L’Italia può perseguire i domiciliati in Svizzera per le multe stradali? La risposta è no … ma anche sì

In un precedente contributo si sono descritte le regole di validità delle notifiche in Svizzera delle sanzioni al codice della strada rilevate in Italia. In quella sede, in particolare, si sono indicate le norme cui gli Enti pubblici italiani sono tenuti a rispettare e, al contempo, si sono descritti gli strumenti che il diritto italiano offre ai domiciliati all’estero per contrastare la violazione delle medesime norme.

Tuttavia, date per assodate le regole di validità delle notifiche verso l’estero, molto più spesso viene richiesta la consulenza del nostro studio in merito alla possibilità giuridica che gli enti pubblici italiani procedano direttamente in Svizzera – e secondo gli strumenti esecutivi elvetici – con l’incasso delle sanzioni divenute esecutive.

La risposta, come anticipa il titolo, è no per un verso e sì per un altro. Vediamo meglio come stanno le cose.

Va sin da subito precisato che in questo contributo si farà sempre riferimento a violazioni del codice della strada accertate da un ente pubblico italiano e cresciute in giudicato, quindi divenute esecutive: in caso contrario, infatti, rimane ancora in capo al destinatario la possibilità di far valere i suoi diritti tramite gli strumenti di ricorso giurisdizionale o amministrativo (di cui si è parlato nel contributo a cui sopra si è accennato).

Discorso diverso è, invece, quello del mancato pagamento dei pedaggi autostradali italiani, poiché in questo caso non si tratta di violazioni al codice della strada, ma di un vero e proprio debito privato contratto con la società di gestione del tratto autostradale interessato. Al riguardo valgono invece le regole del recupero del credito tra Italia e Svizzera, ampiamente affrontato in un precedente contributo.

1. Le multe elevate in Italia non possono essere perseguite direttamente in Svizzera.

Le infrazioni al Codice della strada italiano (chiamate in modo a-tecnico “multe”) rientrano nella categoria delle sanzioni amministrative; in quanto tali, possono essere perseguite solo dai poteri pubblici e nei limiti della giurisdizione dello Stato di riferimento: in altri termini, i destinatari delle multe possono essere perseguiti esclusivamente in Italia. Ciò è vero in linea generale, a meno che una convenzione con uno Stato estero ne disciplini in modo espresso le relative modalità. E’ il caso, ad esempio, della convenzione esistente tra Francia e Svizzera, in cui i due Stati hanno regolato di comune accordo le regole di recupero dei rispettivi crediti da infrazione stradale.

Nello specifico invece dei rapporti tra l’Italia e la Svizzera, non è vigente alcuna convenzione che regoli il perseguimento nel rispettivo territorio di sanzioni amministrative estere: pertanto ogni  pretesa di recupero diretto in Svizzera di una sanzione amministrativa italiana non può trovare giuridico fondamento.

Ma vi è di più.

L’art. 271 del codice penale svizzero stabilisce che chiunque, “senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici … è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno“. Sulla base di questa norma, quindi, l’attività delle società di recupero crediti svizzere che intimano il pagamento delle sanzioni amministrative italiane o che minacciano addirittura invio di precetti esecutivi, potrebbe ritenersi che integrino una fattispecie delittuosa.

2. Le multe elevate in Italia devono essere accertate giudizialmente in Italia.

Le sanzioni al codice della strada sono quindi, di fatto, irrecuperabili se il trasgressore vive in Svizzera? La risposta in realtà è “no”, in quanto all’ente italiano è data una strada probabilmente meno veloce e più onerosa, ma consentita dalle leggi internazionali vigenti tra i due Paesi.

All’ente italiano è data la facoltà di far accertare il proprio diritto di credito davanti all’autorità giudiziaria italiana, così come avviene per un qualsiasi credito fondato su prova scritta. All’esito del giudizio, se il giudice conferma l’esistenza del credito, emetterà una decisione giudiziaria che, se non oggetto di impugnativa, diverrà definitiva e potrà essere posta in esecuzione in Svizzera tramite le regole di riconoscimento delle decisioni straniere vigenti tra Italia e Svizzera, in particolare tramite la Convenzione di Lugano del 2007 (più precisamente, la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).

In concreto, capita di sovente che l’ente pubblico ceda a società di recupero crediti italiane il proprio credito da sanzione amministrativa e sono poi queste società che affidano ad un loro legale l’avvio, davanti all’Autorità giudiziaria italiana, della procedura giudiziaria contro il debitore domiciliato all’estero.

Inutile far presente come tale via, seppur più lunga, faccia aumentare e anche di molto l’onere economico finale a carico del trasgressore, poiché le spese legali in pratica si raddoppiano a causa della duplice azione giudiziaria da intraprendere (in Italia secondo le regole processuali civili e poi in Svizzera secondo le regole della Convenzione di Lugano e della procedura esecutiva elvetica)

3. Le conseguenze di chi, domiciliato in Svizzera, non paga una multa divenuta esecutiva.

L’autore di una trasgressione stradale in Italia che risulti domiciliato in Svizzera, cittadino o straniero che sia, ha il diritto di contestare richieste di pagamento della sanzione che provengono da società di recupero crediti, specie se queste ultime aggiungono agli importi della sanzione non meglio precisate “spese”, anche di rilevante importo. Tali richieste, ad avviso di chi scrive, non sono in linea con l’ordinamento giuridico svizzero e potrebbero rilevarsi anche fattispecie di natura penale.

Discorso diverso, invece, vale per chi è domiciliato in Svizzera e riceve una citazione davanti ad un giudice italiano per l’accertamento di un credito derivante da sanzione amministrativa di violazione del codice della strada. In questo caso, il suggerimento è di verificare se siano state rispettate tutte le norme relative alla notifica all’estero della sanzione: qualora non vi siano motivi per contestare la multa, è consigliabile concordare il pagamento di quanto dovuto direttamente con l’avvocato che ha avviato la causa un giudizio, così da evitare una decisione giudiziaria ed il conseguente aumento di spese legali che verranno poi poste in esecuzione in Svizzera presto o tardi.

 

 

E importante comunque richiamare l’attenzione del destinatario dell’atto di citazione sul fatto che la normativa processuale italiana è molto complessa e solo un’analisi approfondita dell’atto giudiziario italiano permette al domiciliato in Svizzera di sapere se non rimane altra via che il pagamento, o se piuttosto non vi siano strumenti di diritto sostanziale (insussistenza del diritto, errori nella cessione del credito con la società di recupero crediti, ecc.) o processuale (violazioni formali, errori nella notifica, ecc.) per contestare la domanda.

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Avv. Marco Ciamei
diritti riservati)

Riferimenti normativi e link di interesse:
Art. 271 Codice penale svizzero
Convenzione di Lugano del 2007

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

 

 

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