Il divorzio in Svizzera, procedura e diritti

 

Il diritto svizzero è di tipo “liberale” con riferimento alla disciplina della cessazione degli effetti del matrimonio. Quest’ultimo istituto resta un valore primario e ciò lo si desume dalla impossibilità di chiedere unilateralmente il divorzio, se non in casi particolarmente gravi.

Tuttavia, l’Ordinamento giuridico elvetico assume una posizione realista nei confronti della crisi della vita comune, concedendo la possibilità ai coniugi di chiedere il divorzio se entrambi d’accordo o prevedendo la possibilità di chiederlo anche unilateralmente laddove la convivenza sia cessata da tempo.

La volontà dei coniugi, dunque, espressa o tacita, assume valore preminente nel sistema svizzero.

Si possono individuare quattro ipotesi:

  1. volontà comune di divorziare e accordo completo sugli effetti
  2. volontà comune di divorziare e accordo parziale / mancanza di accordo sugli effetti
  3. volontà unilaterale di divorziare dopo sufficiente sospensione della vita comune
  4. volontà unilaterale di divorziare per rottura del vincolo coniugale

Esaminiamo quindi ognuna delle quattro possibilità.


1. Divorzio su richiesta comune con accordo completo (art. 111 CC).

Se i coniugi sono concordi nella volontà di divorziare ed hanno raggiunto un accordo completo sugli effetti del divorzio, possono chiedere al giudice (in Ticino il Pretore) che pronunci il divorzio.

I coniugi devono presentare una domanda (istanza di divorzio su richiesta comune e intesa totale, art. 285 CPC) al Pretore e produrre una convenzione in cui disciplinano tutte le questioni economiche e personali connesse con la decisione di divorzio. Rientra in tali aspetti anche (e soprattutto) la gestione dei figli, qualora siano presenti: in questo caso il controllo del giudice è più intenso e approfondito, dovendosi tutelare il superiore interesse del minore. La convenzione deve essere corredata dei documenti giustificativi di ogni voce, al fine di permettere al giudice di verificare l’equità delle decisioni assunte e la possibilità di omologare l’accordo nella parte che riguarda i figli.

Presentata la domanda, alla prima udienza i coniugi vengono ascoltati separatamente ed insieme dal giudice, affinché quest’ultimo accerti che la decisione di divorziare e le decisioni riguardo alle conseguenze del divorzio siano state assunte “dopo matura riflessione” e “per libera scelta” (art. 111 cpv. 2).

All’esito di tali controlli, il Pretore pronuncia il divorzio omologando la convenzione prodotta dagli ormai ex coniugi. La procedura, come è evidente, è snella e veloce qualora non emergano elementi problematici.


2. Divorzio su richiesta comune con accordo parziale (art. 112 CC).

I coniugi possono essere concordi nella volontà di divorziare, ma non aver raggiunto un accordo sulle conseguenze del divorzio: ad esempio, potrebbero non saper accordarsi sull’entità dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole, oppure sugli orari di visita del genitore non custode del figlio minore, o ancora sull’attribuzione di alcuni beni in comune.

In questi casi, i coniugi possono presentare domanda congiunta di divorzio (istanza di divorzio su richiesta comune e intesa parziale, art. 286 CPC), affidando al giudice la risoluzione del contrasto presente sulle conseguenze accessorie. Anche in questa procedura, il Pretore dapprima effettua la verifica di serietà della scelta (art. 112 cpv. 2) e successivamente avvia la fase istruttoria volta ad acquisire gli elementi probatori necessari per dirimere il contrasto tra i coniugi sugli effetti del divorzio.

Il giudice, all’esito degli accertamenti compiuti, pronuncia il divorzio con una sentenza che disciplina nel dettaglio le conseguenze economiche e personali.


3. Divorzio su richiesta unilaterale dopo la sospensione della vita comune (art. 114 CC).

I coniugi possono in ogni momento sospendere la vita comune, sia di fatto che con decisione giudiziaria (si veda il contributo sulla separazione dei coniugi). Decorsi due anni dalla sospensione della vita comune, ognuno dei coniugi può chiedere che venga pronunciato il divorzio, anche senza il consenso dell’altro coniuge.

È evidente come, in questo caso, l’Ordinamento giuridico non richieda più l’accordo dei coniugi come condizione del divorzio, poiché la sospensione della vita comune per un tempo prolungato (appunto due anni) è considerata quale segno inequivocabile e pubblico di rottura del vincolo coniugale.

Il coniuge che intende divorziare dopo due anni di sospensione della vita comune deve presentare al Pretore una domanda (petizione unilaterale di divorzio, art. 290 CPC) che può anche essere non motivata, dovendo unicamente indicare la causa del divorzio. Il Pretore alla prima udienza verifica se sussiste la causa di divorzio:

  • in caso positivo, se vi è accordo dei coniugi sulle conseguenze del divorzio pronuncia il divorzio, mentre se non vi è tale accordo concede termine al coniuge che ha avviato la procedura per motivare la richiesta di divorzio;
  • in caso negativo, quindi non è stata accertata la sospensione della vita comune per due anni, se vi è comunque adesione al divorzio si avvia la procedura del divorzio comune (con o senza accordo sulle conseguenze accessorie), se non vi è adesione concede termine per la motivazione al coniuge che ha avviato la procedura.

Il tutto si conclude con una sentenza a seguito di uno o più scambi di scritti ed in conseguenza di una o (più spesso) numerose udienze istruttorie.


4. Divorzio su richiesta unilaterale per rottura del vincolo coniugale (art. 115 CC).

Qualora non si verifichino le condizioni esposte nei punti precedenti, il coniuge non può chiedere unilateralmente il divorzio, a meno che non siano verificati “motivi gravi che non gli sono imputabili” a causa dei quali “non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale” (art. 115 CC).

Si tratta di ipotesi estreme, interpretate con sommo rigore dalla giurisprudenza: violenza domestica, commissione di gravi reati, ecc.

È chiaro che, in questi casi, la procedura è fortemente contenziosa ed il ruolo del giudice e dei legali dei coniugi – già di per sé caratterizzato da una visione attenta a mediare il conflitto e perseguire il bene familiare, specie dei minori – è ancora di più orientata ad una funzione sociale di tutela della parte più debole.


5. Le conseguenze del divorzio.revisione-revoca-assegno-mantenimento

Il divorzio provoca la rottura del vincolo coniugale. La prima conseguenza, quindi, è la cessazione della vita familiare, con il conseguente cambiamento di stato civile dei coniugi (da “coniugato” a “divorziato”).

Il divorzio non comporta automaticamente il cambiamento del cognome qualora ciò sia accaduto in conseguenza del matrimonio (art. 119 CC). Il coniuge che aveva cambiato il proprio cognome in occasione del matrimonio deve chiedere all’ufficiale dello stato civile che gli venga riattribuito il cognome da celibe/nubile (cfr. qui).

Al contrario, la pronuncia di divorzio comporta automaticamente lo scioglimento del regime matrimoniale dei beni adottato dai coniugi. In Svizzera (art. 181 ss. CC), il regime dei beni ordinario è quello della partecipazione agli acquisti, mentre mediante apposita convenzione i coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni e quello della comunione dei beni. Con il divorzio il regime matrimoniale viene liquidato e le regole cambiano a seconda del regime previgente.

Cessata la vita familiare deve essere decisa la destinazione dell’abitazione familiare (art. 121 CC). Se sussistono gravi motivi, primo fra tutti la presenza di figli, il giudice – o la convenzione stipulata dai coniugi – può stabilire che l’abitazione familiare venga assegnata ad uno dei coniugi e, in questo caso, viene decisa tutta una serie di questioni, dal pagamento del canone di locazione (in caso di casa in affitto) al pagamento degli oneri ipotecari (in caso di casa di proprietà di entrambi i coniugi), dalla concessione di una indennità (in caso di casa di proprietà di uno dei coniugi) alla compensazione con l’eventuale assegno di mantenimento; e così via.

Dopo il divorzio l’economia familiare può risultare scompensata in danno di uno dei coniugi, solitamente chi ha rinunciato alla vita professionale per dedicarsi ai figli o chi ha sempre guadagnato meno rispetto all’altro. In questi casi va valutata la necessità di attribuire ad uno dei coniugi un importo a titolo di mantenimento: i criteri da valutare per il riconoscimento di tale obbligo sono molti (art. 125 cpv. 2 CC) e la giurisprudenza ha nel tempo formulato tutta una serie di calcoli complessi e criteri aggiuntivi nella determinazione del quantum.

Il divorzio comporta poi tutta una serie di conseguenze di tipo successorio, sulla previdenza professionale, sulla cura ed il mantenimento degli eventuali figli, persino sulla concessione o la revoca dei permessi agli stranieri (di ciò si parlerà prossimamente).

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Nel prossimo appuntamento si affronterà il tema delle azioni d’urgenza e verrà pubblicato il prossimo lunedì 5 ottobre.

Avv. Marco Ciamei
 diritti riservati)

Riferimenti normativi e link di interesse:

Codice civile svizzero
Codice processuale civile svizzero
Sezione della popolazione
Promemoria per i genitori che si separano o divorziano

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

45 commenti
  1. yadira
    yadira dice:

    Salve, vorrei sapere quale sono le conseguenze di divorzio intanto che io e mio marito siamo entrambi stranieri, sposati in Svizzera con un permeso C, io sono qui da 9 anni lui invece da 30 anni ma no é diventato mai Svizzero.
    Le mie condizioni sono un po complicate al mio parere visto che:
    a) Non ho ingressi economici
    b) Sono “proprietaria” d’una piccola impresa che gestice mio marito… e piena di debiti…
    c) Non sono Svizzera
    d) Abito a lugano da 9 anni
    e) abitiamo in affitto

    Se gentilmente mi rispondete come potrei procedere al divorzio senza tante conseghuenze (ci sono sempre…) e quale sono i miei diritti e conseghuenze.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Yadira,

      la sua situazione è complessa e merita un’analisi più approfondita. Sarebbe necessario sapere se lei è cittadina UE/AELS o al contrario di Paesi terzi rispetto all’Europa; sarebbe ancora necessario sapere la sua età e le sue possibilità lavorative future; sarebbe necessario ancora comprendere bene la situazione giuridica ed economica dell’azienda di cui ha parlato.

      In linea generale, la separazione non farebbe decadere automaticamente il suo permesso di domicilio; il divorzio le permetterebbe comunque di mantenere il permesso di domicilio, ma quest’ultimo potrebbe essere revocato in presenza delle condizioni previste dall’art. 62 LStr (legge sugli stranieri svizzera), tra le quale rientra la dipendenza dall’aiuto sociale.

      Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
      Un cordiale saluto.

      Rispondi
  2. Loredana
    Loredana dice:

    Salve sono in svizzera da due anni e ho chiesto la separazione ho due figli ormai maggiorenni ho un permesso b ottenuto dal ricongiungimento familiare io lavoro a nero sono nel cantone francese volevo chiedere rischio di perdere il permesso di soggiorno e mi possono rimandare in Italia ?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Loredana,

      la normativa prevede che il permesso concesso per ricongiungimento familiare decada in caso di cessazione della vita familiare, a meno che non siano decorsi 3 anni e vi sia integrazione, oppure se vi siano gravi motivi (ad es. violenza domestica, cura di minori malati o integrati, ecc.).
      Essendo lei cittadina UE può chiedere il rinnovo del permesso se esercita un’attività lucrativa o se ha mezzi sufficienti per il suo sostentamento.

      Nel suo caso, una soluzione potrebbe essere quella di ottenere un regolare contratto di lavoro oppure che i figli, con sufficienti redditi, dichiarino di sostenerla.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

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  3. Luciana
    Luciana dice:

    Due cittadini rumeni, entrambi in svizzera (Ticino) a seguito del permesso B di lui e conseguente ricongiungimento di lei e del figlio minore (anch’esso di cittadinanza rumena), decidono di porre fine al matrimonio. Lui lo fa avvisando lei con normale domanda di divorzio senza colpa (presentato da lui soltanto, ma in cui lei alla prima udienza si dichiara d’accordo), lei lo fa (dopo solo 11 mesi di residenza in Ticino, e 6 giorni prima di lui) chiedendo al pretore in Svizzera una misura supercautelare a Protezione Unione Coniugale. Ora lei ha chiesto sospensione del procedimento di divorzio in Romania (che dopo mesi era giunto alla sua ultima udienza) col pretesto di litispendenza internazionale perché vuole che il divorzio sia celebrato in svizzera, dove risiede con il minore. La domanda è: secondo il codice Svizzero, un Pretore può decidere del DIVORZIO di un matrimonio celebrato in Romania tra cittadini entrambi rumeni, al punto da anteporrai al Tribunale di Bucarest? Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Luciana,

      la questione che mi sottopone deve essere regolata dalle norme di diritto internazionale dei due Paesi. Non ho compreso bene tutti i passaggi, ad esempio quale sia l’azione intrapresa prima. Di principio, posso affermare che il giudice svizzero ha giurisdizione a giudicare di un divorzio richiesto da due coniugi stranieri che vivono stabilmente in Svizzera (da almeno un anno). Resta la giurisdizione del giudice romeno in base alla normativa internazional-privatistica di tale Paese, che non conosco.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

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  4. Salvi
    Salvi dice:

    Dopo il nostro divorzio il mio ex marito non lavorava quasi più dopo di che il suo permesso b e arrivato in scadenza. Adesso a voluto rinnovarlo e stato rifiutato.
    Si trova senza documenti senza casa senza soldi veramente a persone tutto se avesse saputo che sarebbe andato così per lui non avrei fatto il divorzio.
    Vi chiedo aiuto per lui.
    E di origine italiana ha 45 anni dorme quasi sotto i ponti e io essendo a l’invalidità non posso aiutarlo..

    Rispondi
  5. Mayda
    Mayda dice:

    Salve sono sposata da 3 mesi in svizzera io ho il permesso B lui cittadino svizzero e voglio chiedere divorzio volevo sapere se dopo il divorzio avrò problemi con il permesso? Volebo sapere anche quanto tempo dura per terminare il divorzio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      avrei bisogno di sapere se il suo permesso B è con o senza autorizzazione all’attività lucrativa. Ad ogni modo, dopo il divorzio il cittadino straniero ha diritto a rimanere in Svizzera se sono adempiute le condizioni per il rilascio del permesso, ossia sostanzialmente se lavora o se ha redditi sufficienti per sé e per le persone eventualmente a carico. Per un’analisi approfondita della sua situazione è necessario avere più informazioni.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  6. Giovanni
    Giovanni dice:

    Salve,mi sono sposato in svizzera il 30 settembre 2015 con una Dominicana,lei ha ottenuto il permesso di soggiorno B,non abbiamo mai vissuto insieme,abbiamo avuto solo lo stesso indirizzo,per circa un anno,dopo di che lei mi ha chiesto il divorzio.io non ho firmato,adesso il 20 marzo,sono due anni dalla lettera che mi ha inviato il suo avvocato,quindi entra in vigore art 114cc,io non vivo piu in svizzera da circa un anno,la migrazione di zurich,malgrado le mie lettere di risposta dove mi chiedevano informazioni sul motivo della non piu convivenza,e ricevuto la lettera che lei mi aveva inviato per il divorzio,non le ha revocato il permesso di soggiorno.Adesso trascorsi i due anni il tribunale come pensa si comporti.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      non mi è chiaro quale sia la sua richiesta. Provando a interpretare la sua domanda, il Tribunale (immagino adìto per il divorzio) non entra nel merito delle questioni attinenti alla legge sugli stranieri, perché si tratta di questione amministrativa gestita autonomamente dall’ufficio della migrazione di Zurigo; il tribunale si esprimerà sull’esistenza o meno del motivo di divorzio e deciderà sulle sue conseguenze.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  7. Stefano
    Stefano dice:

    Cortese Avvocato, sono sposato e ho due figli minori di 18 anni. Io risiedo in Svizzera da 4 anni, i miei figli e mia moglie risiedono in Italia.
    Viviamo ormai da 4 anni separati, e quindi stante il vostro articolo, potrei richiedere il Divorzio su richiesta unilaterale dopo la sospensione della vita comune (art. 114 CC).

    Essendo le leggi svizzere piu snelle e chiare, vorrei avviare la procedura di divorzio in Ticino. Tuttavia, essendo i figli minori residenti in Italia, stante gli accordi dell’Aia del 19.10.1996, il tribunale competente per i diritti civili ed economici è quello in cui in figli risiedono. Mi chiedo pertanto se, a sua conoscenza, il Pretore ticinese accetterebbe o meno di avviare la richiesta di divorzio e se si, come si svolgerebbe nel mio caso l’iter processuale.
    Cordiali Saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      in linea di principio il giudice svizzero sarebbe competente a decidere delle questioni che riguardano i coniugi, non potendo invece assumere alcuna decisione riguardo ai figli. In questo caso si creerebbe una competenza concorrente del giudice svizzero (competente per le misure riguardanti i coniugi) e il giudice italiano (competente per le misure riguardanti i figli), ma è evidente che entrambi si troverebbero in difficoltà per le due competenze sono strettamente correlate.

      Nella mia esperienza tali tipi di doppie procedure generano enormi problemi e soprattutto un’aumento dei costi legali.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  8. Nicola Mastria
    Nicola Mastria dice:

    Sono sposato in svizzera se torno in italia e Lascio Il Mio permesso c al comune Il divorzio viene automatico

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      per ottenere il divorzio deve avviare una procedura davanti al giudice competente e nel rispetto dei requisiti di legge, la partenza per l’estero o il deposito del permesso di dimora C non ha alcuna influenza al riguardo. Deve informarsi da un avvocato.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  9. Giuseppe Rizzo
    Giuseppe Rizzo dice:

    Bongiorno avv.si sono Separato definito in italia devo annunciare qui in Svizzera premesso que io o il permesso c con un lavoro fisso è o anche la resistenza qui è la mia ex il b x conjuncimen famiglia è senza figli è a dichiarato che guadagna solo 2600chf lei puoi stare qui in Svizzera è x il tribunale italiana non devo dargli gli alimenti .grazie x una vostra risposta

    Rispondi
  10. Piero
    Piero dice:

    Salve avv. sono sposato da 2 anni con una bimba di quasi 2 mesi o il permesso B e vorrei divorziare da mia moglie

    Facendo il divorzio posso rimanere in svizzera?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      non mi è possibile fornire una risposta precisa alla sua domanda. Dipende dal tipo di permesso che le è stato concesso, dai suoi redditi, ecc. Di principio, se ha un permesso B con attività lucrativa e ha un lavoro, non dovrebbero esserci problemi con la permanenza in Svizzera. Le suggerisco di sottoporre tale questione a un esperto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  11. Francesca
    Francesca dice:

    Buonasera, vorrei sapere ,se una coppia vive in Svizzera è a giorni vanno al tribunale per un a separazione,Ma in Italia hanno una casa intestata a lui hanno la separazione dei beni è cè un mutuo in corso dove io ho firmato da garante.La casa è staza massa in vendita.Sè firmo le carte del la separazione per la casa in Italia come succede?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      di principio la separazione in Svizzera non decide sul destino dei beni dei coniugi, poiché ciò accade nel divorzio (si chiama liquidazione del regime matrimoniale). Il caso che sottopone è specifico e non è possibile rispondere in questa sede sulla base delle informazioni che ha fornito, è necessaria una consulenza specialistica.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco ciamei

      Rispondi
  12. Maria
    Maria dice:

    Buonasera, mio marito, dopo 2 anni di separazione di fatto, ha presentato una petizione non motivata di divorzio unilaterale, chiedendo la vendita dell’appartamento che abbiamo in comproprietà, dove io ho continuato a vivere e a pagare tutte le spese e l’ipoteca da sola. La sua richiesta è di vendere entro 6 mesi dalla sentenza di divorzio e in caso d’insuccesso di organizzare un’asta pubblica e questo nonostante la scadenza dell’ipoteca tra 8 e la cui disdetta anticipata comporterebbe il pagamento di una penale altissima. Essendo stata una scelta improvvisa completamente sua quella della separazione e della vendita dell’appartamento, vorrei chiederle se sono obbligata ad accettare questa vendita forzata anticipata e frettolosa e nel caso se posso chiedere che sia lui ad assumersi il pagamento di questa penale e anche le spese di divorzio. Grazie!

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      lei non è assolutamente tenuta ad accettare le condizioni del marito, potrà opporsi in sede giudiziale e sarà poi il giudice a decidere. Piuttosto, data l’enorme delicatezza della materia, tra le più delicate del diritto del divorzio, suggerisco vivamente di farsi patrocinare da un avvocato esperto del ramo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  13. Orazio
    Orazio dice:

    Salve sono un italiano in Svizzera ero sposato in Italia e adesso ho il permesso b, ho fatto la separazione in Svizzera e fine giugno mi scadono i 2 anni per poter chiedere il divorzio,, volevo chiedere se posso richiederlo in italia il divorzio essendo sposato lì e siamo cittadini italiani entrambi, grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      in linea di principio può chiedere il divorzio in Italia. E’ importante effettuare una valutazione di diritto comparato in ordine alle conseguenze del divorzio secondo le due legislazioni, poiché vi possono essere delle conseguenze importanti e che dipendono dai singoli casi (non vi è alcuna differenza, invece, riguardo alla riparztizione degli averi previdenziali).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  14. Stela hoxhaj
    Stela hoxhaj dice:

    Buongiorno.
    Avrei una domanda signore.
    Sono albanese sposata con un italiano con permesso c e viviamo in zvizzera.
    Ho presso permesso b per 5 anni per congiuntamente familiare dove lavoro pago tasse e tutto in ordine da 3 anni.
    Per tanti problemi vorrei divorziare o non vivere più con mio marito.questo mi fa perdere il mio permesso? Posso continuare rimanere in zvizzera e poi rinnovare mio permesso o mi tolgono tutto.? Grazie se mi risponde.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      in caso di separazione o divorzio, dovrà dimostrare che la comunione familiare perduri da almeno 3 anni (attenzione, non si fa riferimento al momento in cui ci si separa, ma al momento in cui iniziano i seri problemi di coppia), che si è integrata, che ha sufficienti mezzi per vivere e vi siano sufficienti motivi gravi per rimanere, come ad esempio gli obblighi di cura di figli minori o altri motivi. In tal caso, potrà esserle prorogato il permesso.

      Si tratta di valutazioni delicate che devono essere adeguate al caso concreto dopo attento approfondimento.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  15. Marco
    Marco dice:

    Gentile Avv.,
    Sto divorziando dalla mia ex moglie e ad oggi lei ha deciso che fin che non ci sarà la sentenza di divorzio io non potrò più vedere i miei figli. Cosa posso fare per oppormi a questa decisione? Non trovo assolutamente corretto il fatto che lei possa decidere se io devo essere presente o meno nella vita dei miei figli, imponendo ai piccoli di non vedermi più solo perché secondo lei loro non hanno bisogno di me!
    Grazie per le preziosi informazioni.
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      evidentemente sua moglie non può assumere tale decisione. Lei ha la possibilità di far valere le sue ragioni davanti al giudice e anzi le suggerisco di farlo al più presto, perché il decorso del tempo non aiuta i suoi figli in primis e lei nella tutela dei suoi diritti paterni. Contatti presto un avvocato che la possa patrocinare.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  16. giovanni
    giovanni dice:

    salve, vivo in svizzera da 10 anni e sono divorziato da 1 anno , adesso vorrei ritornare in italia ma in svizzera pago gli alimenti per i bambini, cosa accade nel momento in cui lascio il permesso per andare a vivere in italia? grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      se trasferise il suo domicilio in Italia, dovrà verificare se ricorrono le condizioni per una modifica delle condizioni di divorzio: in particolare, dovrà verificare con un legale se il minor costo della vita in Italia e la modifica delle sue spese correnti mensili possano comportare un aumeno (verosimile) o una diminuzione del contributo che attualmente versa per i figli.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  17. Vincenzo
    Vincenzo dice:

    Gentile avvocato,
    Sono separato da 7 anni con una figlia di 14 anni.
    La mia ex moglie ha convinto nostra figlia che lei può cancellare i diritti di visita.
    É possibile ?
    Grazie
    Vincenzo

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      le relazioni personali tra genitore e figlio non sono soggette al capriccio dei figli o dei genitori. Ogni modifica dei diritti di visita, se non concordata tra genitori, deve passare dal giudice. Semplicemente sua figlia sarà sentita dal giudice, ma difficilmente quest’ultimo potrà decidere una cancellazione. Ovviamente a meno che non vi siano delle ragioni in tal senso (che devono essere gravi e di pregiudizio per il minore).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  18. Xian Chin
    Xian Chin dice:

    Gentile avvocato, ho contratto il matrimonio in svizzera , ma io sono residente in italia, il coniuge in svizzera. Volevo chiedere il divorzio, in quanto separati di fatto da piu di 2 anni. Come dovrei procedere, dato che non ho residenza in svizzera. Grazie.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      di principio il divorzio dovrà essere chiesto in Svizzera davanti al giudice del domicilio di sua moglie. Non posso escludere che possa chiedere il divorzio anche davanti al giudice italiano, ma questo può essere valutato solo dopo un’esame accurato della vostra situazione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  19. Roberto
    Roberto dice:

    Buongiorno Avvocato ,
    Sono legalmente Separato con la mia Ex. Posso dopo la separazione con la mia ex in accordo comune stipulare una convezione matrimoniale per la separazione dei beni?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      in qualsiasi momento lei e sua moglie potete rivolgervi ad un Notaio per passare al regime della separazione dei beni.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  20. Andrea
    Andrea dice:

    Buongiorno Avvocato
    Sono un cittadino italiano con permesso B. A fine 4 mesi fa ho sposato in Svizzera una cittadina russa. Nel frattempo abbiamo fatto la domanda per il ricongiungimento familiare, ma il suo permesso non è ancora arrivato e quindi legalmente non c’è ancora stato un periodo di convivenza anche se di fatto è avvenuto negli ultimi 4 mesi anche se non continuativi, con il suo visto turistico.
    Ho deciso di divorziare. Non essendoci stata la convivenza, la procedura è differente?
    Se nel frattempo alla moglie arriva il permesso per il ricongiungimento, potrà mantenerlo fino al rinnovo o decade con la domanda di divorzio?
    Visto che il matrimonio è durato solo 4 mesi, senza figli e senza la convivenza, è previsto comunque l’assegno di mantenimento?
    Grazie mille in anticipo

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      lei pone questioni tra loro separate. Da un lato il divorzio, che non segue regole diverse a seconda del fatto che vi sia stata o meno convivenza. Essendo sposati, o siete d’accordo oppure dovete aspettare 2 anni dall’interruzione della vita in comune per proporre istanza di divorzio. Un esame approfondito della vostra specifica situazione, tuttavia, non esclude la possibilità di chiedere un divorzio immediato eccezionale.
      Anche le questioni relative al contributo di mantenimento, devono essere esaminate alla luce della vostra situazione concreta, anche se è verosimilmente escluso un contributo in caso di divorzio (diverso invece il discorso in ambito di separazione).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  21. Mario
    Mario dice:

    Buongiorno mia mohlir mia ha chiesto la separazione per motivi per me banali perché non uscivo piu con la piccola ero slegato della vita sociale e famigliare e io arrabiato ho detto se è cosi choediamo il divorzio abbaiamo cercato un avvocato con assistenza giudiaziaria del comune però sta per uscire la data per firmare e adesso noi stiamo raggionando e pensando meglio la domanda è: possiamo rinunciare a firmare il divorzio abitiamo a Lugano. Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      le consiglio vivamente di porre questa domanda all’avvocato che la sta seguendo, il quale potrà consigliarla al meglio in base alla vostra particolare situazione. Ogni indicazione da parte mia in questa sede può essere fuorviante.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  22. Sandro
    Sandro dice:

    Buongiorno avvocato

    Sono svizzero come mia moglie, abbiamo un bambino in età prescolare e un appartamento di proprietà ipotecato. Mia moglie lavora al 50% ed io circa al 100% ma il mio stipendio è circa 4 volte superiore al suo. Al matrimonio nel 2015 abbiamo fatto la separazione dei beni e l’appartamento è stato comprato da me per due terzi, perché prima del matrimonio mia moglie aveva pochi risparmi. Anche la mia previdenza (1., 2. e 3. pilastro) e i risparmi sono decisamente superiori a quella di mia moglie, con un mio pegno dalla previdenza integrativa sull’ appartamento di circa 60mila franchi. Vorrei sapere gentilmente da lei Nel caso di divorzio come verranno spartiti i beni. Grazie mille

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      la questione che pone è di particolare complessità ed è impossibile fornire risposta senza un esame accurato della posizione sua e di sua moglie, oltre che della decisione di eseparazione dei beni.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  23. Vito
    Vito dice:

    Egregio Avvocato,
    Io e mia moglie entrambe cittadini svizzeri. 3 anni fa mia moglie decide di separarsi. Si licenzia senza preavviso e azzera tutte le entrate, vengo a sapere che frequenta un uomo gia tempo prima. col passare dei mesi si rivolge ad un legale, Vendiamo le proprietá e ci dividiamo i ricavati. ma non le basta. chiede la PUC e mi obbliga a vesarle 3/4 del mio stipendio. ora dopo 3 anni in vista del divorzio unilaterale ancora non ha un lavoro e fa leva sulls mie entrate. non riesco piu a vivere dignitosamente e non mi sento abbastanza tutelato. Cosa devo fare?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      se lei è stato seguito da un avvocato, le suggerisco di rivolgersi a questi perché solo una valutazione specifica del suo caso permettere di fornire risposta alle sue domande. In alternativa, può rivolgersi al nostro studio per una consulenza.

      Di principio, però, consideri che un coniuge non può licensiarsi senza motivo, senza che ciò abbia ripercussioni sulle richieste in separazione/divorzio.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi

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