Il Trust – parte 5: i grandi vantaggi fiscali, specie nei trust esteri

In questo quinto appuntamento, la collega avv. Marzia Bencivinni ci presenta le implicazioni del Trust in ambito di fiscalità, iniziando da quanto previsto in Italia. Si tratta di un argomento un po’ più tecnico dei precedenti, ma fondamentale per comprendere gli evidenti vantaggi di tale istituto.

Per rileggere le puntate precedenti: primo articolo, secondo articolo, terzo articolo, quarto articolo).

Il Trust - Studio Ciamei Lugano #151. Trust e fiscalità diretta

In Italia la finanziaria 2007 ha introdotto il trust quale soggetto passivo IRES, introducendo così un riconoscimento formale dell’istituto in grado di esplicare effetti in ogni aspetto del diritto tributario. Ciò comporta che il punto di riferimento ai fini della determinazione dell’imponibile sia sempre il trust, salvo poi al verificarsi di determinate circostanze, l’imputazione e la tassazione in capo ai beneficiari quanto dal trustee sia loro dovuto.

2. Trust e fiscalità indiretta

La reintroduzione del tributo successorio, avvenuta con il D.L. 262/2006, ha apportato un ampliamento delle fattispecie imponibili, ricomprendendo non solo gli atti a titolo gratuito ma anche i vincoli di destinazione. Sul punto serve precisare che l’atto di conferimento di beni in trust non è un atto di attribuzione diretta di beni e, sebbene si concretizzi in una segregazione patrimoniale, non si esaurisce in essa.

Ciò significa che l’obbligazione tributaria nascerà soltanto quando la posizione beneficiaria potrà essere considerata ‘vested’, quando cioè il beneficiario sarà titolare di una posizione definitiva e non di una mera aspettativa circostanza, che quasi mai si verifica in sede di atto istitutivo. L’obbligazione tributaria nascerà ad esempio quando la categoria beneficiaria sia chiusa, il trustee, il guardiano o il disponente avranno scelto i beneficiari e il trustee avrà esercitato il suo potere di anticipazione.

3. Trust esteri: Trust ‘interposto’ e Trust Genuino

L’istituto del trust è largamente diffuso nelle pianificazioni successorie dei paesi anglosassoni, di derivazione di common law. E bene sin da subito precisare che, potendo il trust prestarsi a facili utilizzi strumentali di carattere elusivo, l’Amministrazione Finanziaria li guarda spesso con sospetto e li distingue tassativamente in due tipologie: quelli cosiddetti interposti e quelli genuini.

  • il trust non residente interposto, viene considerato come una mera interposizione di tipo fiduciario, con la conseguenza di essere totalmente assoggettato al regime fiscale italiano.
  • il trust non residente genuino, invece, viene considerato come un soggetto estero a tutti gli effetti e fruisce dei vantaggi del relativo status.

Analizzando le verifiche fiscali condotte negli ultimi anni dall’Agenzia delle Entrate, si evince che la stessa riconosca un trust estero genuino solo quando soddisfi le seguenti condizioni:

  • Il disponente (settlor) si sia realmente e irrevocabilmente spossessato dei beni conferiti.
  • Il trusteeabbia un effettivo potere discrezionale nell’amministrare i beni conferiti.
  • Il trustee sia residente estero.
  • L’eventuale protectorsia residente estero.
  • Il trustsia costituito all’estero e il conferimento sia attuato all’estero.
  • I beni in trust siano detenuti e gestiti all’estero.

3. La fiscalità dei trust esteri

Chiarite nel dettaglio tutte le condizioni che i trust esteri devono soddisfare per essere considerati genuini da parte del fisco italiano, possiamo analizzare gli aspetti attinenti alla fiscalità nel caso del conferimento in un trust non residente di un conto regolarizzato all’estero, ad esempio per effetto della procedura di Voluntary Disclosure.

Le imposte da analizzare sono l’Imposta di donazione e l’IRPEF.

3.1
Quanto all’imposta di donazione:

Il Trust - Studio Ciamei Lugano #17I conferimenti in trust in Italia sono soggetti all’imposta di donazione, dovuta dai beneficiari della donazione secondo le stesse disposizioni previste per l’imposta sulle successioni e con le stesse franchigie sotto evidenziate:

  • Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e in generale ascendenti e discendenti) 4% con franchigia fino a 1.000.000 di euro di valore dell’eredità.
  • Fratelli e sorelle 6% con franchigia di 1.000.000.
  • Altri parenti fino al 4 grado, affini in linea retta affini in linea collaterale fino al 3 grado, 6% senza franchigia.
  • Tutti gli altri soggetti 8% senza franchigia.
  • In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia sale a 1.500.000 di euro.

Nel caso di specie, l’imposta di donazione non è dovuta, poichè non è richiesta la registrazione in Italia per i beni conferiti all’estero in un trust non residente. L’art. 3 della convenzione dell’Aja sancisce infatti chiaramente che “…il conferimento se formato all’estero sfugge all’obbligo di registrazione”.

3.2
Con riferimento all’IRPEF/quadro RW:

La legge obbliga il contribuente italiano a dichiarare tutti gli investimenti o le attività di natura finanziaria detenute all’estero nel quadro RW (art 44, TUIR) della dichiarazione dei redditi.

A tal fine si rileva, come tale indicazione non sia necessaria. La ragione deriva dalla circostanza che le somme trasferite non sono più riferibili al settlor, in quanto conferite al trust allo scopo di alimentare il trust fund per la sua attività. Sul punto, un ulteriore chiarimento riguardante la posizione di un trust non residente rispetto all’IRPEF e alla compilazione del quadro RW viene offerta direttamente dall’Agenzia delle Entrate che con la C.M. n.48/2007, afferma: “i Trust non residenti sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per la parte di redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza necessità di adempiere agli obblighi tributari italiani per i beni detenuti all’estero, fatta salva la compilazione del quadro RW per gli eventuali beneficiari individuati allo scopo di monitoraggio”.

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Nel prossimo articolo, si analizzeranno le implicazioni del trust rispetto alle leggi in Svizzera.

Per ulteriori chiarimenti sull’argomento trattato, lo Studio Ciamei è a disposizione insieme all’avv. Bencivinni. Per contattarci, clicca qui.

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© Avv. Marzia Bencivinni

Studio Legale Armao
Via Noto, 12
90141 Palermo

Via di Capo Le Case, 3
00198 Roma

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