Articoli

Si può essere licenziati in Svizzera per comportamenti assunti fuori dell’orario di lavoro?

Ci vogliono vent’anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se pensi a questo, farai le cose in modo diverso. (Warren Buffett)

Hanno destato scalpore i recentissimi fatti accaduti in Ticino, riguardanti una lavoratrice licenziata per aver condiviso in rete un video in cui esprimeva commenti offensivi verso la Svizzera e le forze di polizia elvetiche. I commenti della stampa e dei comuni cittadini in rete sono molteplici. In questa sede, lungi dall’esprimere in alcun modo una valutazione sul caso specifico, si intende piuttosto approfittare del fatto di cronaca per esporre i principi del diritto del lavoro svizzero in materia di licenziamento, con particolare riguardo ai comportamenti assunti dal dipendente al di fuori dell’orario di lavoro.

Continua a leggere

Il diritto del lavoro in Svizzera: statuto normativo e fiscale dei frontalieri

 

Sostituire i frontalieri con altra forza lavoro, qualsiasi sia la nazionalità, per la Svizzera e in particolare per il Ticino non sarebbe affatto semplice e, soprattutto, conveniente”

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Italia, 12 ottobre 2015)

 

Nei contributi precedenti si è esaminata la normativa svizzera del lavoro (link), sia dal punto di vista del lavoratore (link) che del datore di lavoro (link). Non si può, però, avere un’idea completa della vicenda lavorativa svizzera, e soprattutto ticinese, se non si affronta la questione del lavoro frontaliere.

Il lavoratore che ogni giorno, o almeno una volta a settimana, supera il confine per lavorare nel Paese non di residenza (definizione ampia di frontaliere) è oramai da anni una realtà importante dei Cantoni di frontiera (Vallese, Basilea, Ticino, Grigioni, ecc.). Una realtà ancora più specifica è quella del lavoratore italiano residente nella fascia di confine che, sempre ogni giorno o almeno una volta a settimana, si reca in Svizzera per lavorare (definizione ristretta di frontaliere).

A tale categoria di lavoratore si applicano tutte le previsioni normative che sono state esaminate nei contributi precedenti. Tuttavia, proprio la natura di soggetto residente in uno Stato e lavorante in un altro Stato, comporta delle evidenti differenze in materia assicurativa (specie in ambito di disoccupazione), sanitaria e fiscale.

Di seguito verranno esaminate alcune questioni, di certo in modo non esaustivo, ma indicativo e il più possibile completo. Continua a leggere

Il recupero del credito in Svizzera

 

 

Anche in Svizzera, come in Italia (cfr. articolo precedente), per poter richiedere l’esecuzione pubblica di un credito è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo.

Tuttavia, a differenza che in Italia, l’azione esecutiva vera e propria può essere avviata dal creditore sulla base di una sua mera richiesta. Il creditore, in particolare, compilando un formulario approvato dal Cantone può fare domanda di esecuzione nei confronti del debitore. Tale domanda va indirizzata all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) del distretto in cui ha domicilio il debitore (o sede, se è una persona giuridica). La domanda di esecuzione interrompe la prescrizione e obbliga l’UEF a far spiccare il precetto esecutivo contro il debitore.

Continua a leggere