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Il diritto del lavoro in Svizzera: assistenza sanitaria dei lavoratori frontalieri e recenti aspetti problematici

 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”

(Art. 32 della Costituzione italiana)

 

Il presente contributo intende esaminare approfonditamente una delle questioni più delicate affrontate dalle convenzioni internazionali e, nello specifico, dai rapporti bilaterali tra Italia e Svizzera, con particolare riferimento alla posizione dei frontalieri (per una definizione di tale categoria di lavoratori si veda al seguente link).

Nei rapporti transfrontalieri, infatti, gli Stati devono risolvere una serie di problemi che poggiano, essenzialmente (ed in parole semplici), su una sola domanda: “secondo quale normativa si deve gestire tale aspetto”? Questo principio vale per la fiscalità (argomento affrontato qui), così come, tra gli altri, per l’assistenza sanitaria.

A quest’ultimo riguardo, i frontalieri che dall’Italia si recano in Svizzera a lavorare godono ancora oggi di uno statuto particolare. Continua a leggere

La separazione personale dei coniugi e il divorzio in Svizzera: aspetti nazionali e transfrontalieri con l’Italia

 

La celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale. I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell’unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà
(art. 159 del Codice civile Svizzero, di seguito CCS).

 

L’art. 159 appena riportato evidenzia la natura del matrimonio, quale atto giuridico che crea l’unione coniugale, fonte dei diritti e dei doveri riconosciuti dall’Ordinamento giuridico a tutela della cellula fondamentale della società.

Tuttavia, come è noto, l’unione coniugale può estinguersi, gli obblighi di cooperazione tra coniugi venire meno, il reciproco impegno all’assistenza ed alla fedeltà non essere più rispettato. In questi casi generalmente tutti gli Ordinamenti giuridici moderni prevedono una disciplina normativa della fase di crisi del matrimonio.

Ciò vale, evidentemente, anche per la Svizzera. In questo Paese la normativa in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio – quindi più in generale di tutte le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali connesse alla cessazione del vincolo matrimoniale – è diversa rispetto a quella italiana, sia a livello sostanziale che a livello procedurale: una delle conseguenze più importanti è il naturale riverbero su tutta una serie di regole ed eccezioni di diritto internazionale qualora si sia in presenza di coniugi di diversa nazionalità.

Con i tre contributi che verranno pubblicati a partire dalla prossima settimana (ogni lunedì) si ha l’intenzione di offrire una panoramica riassuntiva – per tal motivo quindi non esaustiva – delle varie questioni sottese alla disciplina della cessazione del matrimonio, con particolare attenzione alla disciplina di diritto transfrontaliero tra Italia e Svizzera. Continua a leggere

La notifica di un atto giudiziario italiano in Svizzera

 

La notifica (o notificazione) è quello strumento che consente di accertare in modo formale la consegna di un documento ad un destinatario.

Questa esigenza è riscontrabile soprattutto nei procedimenti giurisdizionali civili, penali, tributari, amministrativi, dove bisogna garantire il rispetto del contradditorio e, quindi, una parte, o la stessa Autorità pubblica, hanno la necessità di dimostrare in modo ufficiale di aver effettuato una comunicazione richiesta dalla legge. Ad esempio, ciò vale per gli atti di avvio del procedimento giudiziario civile (atto di citazione, ricorso, istanza, ecc.), per le comunicazioni processuali (citazione dei testimoni, comunicazione di termini, ecc.) e così via.

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Il recupero del credito in Italia

1. Per poter procedere al recupero del credito in Italia è necessario essere in possesso di un “titolo esecutivo”, ossia di uno strumento giuridico a cui la legge riconosce espressamente la forza di attivare la procedura esecutiva. E’ titolo esecutivo (cfr. art. 474 del codice di procedura civile italiano, CPC):

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
  • le cambiali, nonché gli altri titoli di credito (ad esempio assegni) ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Nella maggior parte dei casi, quindi, il creditore che non sia in possesso già di un titolo – ad esempio un assegno o una cambiale – dovrà avviare una causa giudiziaria per ottenere una sentenza definitiva. Ciò comporta il rischio di far passare molto tempo tra il sorgere del credito e la possibilità di avviare la procedura esecutiva, poiché (come è noto) i processi civili in Italia possono durare anche molti anni. Al riguardo, bisogna tener presente che l’ordinamento giuridico italiano conosce uno strumento specifico per ottenere un titolo esecutivo in tempi relativamente brevi: il decreto ingiuntivo. Si tratta di una procedura sommaria che si avvia con ricorso, il quale, se munito di una serie di requisiti (il più importante è la prova scritta del credito), viene accolto dal Giudice: questi ordina quindi al debitore di pagare quanto dovuto al creditore, concedendo un termine breve (40 giorni se il debitore risiede in Italia, di più se all’estero) per o pagare o presentare opposizione. A questo punto:

  • se il debitore intende proporre opposizione, deve farlo avviando una vera e propria causa civile, contestando il credito fatto valere nella procedura sommaria;
  • se il termine per l’opposizione scade senza che il debitore vi abbia interposto opposizione, il decreto ingiuntivo diventa titolo per avviare l’esecuzione.

Peraltro, in presenza di alcune circostanze (prova scritta qualificata, pericolo di pregiudizio nel ritardo, riconoscimento di debito, ecc.), il Giudice può emettere il decreto ingiuntivo autorizzando l’esecuzione provvisoria, quindi senza dover attendere il termine per l’opposizione.

 

2. Una volta in possesso di un titolo esecutivo, questo deve essere notificato al debitore, precedentemente o unitamente all’atto di precetto. Quest’ultimo consiste in un atto che predispone il creditore in cui si intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve essere notificato al debitore tramite l’Ufficio di notificazione presente nel circondario di ogni Tribunale. Il precetto ha una efficacia di 90 giorni, entro i quali deve essere avviata la procedura esecutiva. In caso contrario, dovrà procedersi ad una nuova notifica del precetto. La notificazione del precetto interrompe ogni termine di prescrizione.

3. Una volta notificato il titolo esecutivo ed il precetto, decorso il termine di 10 giorni dalla notifica ed entro 90 giorni dalla presentazione all’Ufficiale giudiziario, può essere avviata la vera e propria procedura esecutiva, chiamata “espropriazione forzata”. Anche in questo caso, è sempre il creditore a dover dare impulso alla procedura (che sarà poi diretta da un Giudice), chiedendo l’esecuzione del pignoramento. Quest’ultimo può avere ad oggetto:

  • beni mobili, e la procedura verrà chiamata “esecuzione mobiliare”;
  • beni immobili, e la procedura verrà chiamata “esecuzione immobiliare”;
  • beni in possesso di terzi, e la procedura verrà chiamata “esecuzione mobiliare presso terzi”

In realtà esistono altre possibilità (esecuzione per consegna di beni mobili, di rilascio di beni immobili, ecc.), ma non verranno affrontati in questa sede. Chiesto il pignoramento, la procedura si conclude o con la vendita dei beni pignorati, ed il creditore verrà soddisfatto sul ricavato, o l’assegnazione dei beni stessi al creditore, con soddisfazione in natura.

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

Riferimenti normativi:
Codice di procedura civile italiano

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato per ogni necessità in merito.

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