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Come ottenere rimborso addizionale provinciale energia elettrica

Possibile il recupero dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica per le forniture operate negli anni 2010 e 2011 in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Come è noto, le forniture di energia elettrica ricevute negli anni 2010 e 2011, erano sottoposte all’imposizione tanto dell’accisa quanto dell’addizionale provinciale sui consumi effettuati.

Difatti, il D.L. n. 511/1988, e successive modifiche, ha previsto l’applicazione dell’addizionale provinciale ai consumi di qualsiasi uso di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Tale addizionale è stata soppressa nel 2012, stante la possibile apertura di una procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, per via dell’incompatibilità della stessa con il diritto eurounitario.

Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27101/2019 del 26 marzo 2019, depositata il 23 ottobre 2019, i Giudici di legittimità hanno rilevato l’effettiva incompatibilità della norma italiana istitutiva dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica rispetto alla normativa dell’Unione Europea.

rimborso addizionale provinciale energia elettricaIl principio di diritto reso è il seguente: “L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui all’art. 6, D.L. n. 511/1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, va disapplicata per contrasto, con l’art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, Causa C-553/13, e 25 luglio 2018, Causa C-103/17”.

Inoltre, con la contestuale sentenza n. 27099 del 23 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale sia state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio”.

Come procedere per ottenere il rimborso addizionale provinciale.

Sulla base di tali principi, con riferimento alle forniture di energia elettrica ricevute per gli anni 2010 e 2011, è possibile oggi richiedere al fornitore professionale la restituzione dell’addizionale provinciale, in precedenza addebitata in bolletta.

Tuttavia, è necessario procedere nell’immediato.

Difatti, su tali importi, matura il termine di prescrizione ordinario decennale, con la conseguenza che è necessario attivarsi quanto prima per mettere in mora il fornitore professionale e interrompere il decorso di tale termine di tempo.

Se d’interesse, lo Studio è a disposizione per offrirVi assistenza con riguardo al recupero delle predette somme.

 

Autodenuncia fiscale e scambio automatico di informazioni: la guida completa per non sbagliare

Non pagare le tasse è peccato. Poterle pagare è miracolo
(M. Bochicchio)

Vi è da tempo un utile strumento a disposizione dei contribuenti svizzeri (domiciliati e non, cittadini e non) che – per qualsivoglia motivo – hanno omesso di dichiarare al fisco svizzero redditi o sostanze detenute all’estero.

La Svizzera prevede dal 2010 la possibilità per i contribuenti di denunciare in modo spontaneo redditi e sostanze detenute all’estero e non dichiarate nei 10 anni precedenti, godendo così della possibilità di evitare sanzioni di natura penale. Si parla in questo caso più propriamente di “denuncia esente da pena“, che è regolata dagli articoli 175 LIFD (legge federale sulle imposte dirette) 56 LAID (legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette) e 258 LT (legge tributaria ticinese). Continua a leggere

L’Italia può perseguire i domiciliati in Svizzera per le multe stradali? La risposta è no … ma anche sì

In un precedente contributo si sono descritte le regole di validità delle notifiche in Svizzera delle sanzioni al codice della strada rilevate in Italia. In quella sede, in particolare, si sono indicate le norme cui gli Enti pubblici italiani sono tenuti a rispettare e, al contempo, si sono descritti gli strumenti che il diritto italiano offre ai domiciliati all’estero per contrastare la violazione delle medesime norme.

Tuttavia, date per assodate le regole di validità delle notifiche verso l’estero, molto più spesso viene richiesta la consulenza del nostro studio in merito alla possibilità giuridica che gli enti pubblici italiani procedano direttamente in Svizzera – e secondo gli strumenti esecutivi elvetici – con l’incasso delle sanzioni divenute esecutive.

La risposta, come anticipa il titolo, è no per un verso e sì per un altro. Vediamo meglio come stanno le cose.

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Divorzio in Italia: suddivisione tra i coniugi degli averi previdenziali maturati in Svizzera

Il matrimonio non è un contratto ordinario, perché al momento del divorzio
le due parti in causa 
non tornano allo stato in cui si trovavano prima di sposarsi
(Louis de Bonald, politico e scrittore francese, 1754 – 1840)

Se è vero ciò che dice Louis de Bonald, è anche vero che, in caso di divorzio, il diritto matrimoniale ha come fine quello di rendere il più possibile equanime la situazione economica e personale dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio.

E se tale finalità è già di per sé articolata in un divorzio ordinario, tanto più diventa complessa nei casi di divorzi internazionali tra Italia e Svizzera (ossia dove almeno uno dei coniugi è cittadino svizzero o lavora in Svizzera): in questi casi, infatti, interviene il delicato problema dell’applicabilità anche nel divorzio italiano della suddivisione degli averi previdenziali maturati dai coniugi, o da un solo coniuge, in Svizzera nel periodo matrimoniale.

Si tratta di una questione poco affrontata in dottrina e giurisprudenza, ma che ha importanti ripercussioni giuridiche e pratiche, anche solo in considerazione del numero di lavoratori italiani in Svizzera (oltre 120’000 solo in Ticino tra residenti e frontalieri).

Di seguito, una breve disamina degli aspetti più importanti, tenendo presente l’ipotesi di un processo di divorzio celebrato in Italia in cui risulti applicabile la normativa italiana: ad esempio perché i coniugi sono cittadini italiani, o uno di loro vive in Italia, ecc.

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I permessi in Svizzera e le precedenti condanne penali in Italia: 5 cose da sapere

Sono sempre più frequenti le richieste di assistenza legale da parte di cittadini italiani che hanno ricevuto un provvedimento di diniego alla richiesta di concessione di un permesso di lavoro in Svizzera, segnatamente una decisione di revoca del permesso concesso in precedenza, in presenza di precedenti condanne penali in Italia.

È corretto tale modo di procedere? Su quali basi normative si fonda? Ogni e qualsiasi tipo di condanna precluse la possibilità di vivere o lavorare in Svizzera? Quali sono i limiti imposti all’Ufficio della migrazione? Cosa si può fare di fronte ad una decisione ingiusta?

Il presente contributo intende offrire alcune risposte chiare a fronte della confusione che spesso regna in una prassi spesso non conforme alla normativa svizzera ed europea: si deve quindi tenere ben presente che in questo ambito, più che in altri, ogni singolo caso personale richiede un’analisi specifica, anche perché le novità sono all’ordine del giorno.

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I cookie, questi sconosciuti. 6 riflessioni + 1 per conoscerli meglio

Lo Studio Legale Ciamei è lieto di riavviare la pubblicazione settimanale di articoli sul diritto italiano e svizzero, cominciando subito con un alto livello di competenza e professionalità: accogliamo il contributo del dott. Massimo Antonio Bruno, uno dei massimi esperti in Italia in materia di privacy, con il quale è da tempo avviata una collaborazione professionale che sta portando grandi benefici ai clienti dello studio.

Buona lettura e lasciate pure i vostri commenti, riceverete risposte ai vostri dubbi.

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