Rientro di capitali e autoriciclaggio: il funzionamento della procedura di collaborazione volontaria

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Come si è detto nel contributo precedente, la nuova normativa in materia di rientro di capitali e autoriciclaggio (che introduce gli articoli da 5-quater a 5-septies nel D.L. 167/1990, in materia di trasferimento di valori da e per l’estero) prevede una procedura di collaborazione volontaria, che vede come protagonista l’autore della violazione.

Quest’ultimo, nella prima versione del disegno di legge, era indicato unicamente tra le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici. Nel corso dell’esame parlamentare, poi, tale possibilità è stata estesa anche agli enti commerciali e a tutti i tipi di società (quindi anche di capitali). Inoltre, la procedura è stata estesa anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali (IRPEF), alle imposte sostitutive, all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), all’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Tecnicamente, quindi, la normativa non riguarda solo i capitali che rientrano dall’estero, quanto più in generale i capitali che, ubicati all’estero o in Italia, “rientrano” nell’alveo della legalità fiscale.

1. La procedura vera e propria (comma 1, lettera a), art. 5-quater) prevede che il contribuente, mediante una apposita richiesta, indichi spontaneamente all’Agenzia delle Entrate tutti i beni (denaro, valori, investimenti, immobili, dividendi, ecc.) detenuti all’estero o in Italia e mai dichiarati. A tal fine, il richiedente dovrà fornire i documenti e le informazioni necessarie:

  • a determinare i redditi che servirono a costituire tali beni;
  • ad individuare maggiori imponibili (agli effetti di IRPEF, IRAP, IVA, ecc.).

Una volta ricevuta la richiesta, l’Amministrazione finanziaria accerta il quantum dovuto ed invia al contribuente un “invito a comparire”: si tratta di una presa di posizione sulla richiesta di collaborazione volontaria che riconosce l’esistenza dei requisiti ed indica tempi e modalità per il pagamento di quanto dovuto. Il contribuente, a questo punto, ha la possibilità di scegliere tra:

  • aderire all’invito, versando le somme dovute entro il termine stabilito ed in un’unica soluzione, ovvero con possibilità di rateizzazione in 3 mensilità (la violazione di una sola delle condizioni comporta il venir meno degli effetti della procedura);
  • non aderire all’invito, in questo caso non completandosi la procedura e cominciando a decorrere per l’Amministrazione finanziaria il termine breve di 90 giorni per la notifica dell’avviso di accertamento (con ogni evidenza si tratta di una previsione che di fatto obbliga il contribuente a concludere la procedura una volta avviata).

In caso di adesione, entro 30 giorni dal pagamento l’Agenzia delle entrate comunica all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, al fine di applicare le esimenti, gli sconti di pena e le riduzioni sanzionatorie previste quale incentivo al rientro di capitali (comma 3, art. 5-quater).

2. La collaborazione volontaria non è ammessa (comma 2, art. 5-quater) se la violazione è già stata contestata o, più precisamente, se l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche (quindi un accertamento tributario o penale per violazione di norme fiscali) riconducibili ai beni. Evidente la ratio di tale limite: la collaborazione volontaria si fonda sulla “spontaneità” della richiesta di regolarizzazione da parte del contribuente, non potendo quest’ultimo approfittare di tale eccezionale facoltà al solo fine di evitare conseguenze più gravi per accertamenti già avviati.

La richiesta di collaborazione volontaria, inoltre, non può essere presentata più di una volta.

Il termine ultimo per l’inoltro della richiesta di collaborazione volontaria è fissato al 30 settembre 2015 (comma 5, art. 5-quater).

Le modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari saranno disciplinate dall’Agenzia delle entrate con proprio provvedimento da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della normativa (ossia, dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale).

3. Si possono trarre le prime considerazioni sulla base di quanto esposto in merito alla procedura di collaborazione volontaria. In particolare, salta all’evidenza come quest’ultima non sia caratterizzata dall’anonimato. Ciò comporta una serie di conseguenze.

Innanzitutto, il contribuente che intenda regolarizzare la sua posizione tributaria-fiscale con il Fisco italiano mediante tale procedura deve valutarne attentamente e preventivamente tutte le conseguenze, sia di ordine tributario che penale. Una volta avviata la procedura, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha a disposizione il nominativo del contribuente e la documentazione completa relativa ai beni sottratti alle dichiarazioni di legge. L’eventuale (rectius: sicura) apertura di una procedura di infrazione, a seguito della mancata accettazione del “invito a comparire”, sarà quindi difficilmente contestabile.

In secondo luogo, l’assenza di anonimato va di pari passo con la facoltà data alle varie Amministrazioni dello Stato di scambiare le informazioni assunte con la procedura di collaborazione volontaria. Ciò potrebbe far sì che il contribuente venga in un certo senso “schedato”, con ogni ripercussione sulle future scelte fiscali-tributarie del contribuente stesso.

Peraltro, nella procedura di voluntary disclosure potrebbero essere coinvolti anche altri soggetti (società utilizzate per l’occultamento del denaro, soggetti intermediari, ecc.), i quali verrebbero così esposto loro malgrado – e magari a loro insaputa – ad una procedura di contestazione penale e tributaria.

4. Nel prossimo contributo si esamineranno nel dettaglio gli effetti della collaborazione volontaria sul piano tributario e penale.

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

 

Riferimenti normativi:
Disegno di Legge n. 2247-2248, Senato della Repubblica italiana
Decreto Legge 28 giugno 1990 n. 167 (convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2990 n. 227)

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

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