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Il divorzio in Svizzera, procedura e diritti

 

Il diritto svizzero è di tipo “liberale” con riferimento alla disciplina della cessazione degli effetti del matrimonio. Quest’ultimo istituto resta un valore primario e ciò lo si desume dalla impossibilità di chiedere unilateralmente il divorzio, se non in casi particolarmente gravi.

Tuttavia, l’Ordinamento giuridico elvetico assume una posizione realista nei confronti della crisi della vita comune, concedendo la possibilità ai coniugi di chiedere il divorzio se entrambi d’accordo o prevedendo la possibilità di chiederlo anche unilateralmente laddove la convivenza sia cessata da tempo.

La volontà dei coniugi, dunque, espressa o tacita, assume valore preminente nel sistema svizzero.

Si possono individuare quattro ipotesi:

  1. volontà comune di divorziare e accordo completo sugli effetti
  2. volontà comune di divorziare e accordo parziale / mancanza di accordo sugli effetti
  3. volontà unilaterale di divorziare dopo sufficiente sospensione della vita comune
  4. volontà unilaterale di divorziare per rottura del vincolo coniugale

Esaminiamo quindi ognuna delle quattro possibilità.

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Il recupero del credito in Italia

1. Per poter procedere al recupero del credito in Italia è necessario essere in possesso di un “titolo esecutivo”, ossia di uno strumento giuridico a cui la legge riconosce espressamente la forza di attivare la procedura esecutiva. E’ titolo esecutivo (cfr. art. 474 del codice di procedura civile italiano, CPC):

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
  • le cambiali, nonché gli altri titoli di credito (ad esempio assegni) ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Nella maggior parte dei casi, quindi, il creditore che non sia in possesso già di un titolo – ad esempio un assegno o una cambiale – dovrà avviare una causa giudiziaria per ottenere una sentenza definitiva. Ciò comporta il rischio di far passare molto tempo tra il sorgere del credito e la possibilità di avviare la procedura esecutiva, poiché (come è noto) i processi civili in Italia possono durare anche molti anni. Al riguardo, bisogna tener presente che l’ordinamento giuridico italiano conosce uno strumento specifico per ottenere un titolo esecutivo in tempi relativamente brevi: il decreto ingiuntivo. Si tratta di una procedura sommaria che si avvia con ricorso, il quale, se munito di una serie di requisiti (il più importante è la prova scritta del credito), viene accolto dal Giudice: questi ordina quindi al debitore di pagare quanto dovuto al creditore, concedendo un termine breve (40 giorni se il debitore risiede in Italia, di più se all’estero) per o pagare o presentare opposizione. A questo punto:

  • se il debitore intende proporre opposizione, deve farlo avviando una vera e propria causa civile, contestando il credito fatto valere nella procedura sommaria;
  • se il termine per l’opposizione scade senza che il debitore vi abbia interposto opposizione, il decreto ingiuntivo diventa titolo per avviare l’esecuzione.

Peraltro, in presenza di alcune circostanze (prova scritta qualificata, pericolo di pregiudizio nel ritardo, riconoscimento di debito, ecc.), il Giudice può emettere il decreto ingiuntivo autorizzando l’esecuzione provvisoria, quindi senza dover attendere il termine per l’opposizione.

 

2. Una volta in possesso di un titolo esecutivo, questo deve essere notificato al debitore, precedentemente o unitamente all’atto di precetto. Quest’ultimo consiste in un atto che predispone il creditore in cui si intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve essere notificato al debitore tramite l’Ufficio di notificazione presente nel circondario di ogni Tribunale. Il precetto ha una efficacia di 90 giorni, entro i quali deve essere avviata la procedura esecutiva. In caso contrario, dovrà procedersi ad una nuova notifica del precetto. La notificazione del precetto interrompe ogni termine di prescrizione.

3. Una volta notificato il titolo esecutivo ed il precetto, decorso il termine di 10 giorni dalla notifica ed entro 90 giorni dalla presentazione all’Ufficiale giudiziario, può essere avviata la vera e propria procedura esecutiva, chiamata “espropriazione forzata”. Anche in questo caso, è sempre il creditore a dover dare impulso alla procedura (che sarà poi diretta da un Giudice), chiedendo l’esecuzione del pignoramento. Quest’ultimo può avere ad oggetto:

  • beni mobili, e la procedura verrà chiamata “esecuzione mobiliare”;
  • beni immobili, e la procedura verrà chiamata “esecuzione immobiliare”;
  • beni in possesso di terzi, e la procedura verrà chiamata “esecuzione mobiliare presso terzi”

In realtà esistono altre possibilità (esecuzione per consegna di beni mobili, di rilascio di beni immobili, ecc.), ma non verranno affrontati in questa sede. Chiesto il pignoramento, la procedura si conclude o con la vendita dei beni pignorati, ed il creditore verrà soddisfatto sul ricavato, o l’assegnazione dei beni stessi al creditore, con soddisfazione in natura.

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

Riferimenti normativi:
Codice di procedura civile italiano

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato per ogni necessità in merito.

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