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Sentenza importante: possibile ottenere, ora, il rimborso dell’IRBA pagata

A gennaio 2020 abbiamo pubblicato un articolo in cui si richiamava una importante sentenza della Corte di Cassazione dell’ottobre 2019 (la n. 27101 del 23.10.2019). Si spiegava che, con riferimento alle forniture di energia elettrica ricevute per gli anni 2010 e 2011, era (ed è oggi) possibile richiedere al fornitore professionale la restituzione dell’addizionale provinciale, in precedenza addebitata in bolletta.

Nell’articolo si spiegava, soprattutto, come procedere per richiedere concretamente la restituzione dell’addizionale provinciale. Le richieste sono state innumerevoli.

Ora si affaccia una nuova possibilità a cui prestare molta attenzione, in quanto contempla nuovamente un diritto ad ottenere la restituzione di importi pagati e non dovuti: diritto quantomai prezioso in questi tempi di emergenza Coronavirus.

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Non pagare le tasse è peccato. Poterle pagare è miracolo
(M. Bochicchio)

Vi è da tempo un utile strumento a disposizione dei contribuenti svizzeri (domiciliati e non, cittadini e non) che – per qualsivoglia motivo – hanno omesso di dichiarare al fisco svizzero redditi o sostanze detenute all’estero.

La Svizzera prevede dal 2010 la possibilità per i contribuenti di denunciare in modo spontaneo redditi e sostanze detenute all’estero e non dichiarate nei 10 anni precedenti, godendo così della possibilità di evitare sanzioni di natura penale. Si parla in questo caso più propriamente di “denuncia esente da pena“, che è regolata dagli articoli 175 LIFD (legge federale sulle imposte dirette) 56 LAID (legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette) e 258 LT (legge tributaria ticinese). Continua a leggere