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La separazione personale dei coniugi in Svizzera

Il diritto svizzero prevede (art. 159 CC) che, con la celebrazione del matrimonio, i coniugi si assumano una serie di obblighi e doveri:

  • cooperare alla prosperità dell’unione
  • provvedere in comune ai bisogni della prole
  • reciproca assistenza e fedeltà

Come si può notare, nel novero dei doveri coniugali non è compreso il dovere di coabitazione, previsto invece nel diritto italiano (art. 143 CCita). La conseguenza più importante è che, in Svizzera, i coniugi possono liberamente sospendere la coabitazione, con o senza l’avvio di una apposita procedura giudiziaria. Infatti, ai sensi dell’art. 175 CC, un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia: l’interpretazione giurisprudenziale di tale ultimo requisito (“il bene della famiglia”) è piuttosto estensiva e comprende, di fatto, ogni ipotesi di impossibilità di proseguire con la convivenza. Continua a leggere