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Il lavoratore abbandona il posto di lavoro: può essere licenziato in tronco?

Il caso

Durante l’orario di lavoro il lavoratore Andrea litiga con il proprio datore di lavoro e, nell’impeto della discussione, dichiara di prendersi una settimana di ferie dal giorno dopo. Il datore di lavoro, nell’occasione, prende atto della dichiarazione del lavoratore senza opporsi o chiedere chiarimenti. L’indomani, il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro come aveva preannunciato. Il datore di lavoro gli notifica quindi una disdetta immediata dal rapporto di lavoro per grave inadempimento, segnatamente per abbandono del posto di lavoro.

Di fronte a tale fattispecie si pongono i seguenti quesiti:

  • La disdetta immediata (= licenziamento in tronco) è valida?
  • Quali strumenti ha il lavoratore per contestarla?
  • Che ragioni può far valere il datore di lavoro per difendere il proprio operato?
  • Cosa può chiedere il lavoratore al giudice?

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Si può essere licenziati in Svizzera per comportamenti assunti fuori dell’orario di lavoro?

Ci vogliono vent’anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se pensi a questo, farai le cose in modo diverso. (Warren Buffett)

Hanno destato scalpore i recentissimi fatti accaduti in Ticino, riguardanti una lavoratrice licenziata per aver condiviso in rete un video in cui esprimeva commenti offensivi verso la Svizzera e le forze di polizia elvetiche. I commenti della stampa e dei comuni cittadini in rete sono molteplici. In questa sede, lungi dall’esprimere in alcun modo una valutazione sul caso specifico, si intende piuttosto approfittare del fatto di cronaca per esporre i principi del diritto del lavoro svizzero in materia di licenziamento, con particolare riguardo ai comportamenti assunti dal dipendente al di fuori dell’orario di lavoro.

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Diritto del Lavoro Svizzero Studio Ciamei

Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il licenziamento

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti”

(Art. 335 Codice delle obbligazioni svizzero)

 

Come si è avuto modo di anticipare nel primo appuntamento (clicca qui) di questa serie di contributi sul diritto del lavoro svizzero, quest’ultimo è di natura liberale in quanto prevede la pari libertà di conclusione del rapporto da parte di entrambe le parti contrattuali.

Più nello specifico, in realtà, come ogni normativa giuslavoristica moderna, sono previste tutta una serie di tutele specifiche affinché il lavoratore – incontestabilmente parte debole del rapporto – non subisca un licenziamento ingiustificato ed eccessivamente limitativo dei propri diritti e della propria condizione economica.

Esamineremo, quindi, d’ora in avanti i vari tipi di “disdetta” (così è chiamata in Svizzera la comunicazione di conclusione del rapporto di lavoro), individuando di volta in volta i punti di maggiore interesse perché il lavoratore possa tutelarsi di fronte a comportamenti non coerenti con la legge. Continua a leggere