Il Trust – parte 7: l’imposizione fiscale in Svizzera (ultima parte)

Siamo giunti al termine della successione di articoli coi quali la collega avv. Marzia Bencivinni ha analizzato il Trust, le sue opportunità e le norme che lo disciplinano in Italia e Svizzera. In quest’ultimo articolo, si completa il quadro riguardante la normativa elvetica.

Per rileggere le puntate precedenti: primo articolo, secondo articolo, terzo articolo, quarto articolo, quinto articolo, sesto articolo).

1. Revocable Trust

Il settlor si riserva il diritto di revocare il Trust in un secondo momento e di ritirare, rispettivamente, di riversare a un terzo la sostanza rimanente. Il settlor non si è quindi privato definitivamente della propria sostanza.

Il trattamento fiscale è il seguente:

Costituzione: nessuna conseguenza fiscale. La sostanza e i relativi ricavi devono continuare a essere dichiarati al fisco dal settlor presso il suo domicilio.

Distribuzioni al beneficiario: ci si trova di fronte a una donazione. La determinazione dell’aliquota fiscale è lasciata ai Cantoni.
Liquidazione: in caso di ritorno al settlor nessuna imposizione. In caso di distribuzione al beneficiario si tratta di una donazione.

2. Irrevocable Fixed Interest Trust.

I dettagli relativi ai beneficiari e ai rispettivi diritti risultano direttamente dall’atto di costituzione del Trust. Il settlor si priva definitivamente della propria sostanza, pertanto la sostanza e i ricavi del Trust vengono fiscalmente attribuiti al beneficiario. Da ciò risulta il trattamento fiscale seguente:

Costituzione: donazione del settlor al beneficiario pari al capitale del Trust. La determinazione dell’aliquota fiscale è lasciata ai Cantoni.
Distribuzioni al beneficiario: le distribuzioni al beneficiario rappresentano di principio un reddito imponibile. Il beneficiario è assoggettato all’imposta sulla sostanza per la parte di sostanza del Trust che detiene. Se questa parte non può essere determinata, il reddito può venire capitalizzato. Dall’attribuzione fiscale al beneficiario dei beni del Trust risulta che la distribuzione di utili in capitale (qualora si tratti di patrimonio privato) e del capitale del Trust apportato sono esenti da imposte.

3. Irrevocable Discretionary Trust.

Al momento dell’istituzione di tale tipologia di trust, non vi è ancora un arricchimento del beneficiario, dato che non è ancora stato stabilito quali persone, in quale misura e a quale momento beneficeranno davvero un giorno di un’elargizione. I diritti di un beneficiario sono quindi semplicemente un’aspettativa. Se il settlor è domiciliato in Svizzera al momento della costituzione del Trust, i beni e il reddito della sostanza continueranno a essere attribuiti al settlor (vedi “Revocable Trust”). Se il settlor è domiciliato all’estero al momento della costituzione del Trust, i beni del Trust non possono essere attribuiti né al settlor né al beneficiario. Ne risultano i seguenti principi di trattamento fiscale:

Costituzione: il trasferimento della sostanza dal settlor al Trust è considerato una donazione da parte del settlor pari all’ammontare della sostanza del Trust.

Distribuzioni al beneficiario: il beneficiario non è imposto per ciò che concerne l’imposta sulla sostanza sui beni del Trust. Le distribuzioni vengono considerate reddito del beneficiario.

Pare importante infine evidenziare che i soggetti del trust (disponenti/settlor, trustees e beneficiari) assoggettato in Svizzera devono potere fornire tutte le informazioni necessarie a comprovare il Trust e tutte le prestazioni valutabili in denaro e le relative spese.

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Per ulteriori chiarimenti sull’argomento trattato, lo Studio Ciamei è a disposizione insieme all’avv. Bencivinni. Per contattarci, clicca qui.

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© Avv. Marzia Bencivinni

Studio Legale Armao
Via Noto, 12
90141 Palermo

Via di Capo Le Case, 3
00198 Roma

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