Articoli

Frontaliere in Svizzera: 3 fondamentali informazioni

La domanda di lavoro in Svizzera rappresenta un dato in costante crescita, poiché ancora oggi la Confederazione Elvetica è in grado di offrire un benessere tra i più elevati d’Europa, non solo per quanto attiene alla salubrità dell’ambiente, ma altresì sotto il profilo economico. Il mercato del lavoro in Svizzera è, infatti, estremamente prospero e in continua espansione: la disoccupazione nel Paese è tra le più basse d’Europa e l’occupazione è in crescita da oltre un decennio. Dal momento, poi, che nella Confederazione le tasse sui redditi sono notevolmente inferiori a quelle italiane, la Svizzera è un Paese estremamente competitivo per coloro che vogliano fare impresa.

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Il lavoratore abbandona il posto di lavoro: può essere licenziato in tronco?

Il caso

Durante l’orario di lavoro il lavoratore Andrea litiga con il proprio datore di lavoro e, nell’impeto della discussione, dichiara di prendersi una settimana di ferie dal giorno dopo. Il datore di lavoro, nell’occasione, prende atto della dichiarazione del lavoratore senza opporsi o chiedere chiarimenti. L’indomani, il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro come aveva preannunciato. Il datore di lavoro gli notifica quindi una disdetta immediata dal rapporto di lavoro per grave inadempimento, segnatamente per abbandono del posto di lavoro.

Di fronte a tale fattispecie si pongono i seguenti quesiti:

  • La disdetta immediata (= licenziamento in tronco) è valida?
  • Quali strumenti ha il lavoratore per contestarla?
  • Che ragioni può far valere il datore di lavoro per difendere il proprio operato?
  • Cosa può chiedere il lavoratore al giudice?

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I permessi in Svizzera e le precedenti condanne penali in Italia: 5 cose da sapere

Sono sempre più frequenti le richieste di assistenza legale da parte di cittadini italiani che hanno ricevuto un provvedimento di diniego alla richiesta di concessione di un permesso di lavoro in Svizzera, segnatamente una decisione di revoca del permesso concesso in precedenza, in presenza di precedenti condanne penali in Italia.

È corretto tale modo di procedere? Su quali basi normative si fonda? Ogni e qualsiasi tipo di condanna precluse la possibilità di vivere o lavorare in Svizzera? Quali sono i limiti imposti all’Ufficio della migrazione? Cosa si può fare di fronte ad una decisione ingiusta?

Il presente contributo intende offrire alcune risposte chiare a fronte della confusione che spesso regna in una prassi spesso non conforme alla normativa svizzera ed europea: si deve quindi tenere ben presente che in questo ambito, più che in altri, ogni singolo caso personale richiede un’analisi specifica, anche perché le novità sono all’ordine del giorno.

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Il diritto del lavoro in Svizzera: statuto normativo e fiscale dei frontalieri

 

Sostituire i frontalieri con altra forza lavoro, qualsiasi sia la nazionalità, per la Svizzera e in particolare per il Ticino non sarebbe affatto semplice e, soprattutto, conveniente”

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Italia, 12 ottobre 2015)

 

Nei contributi precedenti si è esaminata la normativa svizzera del lavoro (link), sia dal punto di vista del lavoratore (link) che del datore di lavoro (link). Non si può, però, avere un’idea completa della vicenda lavorativa svizzera, e soprattutto ticinese, se non si affronta la questione del lavoro frontaliere.

Il lavoratore che ogni giorno, o almeno una volta a settimana, supera il confine per lavorare nel Paese non di residenza (definizione ampia di frontaliere) è oramai da anni una realtà importante dei Cantoni di frontiera (Vallese, Basilea, Ticino, Grigioni, ecc.). Una realtà ancora più specifica è quella del lavoratore italiano residente nella fascia di confine che, sempre ogni giorno o almeno una volta a settimana, si reca in Svizzera per lavorare (definizione ristretta di frontaliere).

A tale categoria di lavoratore si applicano tutte le previsioni normative che sono state esaminate nei contributi precedenti. Tuttavia, proprio la natura di soggetto residente in uno Stato e lavorante in un altro Stato, comporta delle evidenti differenze in materia assicurativa (specie in ambito di disoccupazione), sanitaria e fiscale.

Di seguito verranno esaminate alcune questioni, di certo in modo non esaustivo, ma indicativo e il più possibile completo. Continua a leggere

Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del datore di lavoro

 

Chi si accinge a diventare un buon capo, deve prima essere stato sotto un capo
(Aristotele)

 

Sin dal primo appuntamento di questa serie di contributi sul diritto del lavoro svizzero ci si è occupati di approfondire la normativa e la giurisprudenza elvetica, adottando però sempre l’ottica del lavoratore. Ciò accade normalmente, poiché è spesso la parte “debole” del rapporto di lavoro a necessitare di tutela.

Spesso, però, si ignora che il datore di lavoro ha la necessità di comprendere entro quali limiti può muoversi nel rapporto con il dipendente. E questo capita non solo per una finalità meramente economica, ossia di sfruttamento massimo del potenziale lavorativo in termini di minimi costi; capita sempre di più, invece, che il datore di lavoro desideri valorizzare positivamente il proprio dipendente, al fine di garantire un clima di collaborazione e sana produttività nell’azienda, sfruttando in modo leale e positivo gli strumenti normativi.

E’ per tal motivo che, in questo contributo, si offrono alcuni spunti dedicati precipuamente al datore di lavoro svizzero o, eventualmente, a quello estero che intendesse estendere la propria attività nel territorio elvetico. Indispensabile, per questo fine, conoscere quali sono i limiti e le potenzialità del diritto del lavoro svizzero. Continua a leggere

Diritto del Lavoro Svizzero Studio Ciamei

Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il licenziamento

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti”

(Art. 335 Codice delle obbligazioni svizzero)

 

Come si è avuto modo di anticipare nel primo appuntamento (clicca qui) di questa serie di contributi sul diritto del lavoro svizzero, quest’ultimo è di natura liberale in quanto prevede la pari libertà di conclusione del rapporto da parte di entrambe le parti contrattuali.

Più nello specifico, in realtà, come ogni normativa giuslavoristica moderna, sono previste tutta una serie di tutele specifiche affinché il lavoratore – incontestabilmente parte debole del rapporto – non subisca un licenziamento ingiustificato ed eccessivamente limitativo dei propri diritti e della propria condizione economica.

Esamineremo, quindi, d’ora in avanti i vari tipi di “disdetta” (così è chiamata in Svizzera la comunicazione di conclusione del rapporto di lavoro), individuando di volta in volta i punti di maggiore interesse perché il lavoratore possa tutelarsi di fronte a comportamenti non coerenti con la legge. Continua a leggere