La separazione personale dei coniugi e il divorzio in Svizzera: aspetti nazionali e transfrontalieri con l’Italia

 

La celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale. I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell’unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà
(art. 159 del Codice civile Svizzero, di seguito CCS).

 

L’art. 159 appena riportato evidenzia la natura del matrimonio, quale atto giuridico che crea l’unione coniugale, fonte dei diritti e dei doveri riconosciuti dall’Ordinamento giuridico a tutela della cellula fondamentale della società.

Tuttavia, come è noto, l’unione coniugale può estinguersi, gli obblighi di cooperazione tra coniugi venire meno, il reciproco impegno all’assistenza ed alla fedeltà non essere più rispettato. In questi casi generalmente tutti gli Ordinamenti giuridici moderni prevedono una disciplina normativa della fase di crisi del matrimonio.

Ciò vale, evidentemente, anche per la Svizzera. In questo Paese la normativa in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio – quindi più in generale di tutte le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali connesse alla cessazione del vincolo matrimoniale – è diversa rispetto a quella italiana, sia a livello sostanziale che a livello procedurale: una delle conseguenze più importanti è il naturale riverbero su tutta una serie di regole ed eccezioni di diritto internazionale qualora si sia in presenza di coniugi di diversa nazionalità.

Con i tre contributi che verranno pubblicati a partire dalla prossima settimana (ogni lunedì) si ha l’intenzione di offrire una panoramica riassuntiva – per tal motivo quindi non esaustiva – delle varie questioni sottese alla disciplina della cessazione del matrimonio, con particolare attenzione alla disciplina di diritto transfrontaliero tra Italia e Svizzera.

Si tratta, con ogni evidenza, di un ambito piuttosto complesso, sia per le varie sovrapposizioni di norme (norme interne, norme di diritto internazionale privato, convenzioni bilaterali e multilaterali, ecc.), sia per la naturale articolazione delle questioni sottese (diritti e doveri dei coniugi, questioni di stato civile, potestà e gestione dei minori, diritti economici, diritto successorio, diritti pensionistici, ecc.). Per tal motivo, sarà più che gradito ogni contributo che il cortese lettore – privato cittadino o professionista – vorrà offrire, specie tramite lo strumento del commento all’articolo.

I prossimi articoli verteranno sui seguenti temi:

Il primo contributo verrà pubblicato il prossimo lunedì 21 settembre.


Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)


Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

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