Multe in Italia: per i domiciliati all’estero il termine di prescrizione della notifica è di 360 giorni. Cosa e come fare per impugnare quelle fuori termine.

multa-autovelox

Nell’ipotesi di una violazione del codice della strada in Italia da parte di soggetti domiciliati all’estero, per la notifica della contestazione è previsto un termine di prescrizione diverso da quello ordinario vigente per chi è domiciliato nel territorio italiano.

L’art. 201 del Codice della strada italiano (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, successivamente più volte modificato) prevede infatti che, qualora la contestazione della violazione non possa essere effettuata immediatamente, debba avvenire:

  • entro 90 giorni dall’accertamento per i soggetti residenti in Italia;
  • entro 360 giorni dall’accertamento per i soggetti residenti all’estero.

La differenza di tempi è data in ragione della necessità di procedere a più gravose ricerche per individuare l’esatto indirizzo dello straniero ed ai maggiori tempi per la consegna postale del verbale.

Oltrepassati tali termini, ossia se la notifica della violazione avviene oltre il termine di legge, la contestazione diventa nulla. Così dispone infatti il 5° comma dell’art. 201 CdS: “L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.

 

1. Alcune precisazioni.

Allorquando una persona residente (=”domiciliata” per il diritto svizzero) all’estero riceve una contestazione di violazione del codice della strada italiano, deve verificare:

  • la correttezza di tutti i dati identificativi del veicolo e del proprietario;
  • la correttezza dell’indirizzo;
  • la presenza della spiegazione del motivo per cui non è stato possibile procedere a contestazione immediata (a meno che questi non siano legalmente presunti, come nei casi indicati dal comma 1-bis dell’art. 201 CdS);
  • la data del verbale;
  • la data di notifica del verbale.

A quest’ultimo riguardo, è bene chiarire due aspetti importanti.

In primo luogo, secondo il diritto italiano il dies a quo (il giorno a partire dal quale si comincia a computare il termine dei 360 giorni) è quello “dell’accertamento”: non si tratta, quindi, della data della violazione rilevata, quanto piuttosto della data in cui è avvenuto l’accertamento. In altre parole, è la data di redazione del verbale di accertamento, che di regola coincide con quella della violazione (così ha anche di recente puntualizzato il Ministero dell’Interno con la nota n. 0016968 del 7 novembre 2014), ma in alcuni eccezionali casi se ne discosta di un certo tempo: ciò accade, ad esempio, quando l’autoveicolo oggetto della contestazione è in leasing, occorrendo quindi una dichiarazione dell’ente proprietario sulle generalità del locatario; discorso simile per le auto a noleggio. In quest’ultimi casi, peraltro, occorre tenere conto del fatto che l’amministrazione ha 90 giorni di tempo per inoltrare la richiesta di informazioni alla società di leasing/noleggio, che deve rispondere nei successivi 60 giorni.

Secondariamente, in relazione al dies ad quem (il giorno in cui scade un termine legale, nel nostro caso i 360 giorni), bisogna tener conto che la data di notifica del verbale è quella in cui è stato presentato il plico all’ufficio postale italiano e non quella di effettiva ricezione all’estero da parte del destinatario.

Una volta ricevuto un verbale di contestazione di violazione al CdS, quindi, il destinatario deve verificare la data di partenza dall’Italia della raccomandata a.r. Ciò potrà essere fatto tramite l’apposito servizio on line di Poste Italiane spa.

 

2. Cosa fare in caso di contestazione nulla.

Qualora, all’esito dei vari controlli sopra indicati, effettivamente la contestazione debba considerarsi nulla per via del superamento dei termini di prescrizione imposti dalla legge, occorre procedere con la contestazione della multa.

In mancanza di contestazione nei termini di legge, infatti, la multa diviene definitiva e può costituire titolo per l’esecuzione, anche all’estero.

Le modalità di contestazione sono due:

  • ricorso al Giudice di Pace del luogo della violazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale;
  • ricorso al Prefetto del luogo della violazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale.giudice-pace

In questo caso per notifica del verbale si intende la data di effettiva ricezione all’estero della raccomandata di contestazione. I termini di impugnazione sono perentori e non prorogabili.

I due tipi di ricorso sono diversi nella loro natura e nei poteri che la legge riconosce al ricorrente: con il ricorso al Giudice di Pace possono essere fatti valere tutti i motivi di nullità del verbale (da quelli formali a quelli sostanziali), con il ricorso al Prefetto possono essere fatti valere esclusivamente i vizi formali del verbale.

Davanti al Giudice di pace la procedura è giudiziale, con tutte le garanzie di difesa e terzietà che ne consegue: in caso di vittoria il giudice può riconoscere il rimborso delle spese legali affrontate.

Davanti al Prefetto la procedura è amministrativa, in quanto la Prefettura è l’organo superiore delle amministrazioni locali: in caso di vittoria non vengono riconosciuti rimborsi di alcun tipo, mentre in caso di rigetto del ricorso la multa è automaticamente raddoppiata nel suo valore.

In entrambi i casi, il ricorso deve esplicitare i motivi della nullità (nel nostro caso, la prescrizione della sanzione) e deve essere accompagnato dall’originale del verbale unitamente alla busta raccomandata con il quale è stato notificato.

La decisione avviene in tempi medio-lunghi nel caso del Giudice di Pace – a seconda del carico giudiziario dell’Ufficio interessato – ed in tempi relativamente brevi nel caso del Prefetto.

***

In considerazione della complessità della normativa italiana e del carattere formale delle procedure di contestazione, sia giudiziale che amministrativa, è generalmente consigliato rivolgersi ad un legale esperto del settore.

Nel link che segue è possibile leggere l’intervista sull’argomento fatta all’avv. Marco Ciamei dal settimanale ticinese “Il Caffè” nel mese di febbraio 2015:
http://epaper2.caffe.ch/ee/ilca/_main_/2015/02/01/009/ilca-_main_-2015-02-01-009.pdf


Avv. Marco Ciamei

(© diritti riservati)

 

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 18574 del 3 settembre 2014
Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza n. 7681 del 2 aprile 2014
nota del Ministero dell’Interno n. 0016968 del 7 novembre 2014

*****

Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

 

 

265 commenti
« Commenti più vecchi
  1. Giuseppe
    Giuseppe dice:

    Buongiorno Sig. Avvocato
    Sono residente alle Bermuda e iscritto all AIRE , nel 15 agosto 2019 ho noleggiato un auto all’aereoporto di Malpensa e percorrendo il Corso Magenta zona ZTL ho preso 5 multe . Adesso 18 novembre 2021 ho ricevuto ( Tramite Lettera normale non raccomandata R/R ) da parte della societa NIVI 5 solleeciti di pagamento di euro 260,10 entro 15 giorni , perche’ non ho pagato alla prima notifica euro 180,20 .
    Nella lettera che ho ricevuto c’e il verbale del comune di Milano :

    Data infrazione 15-8-19 , data di accertamento 02-10-19 , data di prima notificazione dal comune di Milano 27-10-20 (piu di 360 giorni) tramite raccomandate che ho rifiutato il ritiro . Possono essere annullate per prescrizione , mi posso rivolgere al Giudice di pace anche perche’ non sapevo che ero in zona ZTL ?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      ciò che deve verificare è se siano trascorsi più di 360 giorni dalla data di accertamento alla data di consegna della contestazione alla posta (dunque la data di partenza dalle poste italiane e non la data di arrivo al suo indirizzo). Può e deve chiedere copia della raccomandata in questione per effettuare la verifica.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Ana
        Ana dice:

        Buongiorno avvocato
        Ho ricevuto una bolletta per l’autostrada da NIVI che presumibilmente non ho pagato nel 2013! la richiesta di pagamento è arrivata nel 2022. è possibile che la richiesta sia legittima 10 anni dopo? Io non so come e possibile di Non pagare la autostrada. Sono un cittadino straniero. Grazie.

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Gentile Signora,

          i crediti derivnti dal mancato pagamento del pedaggio autostradale si prescrivono in 10 anni. Deve chiedere alla società di recupero la motivazione della richiesta e, purtroppo, è suo onere dimostrare di aver pagato correttamente il pedaggio. Può provare a trovare un accordo di pagamento.

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
          • Dear Sir,
            Dear Sir, dice:

            I received notice of a speeding infraction on my approach to Venice. I was 10 kilometers over the limit. I have tried to pay this many times. It does not work online. I’ve sent many emails and have even tried calling from the U.S. I could not get through. I’m at a loss. What can I do?

          • Avv Marco Ciamei
            Avv Marco Ciamei dice:

            Dear Sir,

            unfortunately I am not able to help you for technical errors about payment system. You were right to alert the Italian office.

            Best regards.
            Avv. Marco Ciamei

  2. simona mondo
    simona mondo dice:

    sono residente in USA. 1 mese fa sono stata notificata dal meccanico presso cui affitto 1 auto quando in Italia di aver preso 1 multa nel 2017. Dopo aver contattato la polizia per accertarmi fosse vero , ho scoperto che l’infrazione e’ stata commessa 9 giorni prima che io arrivassi in Italia.Ovviamente non sono stata io a prendere la multa. Devo fare qualcosa o semplicemente notificare il titolare della macchina?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      se le è stata notificata una contravvenzione e può dimostrare di non essere stata lei, è tenuta a impugnarla nei termini di legge (30 giorni al Giudice di pace, 60 al Prefetto per soli vizi formali). In caso contrario, la multa diventa definitiva e non potrà più opporsi.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  3. Elisa
    Elisa dice:

    Buongiorno Avvocato.
    Le scrivo perchè al mio vecchio indirizzo sono arrivate due lettere di una società di recupero crediti a cui si affida il comune di Bologna in caso di multe non pagate.
    Quasi un anno fa, con la mia auto, sono entrata in zona Ztl essendo ripresa dalle telecamere due volte a distanza di due minuti. Avevo un’immatricolazione provvisoria, legata ad un indirizzo non più attuale, e la procedura di immatricolazione definitiva è durata molti mesi. Non ho mai ricevuto nulla prima d’ora, per caso oggi la mia ex vicina ha ricevuto le due lettere con le multe maggiorate, ovviamente sono scaduti tutti i termini, c’è qualcosa che posso fare non avendo mai ricevuto una raccomandata? Grazie e cordiali saluti.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      è necessario verificare se la prima notifica sia stata rispettosa dei dettami legali. Chieda alla società di recupero la documentazione a comprova della prima notifica.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  4. Giuseppe
    Giuseppe dice:

    Gentile avvocato
    Mio nipote cittadino francese, in Italia con auto francese per qualche GG in Italia nell’estate 2021si e visto recapitare dal comune di Firenze tramite una società francese (Money flow) una multa per un transito in ZTL
    Non ha mai ricevuto alcuna comunicazione fino a ora dove viene richiesta una cifra di 420 euro.
    Come deve comportarsi? Cosa potrebbe succedere se viene ignorata?
    Distinti saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      deve chiedere alla società di recupero copia della prima contestazione unitamente alle ricevute postali. In questo modo potrà capire se la contestazione sia stata inviata, se sì a quale indirizzo e se i termini di legge sono stati rispettati.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  5. Marco
    Marco dice:

    Buongiorno Avvocato, mia moglie e io siamo residenti in Svizzera e iscritti all’AIRE.
    Oggi 21 agosto 2022 mia moglie ha ricevuto notifica di contravvenzione per lettera postale prioritaria non raccomandata.
    Si tratta di sosta del veicolo a noleggio targato italiano senza aver esposto la ricevuta di pagamento. Data infrazione: 31 luglio 2021, data verbalizzazione: 21 gennaio 2022.
    La notifica e’ stata ricevuta entro i 360 giorni, tuttavia:
    – la notifica non e’ per lettera raccomandata
    – la verbalizzazione della contravvenzione e’ avvenuta 5 mesi e 21 giorni dopo l’infrazione. Capisco che in caso di veicoli a noleggio l’amministrazione ha 90 giorni per chiedere l’identità del conduttore e la società di noleggio ha 60 giorni per rispondere. La tempistica totale sono 5 mesi.
    Considerati i 2 punti sopra mi domando se la contravvenzione e’ da pagare o se può’ considerarsi non valida e – in questo caso – se un ricorso e’ necessario.
    Grazie.
    Codialmente
    Marco Longhi

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Longhi,

      solo la spedizione con raccomandata fornisce piena prova dell’invio e dell’avvenuta ricezione di una comunicazione. Dunque, nel suo caso, se da un lato sua moglie ha ricevuto di fatto la contestazione, dall’altro l’ente accertatore non ha prova di questo fatto. Ha quindi la possibilità o di pagare la multa spontaneamente o di attendere che decorrano i 360 giorni per verificare se nel frattempo sua moglie riceve o meno la contestazione per raccomandata. Nel caso di decorso dei termini senza che riceva una sanzione (le ricordo che il termine decorre dall’accertamento e fino al momento in cui la raccomandata viene spedita dall’Italia), ogni eventuale ulteriore comunicazione può essere impugnata.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  6. Luigi
    Luigi dice:

    Sono residente in Ungheria ed iscritto AIRE. Mi è arrivata una raccomandata dalla Polizia Stradale in Italia.Il postino me l’ha lasciata nella cassetta della posta e se ne è andato quindi non mi ha fatto firmare nulla per la notifica di questa raccomandata. Secondo Lei questa procedura di notifica e’ regolare ? La ringrazio, Cordiali Saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      la notifica è avvenuta, semplicemente manca all’ente notificatore la prova della data.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Benedetto
        Benedetto dice:

        Senza prova della data come fa l’ente notificatore a provare che la notifica / verbale e’ stato inviato/notificato secondo i tempi?

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Buongiorno,

          la prova è data dalla raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso contrario, non è possibile dimostrare l’avvenuta notifica.

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
  7. Mirko
    Mirko dice:

    Buongiorno sono un italiano residente in svizzera(canton vaud) mia madre e venuta in svizzera per trovarmi, gli ho imprestato la mia macchina targata svizzera, al titorno a casa mi fice che probabilmente si e fatta flashare da un radar a 30km/h in piu in autostrada, mia madre e yornata in italia vosa fovrei fare se arriva la multa e cosa succedera? La ringrazio per il suo aiuto

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      se arriverà la sanzione, verosimilmente dovrà pagarla e nulla più. Solo se scatta la sanzione penale dovrà dare le generalità di chi era alla guida.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  8. Edy
    Edy dice:

    Salve Avocato, mi e arrivato una multa in Svizzera dopo 1 anno e mezzo , senza raccomandota . Cosa dovrei fare ? Ho chiamato per delle informazioni loro mi dicono che io ho ricevoto prima e non lo pagata

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora,

      lei deve chiedere l’accesso agli atti per verificare se le è stata inviata una raccomandata in precedenza, in caso positivo verificherà se sono rispettati tutti i requisiti (indirizzo valido, termine di prescrizione, ecc.), in caso negativo la contestazione si ha per non effettuata.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  9. Nora
    Nora dice:

    buona sera, io preso delle multe per infrazioni al codice stradale mai pagate una decina di anni fa circa. Poi mi sono trasferita all’estero e siccome la mia situazione è divenuta stabile avevo pensato di registrarmi al registro residenti all’estero. Le famose multe di cui sopra mi raggiungeranno una volta registrato la mia residenza estera?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora,

      ogni notifica viene fatta all’indirizzo noto. Dal momento in cui sarà iscritta nel registro AIRE, le notifiche verranno effettuate a questo indirizzo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  10. Andrea
    Andrea dice:

    Egregio avvocato,
    sono residente a Malta ed ho ricevuto direttamente presso la mia residenza AIRE, tramite raccomandata, avviso di accertamento (solo in lingua italiana) per violazione al cds (ignorata) e successsivamente dopo parecchi mesi da NIVI spa notifica per la medesima violazione (esclusivamente in lingua inglese), semore tramite raccomandata AR al mio indirizzo di residenza aire.
    Ho letto che Malta non ha ancora ratificato la convenzione di Strasburgo. Non avrebbero dovuto notificarmi l’atto tramite consolato?
    La ringrazio anticipatamente e le invio i miei cordiali saluti.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      in mancanza di adesione alla Convenzione di Strasburgo 24.11.1977, la notifica non poteva essere effettuata con invio raccomandato. La giurisprudenza ha però chiarito che non si tratta di un’ipotesi di inesistenza della notifica, ma di nullità. Quest’ultima può essere sanata se è data la prova che la notifica è comunque giunta a destinazione.

      E’ quindi necessario che il suo caso venga affidato ad un avvocato per una valutazione specifica che possa valutare se la notifica sia comunque valida (sanata) o meno.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  11. Armando
    Armando dice:

    Egregio Avv. Ciamei ieri in data 24. 02.2024 mi perviene una raccomandata inviatami dalle autorità tedesche (in quando residente in germania) contenente un verbale per infrazione al cds art 7 comma 14 inquanto sarei entrato in una ztl redatto dalla polizia locale di Como. L’infrazione sarebbe avvenuta in data 11.03.2022 alle ore 05:49:00 accertata alla stessa data e orario senza specificarne la modalità e senza modulo per la contestazione. La data della raccomandata riportata sulla lettera risalire be al 05. 01.2023 ma a me viene letteralmente inviata con raccomandata dall autorità competente tedesca in data 16.02.2024 con ricezione 24.02.2024.
    Mi chiedo se sono decorsi o meno i tempi di notifica visto che a me viene notificata l’infrazione solo dopo circa 2 anni e se l’ommessione del metodo di accertamento sia corretto.
    Grazie mille anticipatamente

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      se l’infrazione è stata accertata il 11.03.2022 e la spedizione (dall’Italia) è avvenuta il 05.01.2023, i termini sono stati rispettati. Discorso diverso è valutare le conseguenze del grave ritardo con la quale l’autorità tedesca ha inoltrato a lei la comunicazione e se sono state rispettate le formalità di notifica internazionale. Il caso merita un approfondimento.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  12. Benedetto
    Benedetto dice:

    Buongiorno avvocato,
    sono residente nei Paesi Bassi, regolarmente registrato AIRE.
    In data 12.07.2022 viene apparentemente commessa infrazione in Italia con auto noleggiata a mio nome in Italia.
    Con posta ordinaria datata 22.07.2022 il noleggio mi comunica di aver comunicato le mie generalita’ alla polizia municipale.
    Con posta ordinaria datata 17.10.2023 (non so quando e’ stata consegnata perche’ in quel periodo mi trovavo all’estero) un recupero crediti italiano, con lettera in olandese, mi chiede dei soldi per un verbale che non ho mai ricevuto
    Con posta ordinaria datata 19.04.2024 un recupero crediti olandese mi chiede ulteriori soldi e minaccia azione legale

    Non ho mai ricevuto un verbale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno per cui non ho mai avuto la possibilita’ di contestare. Cosa posso fare?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      chieda di avere copia della originaria contestazione con la ricevuta della raccomandata. Da lì potrà verificare se è stata regolarmente notificata e se i termini sono stati rispettati.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
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