Diritto del Lavoro Svizzero Studio Ciamei

Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il licenziamento

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti”

(Art. 335 Codice delle obbligazioni svizzero)

 

Come si è avuto modo di anticipare nel primo appuntamento (clicca qui) di questa serie di contributi sul diritto del lavoro svizzero, quest’ultimo è di natura liberale in quanto prevede la pari libertà di conclusione del rapporto da parte di entrambe le parti contrattuali.

Più nello specifico, in realtà, come ogni normativa giuslavoristica moderna, sono previste tutta una serie di tutele specifiche affinché il lavoratore – incontestabilmente parte debole del rapporto – non subisca un licenziamento ingiustificato ed eccessivamente limitativo dei propri diritti e della propria condizione economica.

Esamineremo, quindi, d’ora in avanti i vari tipi di “disdetta” (così è chiamata in Svizzera la comunicazione di conclusione del rapporto di lavoro), individuando di volta in volta i punti di maggiore interesse perché il lavoratore possa tutelarsi di fronte a comportamenti non coerenti con la legge.

Si tenga sempre presente, ad ogni modo, che in tale materia spesso, se non quasi sempre, i CNL ed i CCL prevedono discipline speciali. È buona norma, quindi, verificare sempre i rispettivi documenti (rinvenibili qui e qui).


LA DISDETTA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La disdetta nel lavoro in prova (art. 335b CO)diritto del lavoro svizzero studio ciamei lugano

Durante il periodo di prova è prevista una libertà assoluta di recedere, essendo propria della natura di tale forma lavorativa quella di garantire ad entrambe le parti un breve tempo di reciproca conoscenza e di verifica di compatibilità.

La disdetta può essere data in ogni momento, ma comunque deve pervenire alla controparte prima dello scadere del periodo di prova stabilito (in genere 1 mese, spesso di 3 mesi). Il termine di disdetta è di 7 giorni, naturali e non lavorativi e può essere data per qualsiasi giorno, salvo disposizione contraria.

Sulla disciplina del periodo di prova si rimanda al precedente contributo.


2. La disdetta nel lavoro a tempo determinato (art. 334 CO)

Il rapporto di lavoro in cui sia fissata un limite temporale certo cessa automaticamente allo spirare del termine concordato, senza la necessita di una disdetta (art. 334 cpv. 1 CO).

Se, invece, il rapporto di lavoro prosegue oltre il termine concordato, si trasforma a tempo indeterminato: le parti, tuttavia, possono concordare di proseguire con un nuovo contratto a termine. Tuttavia, la ripetizione ingiustificata di contratti a termine è vietata, specie se rende evidente la volontà di aggirare le norme a tutela del lavoratore (o le norme fiscali). Ciò può essere provato, ad esempio, se non ci sono motivi obiettivi per il nuovo termine.

In Svizzera è possibile concludere un contratto di lavoro persino con un termine superiore a 10 anni. Superato tale termine, però, il rapporto diventa liberamente recedibile con preavviso di 6 mesi (art. 334 cpv. 3 CO).


3. La disdetta nel lavoro a tempo indeterminato

Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, come si è detto, vale la regola della disdetta libera: entrambe le parti possono comunicare la disdetta, dovendo rispettare i termini previsti dalla legge.

a. La disdetta ordinaria (art. 335a CO)

L’art. 335a CO prevede i seguenti termini di disdetta:

  • 1 mese dopo il periodo di prova nel 1° anno di servizio
  • 2 mesi dal 2° al 9° anno di servizio incluso
  • 3 mesi dal 10° anno di servizio

La disdetta va data sempre per la fine di un mese. I termini di disdetta possono essere modificati mediante accordo scritto, o mediante contrattazione nei CNL e CCL. Il termine minimo di 1 mese, però, ha natura imperativa e non può essere modificato se non mediante CCL.

Bisogna fare attenzione al fatto che la disdetta è atto che ha natura ricettizia, ossia produce effetti solo nel momento in cui è portata a conoscenza della controparte. Questo significa che diventa molto importante la prova dell’avvenuta consegna della disdetta: nel caso di raccomandata, non fa fede la data di consegna all’ufficio postale, ma quella di consegna o, in caso di mancato ritiro al primo tentativo, del giorno successivo all’avviso in bucalettere (giurisprudenza del Tribunale federale) o della scadenza del termine di giacenlicenziamento diritto svizzero studio ciamei luganoza di 7 giorni (tesi minoritaria); nel caso di consegna a mani della disdetta, è importante farsi rilasciare una firma per ricevuta.

Il lavoratore può rifiutarsi di firmare la lettera di disdetta consegnata a mani, attendendo quindi la consegna mediante posta. Tuttavia, la prova della data di consegna (e della mancata accettazione) può essere data in giudizio anche mediante testimoni, se presenti.

b. La disdetta immediata (c.d. “licenziamento in tronco”, art. 337 CO)

Quando ricorrono cause gravi, ossia quando si verifichi una circostanza “che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto” (art. 337 cpv. 2 CO), entrambi le parti possono procedere con una disdetta immediata, che non comporta quindi il rispetto dei termini di disdetta. Si tratta di casi gravi, come ad es. la prolungata assenza ingiustificata dal posto del lavoro da parte del lavoratore, il mancato pagamento del salario da parte del datore di lavoro nonostante plurime diffide, un comportamento dannoso del lavoratore contro il datore di lavoro o i colleghi, ecc.

La causa grave è valutata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO): questo significa che la legge non disciplina i singoli casi, ma lascia al giudice (in Svizzera il Pretore) il compito di esaminare volta per volta i casi concreti: i gravi motivi, comunque, sono sempre interpretati restrittivamente dalla giurisprudenza. Va ricordato che la disdetta non è mai considerata giustificata se motivata da un calo di rendimento del lavoratore a causa di malattia.

La disdetta immediata non necessita di motivazione, ma quest’ultima deve essere comunque data per iscritto se richiesta dalla controparte (art. 337 cpv. 1 CO). È quindi sempre consigliabile reagire subito ad una disdetta immediata che si ritiene ingiusta chiedendo di ratificarne i motivi per iscritto.

Di fronte ad una disdetta immediata ingiustificata, la legge riconosce al lavoratore la possibilità di chiedere:

  • l’importo del salario che avrebbe dovuto ricevere nel rispetto dei termini di disdetta, detratto comunque quanto nel frattempo effettivamente ricevuto (ad esempio perché è stato assunto da altro datore di lavoro, o perché ha ricevuto un’indennità di disoccupazione, ecc.)
  • un’indennità, calcolata dal giudice in modo discrezionale in considerazione delle circostanze del caso concreto, con un limite massimo di 6 mensilità

Nella contestazione della disdetta è fondamentale (re)agire immediatamente e con documenti comprovabili (raccomandata, fax, testimoni, ecc.)


4. I rimedi contro la disdetta in violazione della legge

Si è avuto modo di precisare nel contributo precedente (clicca qui) che vi sono dei periodi in cui l’impossibilità della prestazione lavorativa da parte del lavoratore è giustificata dalla legge. In questi casi la disdetta non può essere utilmente data dal datore di lavoro e si parla di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO).

Si tratta delle disdette comunicate nei periodi in cui il lavoratore è assente perché:

  1. impegnato nel servizio militare
  2. in malattia o infortunio, per un termine massimo di 30 giorni nel 1° anno di servizio, di 90 giorni dal 2° anno al 5° anno compreso, di 180 giorni dal 6° anno in poi
  3. durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto
  4. durante un servizio di aiuto all’estero

La disdetta data nei periodi protetti è radicalmente nulla (art. 336c cpv. 2 CO).

Si parla invece di disdetta abusiva quando si utilizza lo strumento della disdetta in aperta violazione della buona fede contrattuale, principio fondamentale nel diritto svizzero. Le condizioni sono disciplinate dall’art. 336 CO e, tra queste, particolare rilievo hanno le motivazioni inerenti la personalità del lavoratore (disdetta discriminatoria), l’esercizio di diritti costituzionali o di pretese in buona fede della controparte (disdetta ritorsiva) o ancora l’appartenenza/non appartenenza del lavoratore a un’associazione sindacale (disdetta sindacale), ecc.

Importante.

La disdetta abusiva deve essere contestata per iscritto ed immediatamente o al più tardi entro il termine legale di disdetta. Il destinatario può far valere il diritto ad un’indennità, ma solo “mediante azione” (causa in Pretura) entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.


5. Le dimissioni.

La disdetta del lavoratore è anche chiamata “dimissioni”. Si tratta di una modalità di conclusione del rapporto di lavoro che deve essere valutata con molta attenzione e responsabilità, poiché determina una serie di rischi in capo al lavoratore.

In particolare, vi sono dei rischi assicurativi legati al fatto che, in caso di dimissioni, si presume che il lavoratore scelga liberamente di concludere il lavoro. Evidenti le conseguenze in tema di assicurazione contro la disoccupazione (l’ente non riconosce il diritto perché considera la disoccupazione causata dal lavoratore), di assicurazione contro l’invalidità (dovendo in questo caso il lavoratore provare di aver concluso il lavoro in condizioni di salute), di previdenza professionale (che non riconoscerà il periodo intermedio come coperto), ecc.

Le dimissioni sono generalmente sconsigliate, almeno se e sino a quando non si ha la certezza di un ulteriore posto di lavoro.


Il prossimo contributo affronterà la disciplina del diritto del lavoro svizzero questa volta secondo l’ottica del datore di lavoro: verrà pubblicato il prossimo lunedì 8 febbraio.

Avv. Marco Ciamei
( © diritti riservati )

Riferimenti normativi e link di interesse:

Codice delle obbligazioni svizzero, CO
Legge sul lavoro, LL
Ordinanza sul lavoro, OLL
Sito istituzionale SECO

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

322 commenti
« Commenti più vecchi
  1. Gianu
    Gianu dice:

    Buongiorno ho inviato una raccomandata per dare le dimissioni al mio datore di lavoro con tempo di preavviso, l’ho inviata il 5 novembre ed è stata ricevuta il 6 novembre, essendo che lavoro li da 3 anni il termine di preavviso fissato dovrebbe essere di 2 mesi, loro però mi dicono che il mio contratto cesserà il 31 gennaio, non dovrebbe essere il 6 gennaio?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      la disdetta comincia ad avere efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quando è stata notificata. Se quindi i mesi di disdetta previsti nel suo caso sono due, è corretto che il contratto di lavoro cesserà il 31 dicembre 2020.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  2. Emir
    Emir dice:

    Buongiorno. Io lavoro dalla Spagna per una ditta Svizzera. Ho firmato un contratto di lavoro per tempo indeterminato con una disdetta di 3 mesi. Adesso la ditta vuole finire il contratto e non pagarmi due messi di disdetta. Come posso proccede essendo io in Spagna?. Cordiali saluti.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      lei deve contestare il mancato pagamento delle mensilità di disdetta, può farlo tranquillamente anche essendo in Spagna. Contatti un avvocato in Svizzera che la possa tutelare le dirà come procedere.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  3. Davide
    Davide dice:

    Egr. Avv. Ciamei,
    la contatto per una classica situazione nell’azienda per cui lavoro. Ho firmato un contratto indeterminato, con preavviso di tre mesi prima della fine del mese, e partenza dal 01.01.2019 con questa startup. Nei primi mesi l’azienda si è comportata bene ma verso la fine di questo anno no. La situazione è che mi vengono pagati stipendi ridotti e negli ultimi due mesi non ho ricevuto niente. Ho parlato con il mio datore di lavoro e come risposta mi è stato riferito che per problemi di liquidità aziendale gli stipendi risultano ridotti.
    Posso capire questa fase di crisi dell’azienda ma devo pensare prima a me stesso e alla mia famiglia.

    La mia domanda è questa: posso inoltrare le mie dimissioni per causa stipendio ridotto e non percepito e successivamente accedere alla cassa disoccupati?

    Grazie
    Distinti saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Davide,

      lei deve mettere in mora il datore di lavoro, assegnando un termine breve per mettersi in regola con i pagamenti degli stipendi, pena la sua disdetta immediata. La procedura è delicata e, per poterla poi tutelare, è necessario che si faccia seguire da un esperto, anche per ottenere il pagamento fino alle ultime 4 mensilità dall’Ufficio cantonale di insolvibilità.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  4. Davide
    Davide dice:

    Buongiorno Avvocato.
    Lavoro per una azienda del ticino.
    Il mio datore di lavoro ha versato per 6 mesi gli stipendi in modo parziale e negli ultimi 3 mesi nessuno stipendio.
    La ditta è FALLITA.
    Ora lo stesso titolare ha un altra ditta.
    Vuole assumermi sotto di essa e promesso che fa una carta scritta che la nuova azienda prende in carico i debiti contratti.
    Vorrei sapere se è legale se può andar bene con procedimento carta privata con la firma delle due parti o se tale operazione è valida solo davanti a un notaio.
    La Ringrazio anticipatamente.
    Davide

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      di principio per un accordo di questo tipo è sufficiente la forma privata. Piuttosto devo rappresentarle i rischi a suo carico di un tale modo di procedere, nonché i dubbi di liceità. Tenga conto che lei può chiedere l’indennità per insolvenza al Cantone, entro certi termini. Le suggerisco vivamente di farsi assistere da esperto del settore in questo ambito.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  5. Andrea
    Andrea dice:

    Buongiorno,se uno presenta le dimissioni per cambio datore di lavoro e decide di non rispettare i tempi di disdetta (nel mio caso sarebbero 2 mesi)quali sono i rischi a cui si va incontro?
    Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      oltre a non ricevere il salario per i giorni in cui non presta lavoro, il datore di lavoro potrebbe chiederle i danni dovuti al mancato rispetto del termine ordinario di disdetta (mancata produzione, ricerca personale urgente, ecc.). Danni comunque da comprovare.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  6. Alfredo
    Alfredo dice:

    Buongiorno avvocato,

    la nostra azienda in Svizzera ci ha recapitato a metà Dicembre un avviso di licenziamento con periodo di preavviso che scade il 30 Giungo 2020 (6 mesi). Qualora dovessimo trovare un’occupazione in Italia prima del 30 Giugno, come è consigliabile procedere in modo legale e secondo le regole?
    Grazie.
    Saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      il lavoratore è tenuto a rispettare il termine di disdetta contrattualmente previsto, per cui solo trovando un accordo con il datore di lavoro è possibile anticipare tale termine. La soluzione migliore è parlare apertamente con il datore di lavoro e mettersi d’accordo per concludere il rapporto prima dell’inizio del nuovo lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  7. Stefania
    Stefania dice:

    Egregio Avv.Marco Ciamei,

    lavoro in Svizzera per una società dal 2004 in maniera sempre continuativa. Nel 2016 subentra un nuovo titolare e mi fa un nuovo contratto da semplice venditrice a responsabile.
    Premesso che è sempre stato un titolare che non si è mai praticamente presentato sul luogo di lavoro, che non ha mai creato una comunicazione con me ; il 31 gennaio 2020 ho un malore e andata dal medico mi prescrive una malattia fino al 29 febbraio.
    Il 17 febbraio mi arriva un’email dal titolare in cui mi dice che si è dimesso da amministratore unico e di rivolgermi ad un altro direttore di un’altra società.
    Chiamo questo nuovo direttore il quale mi dice al telefono che la loro società ha acquisito quella in cui io ho un contratto in essere.
    Ignara di tutto scrivo anche una email al mio vecchio titolare di darmi spiegazioni in merito anche a quanto dice la legge.
    non ricevo risposta.
    Ora devo incontrare il nuovo direttore della nuova società i primi di marzo.
    La mia domanda : il nuovo titolare può propormi un nuovo contratto con salario ridotto ? ( in quanto al telefono mi ha accennato a dei lavori di ristrutturazione) IN quanto io non ho ricevuta nessuna comunicazione se non quando ho chiamato io questa persona. Se accettassi e poi mi lasciano a casa va a incidere sui miei crediti di 15 anni di lavoro per la disoccupazione? e cosa succede se mi oppongo non ottengo la disoccupazione oltre ai miei mesi di preavviso che mi spetterebbero?
    Grazie
    cordiali saluti
    Stefania

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      il nuovo amministratore dovrà rispettare le norme del diritto del lavoro come il precedente. Se volesse ridurre l’orario di lavoro o apportare altre modifiche al suo contratto di lavoro, dovrà comunicarglielo dandole la possibilità di accettare o meno. In questo secondo caso, dovrà informarla del termine di disdetta lavorativa. Non vi è invece possibilità di opporsi al licenziamento, a meno che non si ricada nelle ipotesi ordinarie di disdetta nulla o abusiva.

      Le suggerisco di incontrare il datore di lavoro, una volta rientrata dalla malattia, farsi mettere per iscritto eventuali nuovi disposizioni e poi rivolgersi ad un legale o ai sindacati per una valutazione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  8. Laura
    Laura dice:

    Buongiorno, mi trovo di fronte a un caso particolare con una mia dipendente:
    La persona in questione era spesso in malattia, con questo dubbio ho controllato il suo cellulare privato e ho scoperto diffamazioni pesanti nei miei confronti e nei confronti della mia azienda.
    La persona in questione si vantava anche di prendere in giro il suo datore di lavoro facendosi fare certificati di malattia falsi.

    Essendo il mio gesto di controllare il cellulare privato non corretto, posso informare la collaboratrice di ciò che ho fatto o rischio ripercussioni legali?
    Avrei intenzione di licenziare in tronco la persona, a livello legale sarebbe un problema visto che sono venuta a conoscenza di queste diffamazioni tramite un mezzo non consentito?

    La ringrazio per il prezioso aiuto.
    Distinti saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      le confermo che il controllo del cellulare privato costituisce una violazione contrattuale e di legge, che potrebbe esporla a richieste di indennizzo da parte del lavoratore. Non potrà ad ogni modo utilizzare le informazioni assunte per giustificare un eventuale disdetta immediata per gravi motivi.

      Lei può in ogni caso dare disdetta ordinaria nel rispetto dei termini contrattuali, eventualmente dispensando il lavoratore dal prestare attività lavorativa sino al termine della disdetta. Ovviamente, in presenza di una nuova assenza per malattia, potrà chiedere alla propria assicurazione collettiva di perdita di guadagno di verificare la veridicità della certificazione medica del dipendente.

      Nulla le vieta di convocare il dipendente e di comunicargli di essere venuto a conoscenza dei suoi gravi comportamenti e proporgli un’uscita dall’azienda concordata in termini diversi da quelli di legge sopra menzionati.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  9. Jessica
    Jessica dice:

    Spettabile Avv. Marco Ciamei,

    Le scrivo in quanto sono in una situazione lavorativamente precaria ed ho il timore che a breve il mio rapporto di lavoro a tempo indeterminato possa essere disdetto.

    A seguito della situazione attuale del “covid19” il mio datore mi ha forzato ad utilizzare i miei giorni di vacanza;
    fino a concorrenza dei giorni maturati non ho nessun problema, vista la situazione sono ovviamente comprensiva.
    Tuttavia in considerazione della mia premessa, non vorrei usufruire di più vacanze di quelle maturate ad oggi, ed essere licenziata in seguito e forse dover ridare indietro in termini di denaro i giorni di lavoro non prestati, in quanto si trattava di vacanze non maturate. Esempio nel mio caso: Vacanze maturate 6 giorni, il mio datore mi può obbligare a stare a casa utilizzando giorni di vacanza 15 giorni ? 20 Giorni ? (I miei giorni di vacanza sono 20 all’anno, contratto individuale di lavoro secondo CO).

    La ringrazio anticipatamente per il suo tempo.
    Cordialmente

    Jessica

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      in linea di principio il datore di lavoro non potrebbe “forzare” l’utilizzo dei giorni di vacanza, valendo sempre la regola che vanno concordate con congruo anticipo. Ad ogni modo, è corretto che i giorni di vacanza lei possa concordarli – pur nella ovvia comprensione del periodo straordinario – e non subirli passivamente in via unilaterale dal datore di lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Jessica
        Jessica dice:

        Spettabile Avv. Marco Ciamei,

        Grazie per il suo tempo e la risposta.

        Sa dirmi se eventualmente il datore potrebbe richiedermi soldi per il fatto che io faccia più vacanze (volute dal datore con prove scritte) di quelle maturate (in caso di disdetta del contratto) ?

        La ringrazio anticipatamente per la sua pazienza.

        Cordialmente,

        Jessica.

        Rispondi
  10. Michele
    Michele dice:

    Spettabile Avv. Marco Ciamei,
    le scrivo perchè ho ricevuto la lettera di licenziamento oggi 31 Marzo 2020 da parte del mio datore di lavoro.

    Avevo un contratto di lavoro a tempo indeterminato iniziato a Luglio 2019 e che terminerà il 30 Aprile 2020.

    Il datore di lavoro mi sta chiedendo di prendere ferie l’ultimo periodo del mese di preavviso (21 Aprile – 30 Aprile) scrivendolo anche nella lettera di licenziamento che vuole che firmi.

    Volevo gentilmente chiederle se ho il diritto di oppormi e di non accettare queste ferie forzate ma di pretendere che mi vengano pagate nella mia ultima busta paga.

    Inoltre nel mio contratto di lavoro io ho diritto a 20 giorni di ferie l’anno, Le posso chiedere come calcolarle durante il periodo Luglio 2019 / Aprile 2020? Sono 20 + 20 giorni oppure vanno ricalcolate in base agli effettivi mesi di lavoro?

    La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità e per il tempo che vorrà dedicarmi.
    Grazie mille.
    Michele

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Michele,

      quanto alla questione delle vacanze durante il periodo di disdetta, non esiste una soluzione univoca. Nel suo caso, poiché la disdetta è stata data dal datore di lavoro ed essendo il termine di un mese e i giorni rimanenti 10 (21/04-30/04), anche considerato il poco preavviso, a mio avviso non le può essere imposto di godere delle vacanze in natura, ma devono essere compensate in denaro. Situazione opposta se lei ha un probabile nuovo posto di lavoro.

      La durata delle vacanze è proporzionale al lavoro effettuato durante l’anno civile. Dunque lei deve recuperare i giorni di vacanza non goduti nel 2019 e aggiungere quelli pro rata del 2020 sino ad aprile 2020.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Michele
        Michele dice:

        Grazie mille avvocato!

        Purtroppo per adesso non ho un nuovo lavoro ecco perché non voglio prendere ferie sia per la questione corona virus (dove andrei adesso che è tutto fermo??), sia perché senza lavoro i soldi delle ferie non godute mi sono molto utili.

        Nel caso il mio datore di lavoro si opponga posso rivolgermi a lei?

        Grazie mille ancora!

        Rispondi
  11. Sara
    Sara dice:

    Buonasera Avv. Ciamei,
    In caso di disdetta da parte del datore di lavoro nel periodo di prova se il lavoratore non si presenta al lavoro nei giorni di preavviso è corretto non corrispondere nessuna retribuzione per quei giorni?
    Grazie
    Cordiali saluti
    Sara

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Sara,

      non solo è corretto non corrispondere nulla, ma il datore di lavoro potrebbe persino far valere il maggiore danno (se effettivo e da provare).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  12. Samuele
    Samuele dice:

    Salve, avrei una domanda riguardo il contratto di lavoro.
    Se io ho firmato a febbraio un contratto di lavoro in cui l’assunzione è prevista per il primo giugno, che succede se il datore di lavoro nel frattempo cambia idea e non mi assumerà piu’?

    Grazie.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Samuele,

      il contratto di lavoro sarà valido ed efficace sino a quando non le sarà notifica una disdetta. Se questa le perviene prima dell’inizio del lavoro, si considera una disdetta in tempo di prova e quindi lei sarà tenuto a lavorare per i primi 7 giorni, rispettivamente il datore di lavoro sarà tenuto a versarle il salario per il tempo corrispondente.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Samuele
        Samuele dice:

        Giorno,
        fondamentalmente io mi son licenziato dal mio attuale lavoro, disdetto appartamento e in cerca di uno nuovo per giugno e praticamente il mio nuovo datore di lavoro mi puo’ licenziare tranquillamente prima di assumermi e non ho nessuna tutela. Giusto?

        Praticamente non c’ünessuna tutela legale di fronte ad un contratto firmato.
        Percio’ a cosa serve un contratto?.

        Grazie.

        Rispondi
  13. Ivan Brugin
    Ivan Brugin dice:

    Buongiorno, sono stato licenziato in tronco con motivi futili…. la mia domanda é possono farmi firmare una disdetta o foglio di licenziamento con dei vincoli… Magari che non posso andare a lavorare da un altra parte… In questa azienda lavoro da 18 anni e da 15 come capo officina. Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      se la disdetta immediata non è giustificata deve contestarla immediatamente, chiedendo che le formalizzino per iscritto i motivi. Sono obbligati a farlo. Non possono inserire vincoli che non risultino dal contratto o dalla legge.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  14. Samuel
    Samuel dice:

    Buongiorno,
    volevo chiedere un informazione gentilmente, da poco ho dato le mie dimissioni.
    Posso sapere cosa mi spetta di diritto in busta paga(vacanze,tredicesima,straordinari,ecc…)
    I giorni di vacanza come vengono retribuiti?
    Se la mia vecchia azienda decidesse di non pagarmi? Come posso comportarmi?
    Attendo una sua risposta gentile Avvocato.

    Grazie per la sua attenzione

    Distinti Saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      posso risponderle a grandi linee, lei ha diritto al salario sino alla fine del rapporto di lavoro. I giorni di vacanza vengono o goduti in natura o compensati in denaro, secondo un calcolo semplice di proporzione.

      Se il datore di lavoro decidesse di non pagarla, lei deve rivolgersi a un sindacato o a un avvocato perché proceda con le vie esecutive e di legge, essendo un suo diritto ricevere quanto previsto dal contratto di lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  15. Valentina
    Valentina dice:

    Buongiorno,
    Io sono stata assunta tramite una società di Leasing il 1/1/2020. La mia ditta italiana paga questa società così che io ho tutti i documenti in regola e risulto lavoratore in Svizzera. Ho un permesso di tipo L che scade a Dicembre.
    A fine luglio vorrei licenziarmi per vari motivi personali.
    Posso comunque mantenere il mio permesso di soggiorno fino a Dicembre anche se non ho un lavoro ( lo sto cercando ).
    Grazie mille.

    Saluti,
    Valentina

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      al fine di poter rispondere alla sua domanda è necessario visionare il contratto di lavoro e il suo permesso. Può avere tali informazioni contattato l’Ufficio della migrazione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  16. Mara
    Mara dice:

    Gentile Avvocato,
    avrei bisogno di una delucidazione: lavoro in Ticino da qualche anno e ho ricevuto un’offerta di lavoro da parte di un’altra azienda sempre in Ticino. Per procedere con le dimissioni nell’attuale azienda, la nuova azienda mi ha comunicato che mi invierà una lettera di impegno all’assunzione, da loro firmata. Il contratto invece lo potrei firmare qualche giorno prima dell’inizio del nuovo lavoro. Il mio dubbio è: questa lettera di impegno è vincolante? Vorrei essere ‘tranquilla’ nel poter dare le dimissioni dal mio attuale posto.
    La ringrazio in anticipo.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      la risposta alla sua domanda dipende dal contenuto dalla lettera di impegno. Se indica gli elementi fondamentali del contratto di lavoro (mansioni, compenso, durata, ecc.) impegna il nuovo datore di lavoro come se fosse un contratto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora,

      a meno che non sia previsto diversamente dal suo contratto di lavoro, non è prevista una liquidazione al momento della conclusione del rapporto di lavoro, se non in determinate condizioni di anzianità anagrafica e di servizio.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  17. Alfredo
    Alfredo dice:

    Salve avv. Lavoro da 3.5 anni con contratto indeterminato del 70% e vorrei licenziarmi perche non mi trovo piu bene con i colleghi.. la mia domanda è posso presentare un licenziamento a fine luglio con uscita ad agosto?solo che adesso dal 1 luglio al 7 luglio sono in ferie la disdetta è sempre valida o si proroga al mese successivo? In più mi rimangono altre due settimane di ferie potrei prenderle dato che sono pagate ed usufruirne durante il preavviso?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      qualora dovesse rassegnare le dimissioni, dovrà tenere conto del termine di disdetta. In mancanza di diversa indicazione nel contratto, nel suo caso è di 2 mesi. Il termine comincia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla disdetta data al datore di lavoro. Quindi, se desidera concludere alla fine di agosto, dovrà far pervenire al datore di lavoro la disdetta entro la fine del corrente mese. Può dare disdetta anche se è in ferie.
      Le ferie devono essere godute in natura e il datore di lavoro può imporle di prendere i giorni rimanenti, in alternativa possono essere pagate alla conclusione del lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  18. Luigi
    Luigi dice:

    Buongiorno Egregio avvocato,
    il datore di lavoro ha deciso di decurtare arbitrariamente una cospicua parte di stipendio senza darmi motivazioni scritte. Manderò una raccomandata per chiedere una motivazione, entro quanto devo farlo per non andare fuori tempo? Deve contenere qualche riferimento o richiesta particolare, oltre alla questione principale?
    Grazie
    Saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      deve inviarla al più presto e deve contestare il pagamento parziale, assegnando un termine breve (5 giorni) per ovviare, avvisando che, scaduto tale termine, lei si riserva di dare disdetta immediata dal lavoro. Si tratta di una procedura delicata, le suggerisco di farsi seguire da un esperto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  19. Luigi
    Luigi dice:

    Buongiorno avvocato,
    grazie in anticipo per l’attenzione.
    Se non mi fosse pagato lo stipendio o mancasse una parte, entro quanto devo mandare la raccomandata al datore di lavoro con la richiesta del pagamento? Anche solo una parte mancante può essere motivo di dimissioni per giusta causa?
    Grazie. Saluti.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Luigi,

      non sono previsti dei termini perentori, se non quello di prescrizione (5 anni) e quello dell’eventuale disdetta dal lavoro. La Giurisprudenza però richiede, quale principio di buona fede, che lei si attivi con diligenza e quindi consiglio di contestare subito il mancato o inesatto pagamento. Motivo di giusta causa deve essere valutato esaminando con attenzione il caso concreto, non è possibile dare delle risposte generiche.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  20. Davide
    Davide dice:

    Buongiorno Avvocato,
    Sono in attesa di firmare un nuovo contratto di Lavoro.
    Il nuovo datore di lavoro mi ha chiesto di poter iniziare l’1 ottobre 2020 a lavorare per lui.
    Vorrei sapere cosa succede se do la disdetta alla mia attuale azienda, dove lavoro da 5 anni a tempo indeterminato, non rispettano i due mesi di preavviso( ma solo un mese e tre settimane).
    Tengo a precisare che non ho un ruolo rilevante e che è facilmente sostituibile.

    Grazie mille per la risposta

    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      in linea di principio lei sarebbe tenuto a risarcire il danno arrecato al datore di lavoro a causa della disdetta anticipata. Sarà però il datore di lavoro a dover dimostrare tali presunti danni.

      Le faccio presente che la disdetta acquista efficacia sempre dal primo giorno del mese successivo alla notifica e cessa sempre alla fine del mese corrispondente. Se lei dà oggi disdetta, questa inizia a produrre efficacia dal 1° settembre e quindi, se il termine legale è di due mesi, il rapporto di lavoro cessa alla fine di ottobre.

      Le suggerisco di concordare con il suo attuale datore di lavoro la conclusione del rapporto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  21. luca canziani
    luca canziani dice:

    Buongiorno

    ho firmato la letta di impegno con un’azienda Ticinese, la quale indica gli elementi fondamentali del contratto di lavoro (mansioni, compenso, durata, ecc.).
    Dovrei iniziare a novembre.
    Tuttavia con la situazione Covid ci potrebbe essere un ripensamento dell’azienda e non assumermi più?
    Nel caso sarei tutelato in qualche modo?

    Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      una lettera di intenti che contempla tutti gli elementi fondamentali del contratto vincola le parti. Se il datore di lavoro viene meno all’impegno, sarà tenuto a corrisponderle il salario per il termine di disdetta durante il tempo di prova (7 giorni) oltre al risarcimento del danno ulteriore da lei subito, che ovviamente va provato.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  22. luca canziani
    luca canziani dice:

    Salve Avvocato,

    ho firmato la letta di impegno con un’azienda Ticinese, la quale indica gli elementi fondamentali del contratto di lavoro (mansioni, compenso, durata, ecc.).
    Dovrei iniziare a novembre.
    Tuttavia con la situazione Covid ci potrebbe essere un ripensamento dell’azienda e non assumermi più?
    Nel caso sarei tutelato in qualche modo?

    Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      una dichiarazione di intenti che contempla tutti gli elementi fondamentali del contratto di lavoro vincola le parti. In caso di ripensamento da parte del datore di lavoro, questi sarà tenuto a corrisponderle almeno il salario per il termine di disdetta durante il tempo di prova (quindi 7 giorni), oltre all’eventuale danno da lei subito e che deve essere provato.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  23. fatos
    fatos dice:

    gastronomia:
    il mio datore di lavoro mi ha licenziato durante le ferie ( non ho alcun documento scrito che sono in ferie)
    puo dire che non sono in ferie? pero dopo che su cede con i giorni che ho fatto ferie circa 15 giorni!

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      la disdetta data durante le ferie inizia a decorrere dal giorno del suo rientro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  24. Sandro
    Sandro dice:

    Gent.mo Avv. Ciamei,
    sono un lavoratore attualmente in KurtzArbeit da quasi 6 mesi (saranno 6 alla fine di questo mese).
    Sono stato conttato dalla mia azienda che intende ridurre da 6 a 3 mesi il periodo di preavviso previsto dopo 5 anni dal mio contratto.
    Mi hanno detto che se non accetto il contratto, il più presto possibile, loro potrebbero procedere al licenziamento.
    La mia domanda è dunque :
    * E’ lecito il licenziamento in caso di rifiuto ?
    * C’è un modo per tutelarmi in caso io firmassi e fossi nell’immediato licenziato?

    La ringrazio anticipatamente

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      le pretese del datore di lavoro sono totalmente illegittime e l’eventuale licenziamento abusivo. Inoltre, se lei rinunciasse ai termini di preavviso verrà penalizzato in sede di riconoscimento delle indennità di disoccupazione.
      Provi a farsi inviare per email la richiesta, dicendo che così si prende il tempo di pensarci. In tal caso, lei avrà la prova che l’eventuale licenziamento è abusivo in quanto ritorsione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  25. gianluca
    gianluca dice:

    Gent.mo Avv. Ciamei,

    Sono stato licenziato a fine febbraio ’21 dall’hotel dove lavoro (3 anni) con regolare preavviso di un mese. Lavoro al 50%. Nel piano di lavoro dell’ultimo mese (Marzo) ho 8 giorni di lavoro (essendo al 50%) e 7 Ferie residue da scontare negli ultimi 7 giorni di Marzo. Ma non mi tornano i conti, in quanto 8 meno 7 fa 1. E’ giusto il mio ragionamento? Oppure il piano di lavoro è corretto secondo Lei?
    Grazie
    Distinti Saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      deve verificare con il suo datore di lavoro come sono stati calcolati i giorni residui, non mi è possibile in questa sede darle risposta.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  26. Lory
    Lory dice:

    Buongiorno Avvocato, sono stata licenziata per mancanza di lavoro causa covid-19.La ditta presumibilmente verrà chiusa e messa in liquidazione.Ho ricevuto il licenziamento in data 27.10.20 per fine dicembre. Al 11.11.20 ho subito un intervento alla cuffia dei rotatori per infortunio e pertanto sono entrata nel periodo protetto. Non so ancora quando finiro’ l’infortunio. Al massimo ho diritto a 180 gg , dopodichè riprendono i giorni restati in sospeso di licenziamento.
    Qualora dovessi restare ancora in infortunio per un periodo piu’ lungo, presumo che decada il mio diritto ai giorni restanti di licenziamento.Fino al momento legale dei 180 la ditta è obbligata a pagarmi il salario 80% o a discrezione del titolare il 100% o mi scolla dalla ditta per farmi pagare direttamente dall’assicurazione? In ogni caso io ho sempre ricevuto lo stipendio al 25 di ogni mese.Ora la fiduciaria che ha perso in carico le pratiche mi hanno versato solo un acconto il 3 del mese successivo, senza alcuna spiegazione in merito.Ho visto inoltre che esiste l’indennità di partenza per over 50 anni e con 20 anni o piu’ di servizio. Io sono piu’ 40 anni che lavoro per lo stesso datore di lavoro, ma il mio problema è che la forma della società è cambiata nel corso degli anni. Ultima da LLC (2000-2015) a SA a oggi.Ho diritto ugualmente a questa indennità e se si chi stabilisce se i min 2 stipendi o max 8 stipendi.In attesa della sua risposta, la ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      le questioni che pone sono complesse ed è difficile fornire una risposta in questa sede. Di principio, finché non viene dichiarato il fallimento dalla Pretura, il datore di lavoro è tenuto a pagare il dovuto. Lei è tenuta ad attivarsi con velocità nella tutela dei suoi diritti, ad esempio avviano una esecuzione oppure chiedendo lei stessa il fallimento della società (è una procedura particolare non semplicissima).

      Qualora la società fallisca e lei non venisse pagata dal fallimento, nonché se si è attivata bene e con diligenza, quanto le è dovuto per legge potrà essere pagato dall’Ufficio insolvenza del Cantone.

      Le suggerisco vivamente di rivolgersi ai sindacati o ad un avvocato.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  27. riccardo
    riccardo dice:

    Buongiorno Avvocato,

    Lavoro in Ticino con contratto a tempo indeterminato e ho un periodo di prova di 3 mesi, avrei trovato un’altra offerta di lavoro migliore e vorrei dare la disdetta di 7 giorni per finire il 26 Marzo, la nuova azienda non sa che attualmente sto lavorando.

    Iniziando il nuovo lavoro il 6 Aprile, potrei già inviare i documenti alla nuova azienda per preparare il contratto e nel caso firmarlo o la nuova azienda se prepara/invia il contratto si accorgerà che sto già lavorando e quindi dovrebbe aspettare che finisca la disdetta per preparare il contratto?

    Cordiali Saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      di principio lei può già avviare le procedure per il nuovo lavoro. Se la nuova azienda verrà o meno a conoscenza del suo attuale lavoro, questo non mi è dato saperlo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  28. Luigino crivellari
    Luigino crivellari dice:

    Salve Avvocato,
    mi chiedevo(visto che ho un lavoro stagionale ) se un lavoratore deve obbligatoriamente dire al datoro di lavoro la motivazione per cui necessita di un giorno di vacanza.
    Diciamo che in questo periodo in Engadina siamo pure in low season perciò questo poteva essere un motivo in più per la cancellazione di un giorno di riposo?(credo proprio di no)
    Se invece ci sta un articolo in cui dice che il lavoratore non è obbligato ad esprimere la motivazione del suo giorno richiesto,si potrebbe sapere?
    Cioè,sono obbligato a dire al datore di lavoro la motivazione di un mio giorno di vacanza?
    La ringrazio sin da subito per la Sua attenzione.
    Cordiali saluti.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      il datore di lavoro non è tenuto a conoscere le motivazioni che la spingono a chiedere un giorno di ferie. Resta fermo il diritto del datore di lavoro di non concederlo se non ne ricorrono i presupposti, rispettivamente di posticiparlo secondo le esigenze dell’azienda.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  29. Daniele
    Daniele dice:

    salve, volevo un informazione riguardo la mia situazione:
    ho trovato un nuovo lavoro ma non ho la possibilità di fare il mese di preavviso, dando le dimissioni immediate o, come mi è stato anche detto, che una volta che ho un nuovo contratto e avvisato l’azienda posso andare direttamente alla nuova azienda; volevo sapere in questo caso se perdo solo 1/4 dello stipendio del mese in corso, o perdo anche le ferie maturate e/o altro?
    la ringrazio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      se dà disdetta immediata non giustificata, non le viene riconosciuto il salario per i tempo non lavorato e rischia che le vengano richiesti i danni (che il datore di lavoro deve comunque provare).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  30. Massimo Rainoldi
    Massimo Rainoldi dice:

    Buongiorno Avvocato
    Ho ricevuto lettera di licenziameto in data 26/3 nella quale mi si chiede di non svolgere l’attività lavorativa (commerciale esterno) sino al 31/5
    Purtroppo sono risultato positivo al covid ed alla presentazione del certificato di isolamento il datore di lavoro sostiene che io non ho diritto alla protezione della disdetta avendomi chiesto di astenermi dall’attività lavorativa. Trova che sia corretta tale considerazione?
    Grazie per la sua risposta.Cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      in caso di isolamento a causa di contattao ravvicinato, dunque esclusa l’ipotesi di malattia da Covid-19, lei non è in malattia e quindi ha diritto unicamente alle indennità di perdita di guadagno, da far valere tramite l’assicurazione del suo datore di lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  31. Davide
    Davide dice:

    Egr. Avv. Ciamei,
    vorrei chiedere un consiglio circa la mia situazione attuale.
    Sono stato dipendente per circa 2 anni e mezzo con una compagnia sede legale Cantone di Zug.
    In data 02.02.2021 la compagnia in questione è entrata in liquidazione quindi il mio ultimo giorno di lavoro è stato il 01.02.2021.
    Ho inoltrato al Cantone di Zug la domanda di liquidazione per insolvenza allegando tutta la documentazione necessaria. Nella domanda ho inserito la richiesta di liquidazione relativa agli ultimi 4 mesi più ferie e ho inserito i tre mesi di preavviso.
    Pertanto ho ricevuto il 60% della liquidazione per insolvenza (il 40% verrà liquidato dopo 10 settimane dopo che sono stati coperti i contributi AVS) ma nel giustificativo di pagamento che il Cantone mi ha inviò per posta viene specificato solo i 4 mesi più le ferie ma non i tre mesi di preavviso che devono essere riconosciuti e liquidati.

    La mia domanda è la seguente: perchè il Cantone di Zug non mi sta riconoscendo i tre mesi di preavviso?

    Grazie per la risposta.

    Distinti saluti
    Davide

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      è corretto l’operato dell’Ufficio insolvenza, in quanto sono coperte le ultime 4 mensilità lavorate, mentre sono escluse le mensilità di disdetta. Si tratta infatti di mesi che vengono coperti dalla disoccupazione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  32. Antonio
    Antonio dice:

    Buongiorno Gentile Avvocato,
    vorrei porre un domanda per una questione di un licenziamento che non viene ritenuto nullo.
    In data 25.05.2021 mi presento alle ore 14.00 ad un incontro presso il mio datore di lavoro.
    In quell’incontro si decide per un mio licenziamento, allo stesso incontro faccio presente che ho un certificato medico di inabilità al lavoro 50%con decorrenza 25.05.2021.Consegno e ottengo ricevuta per consegna. Sempre nello stesso incontro poco dopo mi fanno firmare un foglio dove vi è scritto….” all’atto delle dimissioni consegna certificato medico”.
    Invece di firmare sotto il mio nome visto le pressioni scrivo di mio pugno fuori le riga Confermo consegna certificato medico. .Adesso mi dicono per iscritto che il licenziamento non è nullo perchè antecedente la malattia.è corretta un’interpretazione di questo tipo? era lo stesso giorno che ero ammalato,5 minuti prima o dopo cosa cambia sul mio status di amamlato?Grazie di una sua risposta e mi faccia sapere se pensa che si possa ricorrere.Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      da ciò che scrive sembrerebbe desumersi che lei abbia presentato il certificato dopo il licenziamento e dopo essersi presentato sul posto di lavoro. Dunque parrebbe corretta l’interpretazione fornita dal datore di lavoro. Il suo caso è particolare e merita un approfondimento che in questa sede non è possibile.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  33. Flavio
    Flavio dice:

    Buongiorno Avvocato,
    Innanzitutto grazie mille per mantenere attivo questo blog, davvero molto utile.

    Scrivo per chiederle informazioni riguardo il mio caso, ho dato disdetta regolare al mio datore di lavoro e sono ora nel periodo di disdetta, vorrei sapere come dovrebbero venire considerati i giorni di malattia durante questo periodo, in rete ho letto pareri discordanti e nel codice delle obbligazioni non riesco a trovare l’articolo che ne parla.
    Sono stato a casa 2 giorni consecutivi per malattia durante questo periodo, non essendo arrivato a 3 non ho dovuto provvedere ad avere un certificato medico che evidenziasse la mia inabilità al lavoro.
    In alcuni articoli ho letto che i giorni di malattia/infortunio durante il preavviso devono essere recuperati al termine del periodo, in altri ho letto che vale solo nel caso di disdetta avviata dal datore.
    Come detto non riesco a trovare conferma di una o dell’altra casistica nel codice delle obbligazioni, il contratto di lavoro non dice nulla in merito.
    Vorrei pertanto sapere cosa dice la legge a riguardo così da sapere come comportarmi in caso di richieste di recupero giorni o non pagamento al termine del periodo di disdetta da parte del mio datore di lavoro.

    Grazie mille per l’attenzione

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      la proroga del termine di disdetta per i periodi di malattia vale solo se la disdetta è stata data dal datore di lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  34. Luca
    Luca dice:

    Buongiorno,
    Vorrei porre un quesito la cui risposta non ho trovato sul Vostro blog.
    Se dopo aver firmato un contratto di lavoro in Ticino mi licenzio dall’attuale lavoro a tempo indeterminato in Italia, quanto è vincolante per il nuovo datore di lavoro in ticino la firma del contratto? C’è la possibilità che il datore di lavoro in Ticino possa cambiare idea e disdire il contratto dopo la firma bilaterale prima ancora della data di inizio, lasciandomi senza lavoro dato che il mio licenziamento in italia è avvenuto proprio perchè pensavo avrei iniziato il nuovo lavoro in ticino? C’é una tutela per il lavoratore in questi casi?
    I termini di disdetta dal nuovo lavoro durante il periodo di prova da contratto sono di una durata definita dal contratto (per esempio un mese) e sono chiari, quello che non capisco è la fase precedente alla data di inizio del nuovo lavoro, dopo la firma del contratto, ovvero il periodo che intercorre tra la firma del nuovo contratto (contestuale licenziamento dal vecchio lavoro) e la data d’inizio del nuovo lavoro.
    Cordiali saluti,
    Luca

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      qualora il datore di lavoro non eseguisse il contratto che è stato stipulato, sarebbe tenuto a corrisponderle quanto a lei dovuto per il termine di disdetta. Se è previsto un periodo di prova iniziale, il termine sarebbe di 7 giorni che le devono essere corrisposti. In aggiunta lei potrebbe fare valere i danni subìti, la cui valutazione deve essere verificata nel caso di specie.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  35. Antonio
    Antonio dice:

    Buongiorno,

    ho accettato (firmato il contratto) per un lavoro in Svizzera. Il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, ma il contratto è stato firmato da entrambe le parti. Il contratto è regolato dal diritto svizzero, foro di Lugano.
    Cosa posso fare se non voglio più cambiare lavoro?
    Ci sono delle penali da pagare all’azienda?
    Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      qualora lei non ottemperi al contratto, il datore di lavoro potrebbe chiederle il risarcimento dei danni. Questi ultimi vanno comunque provati, per valutare se e quanto potrebbero chiederle in risarcimento è necessario un esame approfondito della sua posizione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  36. Alessandro
    Alessandro dice:

    Gentile Avvocato,

    Ho dato le dimissioni dal lavoro, la causa e’ uno stato di Burn out. Il datore di lavoro non ha apprezzato molto il mio licenziamento e ha ulteriormente aumentato il carico di lavoro e la pressione, che gia’ oltrepassava di molto e da molto tempo il limite, che poi mi ha portato in effetti al burnout.
    Considerato il mio stato di salute il medico mi ha raccomandato di stare a casa e recuperare.
    Non ho ancora avuto conferma dell’accettazione del certificato e mi domandavo, qualora il datore di lavoro rifiuti il ceritificato medico e mi mandi da un suo medico di fiducia e questi dichiari che sono, ad esempio, abile al lavoro, che cosa succederebbe ? Il mio medico e il loro medico che hanno pareri contrastanti , qual’e’ il procedere di tale situazione?

    Molte Grazie
    Cordiali Saluti
    Alessadro

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      preliminarmente, il datore di lavoro deve proteggere la personalità e la salute del dipendente, dunque deve far verificare se vi siano in presupposti di una tale violazione.

      Il datore di lavoro deve sempre accettare il certificato medico, potendolo contestare solo in presenza di motivate e circostanziate ragioni. Se la decisione del medico dell’assicurazione di perdita di guadagno non è da lei considerata accettabile, deve essere contestata davanti al giudice nelle forme e nei termini di legge.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Alessandro
        Alessandro dice:

        Egregio Avvocato Ciamei,

        Ringrazio molto per la sua consulenza e il tempo.
        Qualora necessario sicuramente la contattero’ privatamente.

        Cordiali Saluti
        Alessandro

        Rispondi
  37. Elena
    Elena dice:

    Egregio Avvocato,
    Buon pomeriggio.
    Vorrei innanzitutto complimentarmi per il suo blog e per il servizio che sta dando alla comunità.
    Sperando che la mia esperienza possa essere di aiuto ad altri, le chiedo pubblicamente informazioni e indicazioni a quali normative posso fare riferimento per ciò che mi sta accadendo.
    Ovvero, vorrei avere un confronto con il mio datore di lavoro e le HR citando le corrette normative per potermi difendere da ciò che loroi stanno chiedendo di fare in modo non legittimo.
    Ho un incarico lavorativo da alcuni mesi a tempo determinato, scaduto il termine mi è stato rinnovato il contratto di altri cinque mesi e successivamente dopo una quarantina di giorni mi è stata presentata una disdetta.
    Fin qui tutto lecito, se non che dopo aver preso l’influenza e aver mandato il certificato medico la disdetta purtroppo si è prolungata di un mese e appena sono rientrata al lavoro mi è stato chiesto di preparare un foglio in cui di mia spontanea volontà rinuncio a questo mese di prolungamento della disdetta.
    Io sono consapevole che rinuncerei ai miei diritti e ciò che mi tutela, quindi una disoccupazione, potrei essere citata in giudizio per inadempienza degli impegni lavorativi e potrebbero essermi chieste fino a sei delle mie ultime retribuzioni.
    Quali sono le normative in cui posso trovare tutte le informazioni del caso per potermi tutelare?
    Vi ringrazio in anticipo con enorme gratitudine per il vostro aiuto.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora,

      da come ha descritto la sua situazione lavorativa, sembra che il datore di lavoro abbiamo effettuato plurimi contratti di lavoro determinato, operazione che non viene tutelata dall’ordinamento quanto viene effettuata per eludere le tutele del lavoro indeterminato, quali appunto quelle della disdetta: in questi casi, il secondo contratto di lavoro viene considerato indeterminao. A supporto di tale lettura rileva anche la presenza di una disdetta da parte del datore di lavoro, che non sarebbe necessaria in caso di lavoro a tempo determinato.

      La sua tutela deriva dall’art. 336c cpv. 2 CO e la invito a non rinunciare a tale diritto e ad agire prontamente a sua tutela.

      In ogni caso, alla luce della complessità della vicenda e del comportamento non così cristallino del datore di lavoro, è vivamente consigliato un consulto legale per una risposta più sicura.

      Un cordiale saluto e un grazie per le belle parole che mi rivolge.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  38. Serena
    Serena dice:

    Salve avvocato Ciamei, ho letto il suo articolo molto interessante, ma purtroppo non ho trovato la risposta alla mia domanda.
    Dopo 4 anni di lavoro nella stessa ditta la mia organizzazione familiare è cambiata, con il mio datore di lavoro non abbiamo trovato un accordo per i nuovi turni per questo motivo dovrei dare le dimissioni. Riceverò lo stesso l‘indennità di disoccupazione o avrò una sanzione?

    Spero di essere stata chiara in attesa di un vostro riscontro vi porgo i miei
    cordiali saluti

    Serena

    Rispondi
  39. Serena
    Serena dice:

    Salve avvocato Ciamei, ho letto il suo articolo molto interessante, ma purtroppo non ho trovato la risposta alla mia domanda.
    Dopo 4 anni di lavoro nella stessa ditta la mia organizzazione familiare è cambiata, con il mio datore di lavoro non abbiamo trovato un accordo per i nuovi turni per questo motivo dovrei dare le dimissioni. Riceverò lo stesso l‘indennità di disoccupazione o avrò una sanzione?

    Spero di essere stata chiara in attesa di un vostro riscontro vi porgo i miei
    cordiali saluti

    Serena

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora,

      se le dimissioni sono date senza una ragione imputabile al datore di lavoro, le indennità di disoccupazione saranno comunque concesse (ovviamente se ne sussistono i requisiti), ma l’assicurazione potrà applicare delle penalità, trattenendo da uno a 60 giorni di indennità. Da ciò che rappresenta, è verosimile che l’assicurazione applicherà le penalità.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  40. giancarlo
    giancarlo dice:

    Salve Avvocato
    sono stato licenziato il 7Dicembre 2023 con effetto immediato , motivo (non in linea con le politiche del posto di lavoro) con retribuzione del mese corrente ed 2 mesi Gennaio febbraio 2024 retribuiti. Con sconforto entro in malattia evotiva per dicembre 2023 e gennaio 2023 con fine 11febbraio , ad oggi 26 febbraio 24 non ho ricevuto ne busta paga ne accredito salariale dei risipettivi mesi di gennaio e febbraio nonostante la malattia aperta ,e nonostante imail di avviso 1° tentativo più 2 Raccomandate con termini di 7 giorni ciascuna . Ad oggi non ho ricevuto ne risposte ne soldi . Cosa mi consiglia , grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      per fornirle risposta, occorre esaminare con attenzione la lettera di disdetta, per comprendere se si tratta di una disdetta immediata (come lei scrive) o di una disdetta ordinaria (come pare di capire dalla sua descrizione dei fatti). Le consiglio di sottoporre la documentazione ad un legale o a un sindacato.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  41. Lucia
    Lucia dice:

    Buongiorno, vorrei chiederle se dopo un licenziamento per ristrutturazione aziendale il datore di lavoro può assumere qualcuno alla stessa funzione senza richiamare prima la persona licenziata? Per spiegare meglio: lavorano 2 persone una all’80% una al 50%. Viene licenziata la persona al 50%. La persona che lavorava all’80% si licenzia il mese dopo. Il datore assume un altra persona senza richiamare la persona che lavorava al 50%. Lo può fare? Grazie mille per l’attenzione.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Lucia,

      per fornire una risposta è necessario entrare nelle dinamiche del caso concreto, perché occorre verificare il motivo specifico di ristrutturazione aziendale e le mansioni del vecchio e del nuovo dipendente.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi

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