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Si può essere licenziati in Svizzera per comportamenti assunti fuori dell’orario di lavoro?

Ci vogliono vent’anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se pensi a questo, farai le cose in modo diverso. (Warren Buffett)

Hanno destato scalpore i recentissimi fatti accaduti in Ticino, riguardanti una lavoratrice licenziata per aver condiviso in rete un video in cui esprimeva commenti offensivi verso la Svizzera e le forze di polizia elvetiche. I commenti della stampa e dei comuni cittadini in rete sono molteplici. In questa sede, lungi dall’esprimere in alcun modo una valutazione sul caso specifico, si intende piuttosto approfittare del fatto di cronaca per esporre i principi del diritto del lavoro svizzero in materia di licenziamento, con particolare riguardo ai comportamenti assunti dal dipendente al di fuori dell’orario di lavoro.

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Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del datore di lavoro

 

Chi si accinge a diventare un buon capo, deve prima essere stato sotto un capo
(Aristotele)

 

Sin dal primo appuntamento di questa serie di contributi sul diritto del lavoro svizzero ci si è occupati di approfondire la normativa e la giurisprudenza elvetica, adottando però sempre l’ottica del lavoratore. Ciò accade normalmente, poiché è spesso la parte “debole” del rapporto di lavoro a necessitare di tutela.

Spesso, però, si ignora che il datore di lavoro ha la necessità di comprendere entro quali limiti può muoversi nel rapporto con il dipendente. E questo capita non solo per una finalità meramente economica, ossia di sfruttamento massimo del potenziale lavorativo in termini di minimi costi; capita sempre di più, invece, che il datore di lavoro desideri valorizzare positivamente il proprio dipendente, al fine di garantire un clima di collaborazione e sana produttività nell’azienda, sfruttando in modo leale e positivo gli strumenti normativi.

E’ per tal motivo che, in questo contributo, si offrono alcuni spunti dedicati precipuamente al datore di lavoro svizzero o, eventualmente, a quello estero che intendesse estendere la propria attività nel territorio elvetico. Indispensabile, per questo fine, conoscere quali sono i limiti e le potenzialità del diritto del lavoro svizzero. Continua a leggere

Diritto del Lavoro Svizzero Studio Ciamei

Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il licenziamento

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti”

(Art. 335 Codice delle obbligazioni svizzero)

 

Come si è avuto modo di anticipare nel primo appuntamento (clicca qui) di questa serie di contributi sul diritto del lavoro svizzero, quest’ultimo è di natura liberale in quanto prevede la pari libertà di conclusione del rapporto da parte di entrambe le parti contrattuali.

Più nello specifico, in realtà, come ogni normativa giuslavoristica moderna, sono previste tutta una serie di tutele specifiche affinché il lavoratore – incontestabilmente parte debole del rapporto – non subisca un licenziamento ingiustificato ed eccessivamente limitativo dei propri diritti e della propria condizione economica.

Esamineremo, quindi, d’ora in avanti i vari tipi di “disdetta” (così è chiamata in Svizzera la comunicazione di conclusione del rapporto di lavoro), individuando di volta in volta i punti di maggiore interesse perché il lavoratore possa tutelarsi di fronte a comportamenti non coerenti con la legge. Continua a leggere

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Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il contratto di lavoro

 

Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo” (art. 319 cpv. 1 CO)

La definizione del contratto di lavoro è data dal Codice delle obbligazioni svizzero (CO) e prevede, come è noto, un rapporto tra l’obbligo del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa al servizio del datore di lavoro e l’obbligo di quest’ultimo di pagare il salario stabilito a tempo o a cottimo.

Da questo rapporto di obblighi nascono tutta una serie di diritti in capo ad entrambe le parti, generalmente disciplinati dagli ordinamenti giuridici secondo un equilibrio delicato, variabile in funzione soprattutto del grado di tutela che si vuole offrire alla parte debole del rapporto, il lavoratore.

In questo contributo si affronterà la disciplina del rapporto di lavoro dall’ottica del lavoratore, ponendo quindi l’attenzione soprattutto ai suoi diritti ed alle modalità con le quali farli valere. Data la complessità dell’argomento e la necessità di informare puntualmente il lavoratore dei suoi diritti, oltre che per non appesantire eccessivamente la lettura, si dividerà il contributo in tre parti.

La presente e prima parte affronterà l’inizio del rapporto di lavoro. Continua a leggere