e la casa e sono dovuta rientrare in italia.
    Adesso mi mandano delle bollette da pagare in merito ai miei debiti.
    Se volessi rientrare in svizzera e lavorare per risarcire i miei debiti posso farlo?
    A cosa vado in contro?
    Come dovrei muovermi?
    Ammettendo che ho un contratto di lavoro che mi aspetta.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signora Giuseppina,

      l’esistenza di debiti in Svizzera non gioca a favore di una concessione di permesso B, ma soprattutto l’esistenza di un debito con l’assicurazione LAMal. La soluzione migliore sarebbe quella di contattare i creditori e concordare sin da ora con loro un piano di rientro che per lei risulta sostenibile.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  8. vincenzo scavo
    vincenzo scavo dice:

    Salve avrei delle domande . io ho vissuto circa 7 anni in svizzera e alla fine ho accumulato dei debiti come krankekasse , Leasing , e contratti di telefono , che negli ultimi 2 anni non avevo piu pagato.
    ho pagato un po il betraibungsamt quando lavoravo e anche quando ero in disoccuppazione poi finita la disoccupazione non ho piu potuto pagare neanche la casa cosi ho deciso di andare in italia , adesso sono passati ciraca 5 anni che ho lasciato la svizzera e vorrei rintrare in svizzara con un Lavoro cosa andrei in contro?? perche non avendo nulla e come ricominciare da sotto Zero , dopo 5 anni viene cancellato ho rientro a pagare il betraiubungsamt il permesso mi verebbe concesso dato che avevo lasciato il c e mia figlia e nata anche in svizzera . non ho la vaga idea cosa andrei Incontro. grazie mille anttendo la sua risposta
    cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      alcune valutazioni sono soggette a discrezionalità dell’Ufficio della migrazione competente per Cantone, per cui non mi è possibile fornirle una risposta precisa. Di principio, consideri che la presenza di debiti in Svizzera può essere considerato come motivo di diniego del permesso. Ad ogni modo, lei proponga domanda di permesso, ma prima contatti i debitori per concordare un piano di rientro: se concesso da tutti i debitori, questo potrà essere da lei portato nelle giustificazioni di un’eventuale giudizio negativo da parte dell’Ufficio stranieri.

      Si tratta di consigli che però le consiglio di far verificare da esperto in materia di immigrazione, al fine di adattarli al suo caso specifico.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  9. vincenzo
    vincenzo dice:

    Salve avrei delle domande . io ho vissuto circa 7 anni in svizzera e alla fine ho accumulato dei debiti come krankekasse , Leasing , e contratti di telefono , che negli ultimi 2 anni non avevo piu pagato.
    ho pagato un po il betraibungsamt quando lavoravo e anche quando ero in disoccuppazione poi finita la disoccupazione non ho piu potuto pagare neanche la casa cosi ho deciso di andare in italia , adesso sono passati ciraca 5 anni che ho lasciato la svizzera e vorrei rintrare in svizzara con un Lavoro cosa andrei in contro?? perche non avendo nulla e come ricominciare da sotto Zero , dopo 5 anni viene cancellato ho rientro a pagare il betraiubungsamt il permesso mi verebbe concesso dato che avevo lasciato il c e mia figlia e nata anche in svizzera . non ho la vaga idea cosa andrei Incontro. grazie mille anttendo la sua risposta
    cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      le consiglio di rivolgersi ad un esperto del Cantone presso cui intende porre la domanda, poiché molte delle valutazioni fatte dall’Ufficio stranieri sono discrezionali e le prassi cambiano da Cantone a Cantone. Di principio, la presenza di debiti importanti in Svizzera può essere valutato negativamente in sede di rilascio del permesso. Un suggerimento potrebbe essere quello di contattare i vari creditori e concordare un piano di rientro sostenibile. Ribadisco che ogni consiglio deve essere valutato attentamente sulla base della sua specifica situazione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  10. Giorgio Dario De Muro
    Giorgio Dario De Muro dice:

    Buongiorno.
    Le chiedo cortesemente una “dritta”. Il mio furgone è rimasto danneggiato durante delle operazioni di carico/scarico presso una ditta in Svizzera. Responsabile di ciò è l’operaio (dipendente della predetta ditta) il quale, utilizzando un muletto (di proprietà della ditta) ha fatto cadere delle pesanti bobine di ferro sul cassone del mio furgone danneggiandolo.
    E’ stato compilato il modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti ove viene confermata la dinamica sopra descritta.
    Ho inviato una raccomandata con richiesta di risarcimento danni: non ho ricevuto riscontro.
    Come dovrei procedere per il recupero del mio credito?
    La ringrazio per la disponibilità e La saluto cordialmente.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      deve avviare azione giudiziaria davanti al Giudice di pace competente per importi inferiori a Fr. 50000.-, davanti alla Pretura competente per importi superiori.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  11. Giovanni
    Giovanni dice:

    Salve Avvocato Ciamei avrei una domanda da farle ho una situazione un po‘ scomoda in passato ho fatto dei crediti perdonali adesso non riesco più a pagare per il sovraindebitamento anche perché ho una famiglia alle spalle Io lavoro per il momento ma sono indietro di tre rate cosa si rischia non pagando più un credito perché la non c’è l’ha faccio anche perché la rata e abbastanza alta

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      il rischio nel suo caso è che il creditore proceda con un’esecuzione e quindi in un secondo momento con un pignoramento. Le suggerisco di rivolgersi ad un’associazione che tutela i consumatori o che comunque offre consulenza sull’indebitamento (ad esempio Caritas).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Giovanni
        Giovanni dice:

        Avv.Ciamei le spiego e da 7 anni che vivo in Svizzera sono in casa in affitto e non possiedo macchina nel mio caso che può succedere?al momento lavoro ma mia moglie no e quindi faccio difficoltà ad arrivare a fine mese ma per pignoramento cosa intende?e se non possiedo niente?

        Rispondi
      • Giovanni
        Giovanni dice:

        Avv Ciamei una altra domanda se io decidessi di andare via dalla Svizzera ma ho dei debiti aperti che succederebbe in questo caso perdo il permesso C?oppure i debiti vengono detratti dalla Pensionskasse?

        Rispondi
  12. Giovanni
    Giovanni dice:

    Avv Ciamei con un permesso C se non pago un finanziamento possono buttarmi fuori dalla Svizzera e se non possiedo niente da pignorarmi cosa succede?io e da un paio di mesi che ho difficoltà economica a coprire le rate mensili e quindi mi trovo indietro ho chiamato la banca e mi dice che le rate non si possono diminuire cosa potrei fare mi dia un consiglio per favore

    Rispondi
  13. Damiano Brescianini
    Damiano Brescianini dice:

    Buongiorno Avvocato Ciamei volevo sottoporle un problema io svolgo attività Edilizia in provincia di Bergamo un mio cliente che gli avevo ristrutturato la casa a parre provincia di Bergamo dopo dodici anni di causa che poi o vinto con un risarcimento del 40% e in Svizzera non so dove ma a aperto un attività in propio in pratica io non riesco piu a rintracciarlo perche non so come muovermi visto che già due anni e mezzo e non sono riuscito a portare a casa il mio credito lei saprebbe indirizzarmi cosa devo fare grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      vi sono molti modi per rintracciare il debitore e per far riconoscere in Svizzera il titolo giudiziario che ha ottenuto. Il nostro studio è a sua disposizione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  14. nicola
    nicola dice:

    Buongiorno Avvocato, ho una domanda per lei, se gentilmente puo’ rispondermi…
    ho un debito in italia con equitalia, vivo in svizzera da 11 mesi con regolare permesso L e contratto di lavoro….
    se compro macchina in svizzera con targhe svizzere e faccio la conversione della patente, quando entro in italia con la macchina svizzera di mia propieta’ se vengo fermato ad un posto di blocco possono farmi un fermo amministrativo o un pignoramento…..??? o abitando in svizzera lo stato italiano non ha nessun potere…..nel recuperare parte del credito…

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      l’autovettura con targa svizzera è a tutti gli effetti un bene su suolo svizzero, dunque è possibile procedere ad esecuzione tramite gli strumenti esecutivi del diritto svizzero. In altri termini, Equitalia o altri privati non potrebbero utilizzare gli strumenti di diritto italiano mentre l’autovettura si trova in Italia da lei guidata, piuttosto dovrebbero attivare le procedure di riconoscimento in Svizzera di una decisione estera (rispettivamente far riconoscere in Svizzera il loro credito) e solo allora procedere con gli strumenti del diritto esecutivo svizzero.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  15. Michele
    Michele dice:

    Buongiorno ho un conto in euro con ubs e ho un permesso G… Con ubs ho un debito complessivo di 15 000 euro tra carte di credito e conto.. Le mie domande sono
    Cosa succede se non pago?
    Posso fare un piano di rientro sommando il tutto?
    Se si a chi rivolgermi?
    Ps: sono cittadino italiano
    Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      le consiglio di trovare un accordo con la banca che preveda un piano di rientro congruo. In caso contrario, oltre alle conseguenze previste dalle condizioni del suo contratto (ritiro carte di credito, chiusura conto, ecc.), potrà subire una esecuzione. Può affidarsi ad un legale oppure a servizi di aiuto nella gestione del budget personale (come Caritas Ticino o altri).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi

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