Diritto del Lavoro Svizzero Studio Ciamei

Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il licenziamento

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti”

(Art. 335 Codice delle obbligazioni svizzero)

 

Come si è avuto modo di anticipare nel primo appuntamento (clicca qui) di questa serie di contributi sul diritto del lavoro svizzero, quest’ultimo è di natura liberale in quanto prevede la pari libertà di conclusione del rapporto da parte di entrambe le parti contrattuali.

Più nello specifico, in realtà, come ogni normativa giuslavoristica moderna, sono previste tutta una serie di tutele specifiche affinché il lavoratore – incontestabilmente parte debole del rapporto – non subisca un licenziamento ingiustificato ed eccessivamente limitativo dei propri diritti e della propria condizione economica.

Esamineremo, quindi, d’ora in avanti i vari tipi di “disdetta” (così è chiamata in Svizzera la comunicazione di conclusione del rapporto di lavoro), individuando di volta in volta i punti di maggiore interesse perché il lavoratore possa tutelarsi di fronte a comportamenti non coerenti con la legge.

Si tenga sempre presente, ad ogni modo, che in tale materia spesso, se non quasi sempre, i CNL ed i CCL prevedono discipline speciali. È buona norma, quindi, verificare sempre i rispettivi documenti (rinvenibili qui e qui).


LA DISDETTA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La disdetta nel lavoro in prova (art. 335b CO)diritto del lavoro svizzero studio ciamei lugano

Durante il periodo di prova è prevista una libertà assoluta di recedere, essendo propria della natura di tale forma lavorativa quella di garantire ad entrambe le parti un breve tempo di reciproca conoscenza e di verifica di compatibilità.

La disdetta può essere data in ogni momento, ma comunque deve pervenire alla controparte prima dello scadere del periodo di prova stabilito (in genere 1 mese, spesso di 3 mesi). Il termine di disdetta è di 7 giorni, naturali e non lavorativi e può essere data per qualsiasi giorno, salvo disposizione contraria.

Sulla disciplina del periodo di prova si rimanda al precedente contributo.


2. La disdetta nel lavoro a tempo determinato (art. 334 CO)

Il rapporto di lavoro in cui sia fissata un limite temporale certo cessa automaticamente allo spirare del termine concordato, senza la necessita di una disdetta (art. 334 cpv. 1 CO).

Se, invece, il rapporto di lavoro prosegue oltre il termine concordato, si trasforma a tempo indeterminato: le parti, tuttavia, possono concordare di proseguire con un nuovo contratto a termine. Tuttavia, la ripetizione ingiustificata di contratti a termine è vietata, specie se rende evidente la volontà di aggirare le norme a tutela del lavoratore (o le norme fiscali). Ciò può essere provato, ad esempio, se non ci sono motivi obiettivi per il nuovo termine.

In Svizzera è possibile concludere un contratto di lavoro persino con un termine superiore a 10 anni. Superato tale termine, però, il rapporto diventa liberamente recedibile con preavviso di 6 mesi (art. 334 cpv. 3 CO).


3. La disdetta nel lavoro a tempo indeterminato

Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, come si è detto, vale la regola della disdetta libera: entrambe le parti possono comunicare la disdetta, dovendo rispettare i termini previsti dalla legge.

a. La disdetta ordinaria (art. 335a CO)

L’art. 335a CO prevede i seguenti termini di disdetta:

  • 1 mese dopo il periodo di prova nel 1° anno di servizio
  • 2 mesi dal 2° al 9° anno di servizio incluso
  • 3 mesi dal 10° anno di servizio

La disdetta va data sempre per la fine di un mese. I termini di disdetta possono essere modificati mediante accordo scritto, o mediante contrattazione nei CNL e CCL. Il termine minimo di 1 mese, però, ha natura imperativa e non può essere modificato se non mediante CCL.

Bisogna fare attenzione al fatto che la disdetta è atto che ha natura ricettizia, ossia produce effetti solo nel momento in cui è portata a conoscenza della controparte. Questo significa che diventa molto importante la prova dell’avvenuta consegna della disdetta: nel caso di raccomandata, non fa fede la data di consegna all’ufficio postale, ma quella di consegna o, in caso di mancato ritiro al primo tentativo, del giorno successivo all’avviso in bucalettere (giurisprudenza del Tribunale federale) o della scadenza del termine di giacenlicenziamento diritto svizzero studio ciamei luganoza di 7 giorni (tesi minoritaria); nel caso di consegna a mani della disdetta, è importante farsi rilasciare una firma per ricevuta.

Il lavoratore può rifiutarsi di firmare la lettera di disdetta consegnata a mani, attendendo quindi la consegna mediante posta. Tuttavia, la prova della data di consegna (e della mancata accettazione) può essere data in giudizio anche mediante testimoni, se presenti.

b. La disdetta immediata (c.d. “licenziamento in tronco”, art. 337 CO)

Quando ricorrono cause gravi, ossia quando si verifichi una circostanza “che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto” (art. 337 cpv. 2 CO), entrambi le parti possono procedere con una disdetta immediata, che non comporta quindi il rispetto dei termini di disdetta. Si tratta di casi gravi, come ad es. la prolungata assenza ingiustificata dal posto del lavoro da parte del lavoratore, il mancato pagamento del salario da parte del datore di lavoro nonostante plurime diffide, un comportamento dannoso del lavoratore contro il datore di lavoro o i colleghi, ecc.

La causa grave è valutata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO): questo significa che la legge non disciplina i singoli casi, ma lascia al giudice (in Svizzera il Pretore) il compito di esaminare volta per volta i casi concreti: i gravi motivi, comunque, sono sempre interpretati restrittivamente dalla giurisprudenza. Va ricordato che la disdetta non è mai considerata giustificata se motivata da un calo di rendimento del lavoratore a causa di malattia.

La disdetta immediata non necessita di motivazione, ma quest’ultima deve essere comunque data per iscritto se richiesta dalla controparte (art. 337 cpv. 1 CO). È quindi sempre consigliabile reagire subito ad una disdetta immediata che si ritiene ingiusta chiedendo di ratificarne i motivi per iscritto.

Di fronte ad una disdetta immediata ingiustificata, la legge riconosce al lavoratore la possibilità di chiedere:

  • l’importo del salario che avrebbe dovuto ricevere nel rispetto dei termini di disdetta, detratto comunque quanto nel frattempo effettivamente ricevuto (ad esempio perché è stato assunto da altro datore di lavoro, o perché ha ricevuto un’indennità di disoccupazione, ecc.)
  • un’indennità, calcolata dal giudice in modo discrezionale in considerazione delle circostanze del caso concreto, con un limite massimo di 6 mensilità

Nella contestazione della disdetta è fondamentale (re)agire immediatamente e con documenti comprovabili (raccomandata, fax, testimoni, ecc.)


4. I rimedi contro la disdetta in violazione della legge

Si è avuto modo di precisare nel contributo precedente (clicca qui) che vi sono dei periodi in cui l’impossibilità della prestazione lavorativa da parte del lavoratore è giustificata dalla legge. In questi casi la disdetta non può essere utilmente data dal datore di lavoro e si parla di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO).

Si tratta delle disdette comunicate nei periodi in cui il lavoratore è assente perché:

  1. impegnato nel servizio militare
  2. in malattia o infortunio, per un termine massimo di 30 giorni nel 1° anno di servizio, di 90 giorni dal 2° anno al 5° anno compreso, di 180 giorni dal 6° anno in poi
  3. durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto
  4. durante un servizio di aiuto all’estero

La disdetta data nei periodi protetti è radicalmente nulla (art. 336c cpv. 2 CO).

Si parla invece di disdetta abusiva quando si utilizza lo strumento della disdetta in aperta violazione della buona fede contrattuale, principio fondamentale nel diritto svizzero. Le condizioni sono disciplinate dall’art. 336 CO e, tra queste, particolare rilievo hanno le motivazioni inerenti la personalità del lavoratore (disdetta discriminatoria), l’esercizio di diritti costituzionali o di pretese in buona fede della controparte (disdetta ritorsiva) o ancora l’appartenenza/non appartenenza del lavoratore a un’associazione sindacale (disdetta sindacale), ecc.

Importante.

La disdetta abusiva deve essere contestata per iscritto ed immediatamente o al più tardi entro il termine legale di disdetta. Il destinatario può far valere il diritto ad un’indennità, ma solo “mediante azione” (causa in Pretura) entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.


5. Le dimissioni.

La disdetta del lavoratore è anche chiamata “dimissioni”. Si tratta di una modalità di conclusione del rapporto di lavoro che deve essere valutata con molta attenzione e responsabilità, poiché determina una serie di rischi in capo al lavoratore.

In particolare, vi sono dei rischi assicurativi legati al fatto che, in caso di dimissioni, si presume che il lavoratore scelga liberamente di concludere il lavoro. Evidenti le conseguenze in tema di assicurazione contro la disoccupazione (l’ente non riconosce il diritto perché considera la disoccupazione causata dal lavoratore), di assicurazione contro l’invalidità (dovendo in questo caso il lavoratore provare di aver concluso il lavoro in condizioni di salute), di previdenza professionale (che non riconoscerà il periodo intermedio come coperto), ecc.

Le dimissioni sono generalmente sconsigliate, almeno se e sino a quando non si ha la certezza di un ulteriore posto di lavoro.


Il prossimo contributo affronterà la disciplina del diritto del lavoro svizzero questa volta secondo l’ottica del datore di lavoro: verrà pubblicato il prossimo lunedì 8 febbraio.

Avv. Marco Ciamei
( © diritti riservati )

Riferimenti normativi e link di interesse:

Codice delle obbligazioni svizzero, CO
Legge sul lavoro, LL
Ordinanza sul lavoro, OLL
Sito istituzionale SECO

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

322 commenti
« Commenti più vecchiCommenti più recenti »
  1. fabio
    fabio dice:

    Buongiorno,
    lavoro in una ditta da 04/2016 con contratto metlcostruzioni a tempo indeterminato.
    Da ottobre 2017 a seguito di una caduta sono in infortunio al 100%. I medici dicono che ne avro’ per altri mesi, nel frattempo devo andare ancora a fare visita dall’ortopedico e sto facendo fisioterapie.
    Il mio datore di lavoro mi ha mandato una lettera da ditrmare in cui mi comunica la disdetta del contratto a seguito di riorganizzazione del personale con data 31/12, più i 2 mesi di preavviso. quindi fino al 28/2/17.
    Puo’ licenziarmi in infortunio? Puo’ chiedermi di firmare una cosa prima, quando io ancora non so di preciso per quanto ne avro’?Grazie Fabio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Fabio,

      la disdetta inviata dal suo datore di lavoro è abusiva, poiché notificata durante un periodo protetto, deve contestarla. Al suo rientro, o quando sarà eventualmente stato superato il periodo massimo di protezione, potrà eventualmente notificarle nuova disdetta.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  2. armando
    armando dice:

    salve avvocato ,mi e stata data una lettera di licenziamento con raccomandata a mano per calo di lavoro . come posso difendermi per non perdere il lavoro ? aggiungo io sn un frontaliere italiano e lavoro in ticino.resto in attesa di sua risposta grz.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Armando,

      come avrà letto nell’articolo, nel diritto del lavoro svizzero vi è libertà di disdetta, salvo i casi di disdetta nulla o abusiva espressamente previsti dalla legge. Nei casi di disdetta ordinaria l’unico onere è quello del rispetto del termine di disdetta.

      Nel suo caso, non sapendo se vi siano motivi di contestazione legati alla nullità o all’abusività, lei può unicamente contestare il motivo della disdetta: ciò soprattutto ai fini delle indennità di disoccupazione, qualora ne abbia diritto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  3. Cinzia
    Cinzia dice:

    Buongiorno Avvocato,

    al dipendente viene data regolare disdetta del rapporto di lavoro a fine settembre per fine dicembre. Non essendoci più i presupposti viene esonerato dal lavoro e quindi considerato il periodo di disdetta quale congedo pagato.
    I tre mesi di disdetta gli vengono retribuiti come anche la tredicesima.
    Al momento della disdetta il dipendente aveva ancora dei giorni di vacanza da fare entro il 31.12 (calcolati per il 2017).
    Il dipendente può pretendere il pagamento di questi giorni ? o si possono considerare già usufruiti durante il congedo pagato?
    Grazie per una sua risposta

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Cinzia,

      nel caso da lei indicato i giorni di vacanza vengono “assorbiti” dall’esonero dal lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  4. Fabio
    Fabio dice:

    Buon giorno, mi scuso per il disturbo ma avrei necessità di avere una piccola delucidazione.
    sono stato contattato per un lavoro come chef stagionale nel canton ticino, il lavoro comincerà a marzo del 2018, ma il titolare per ovvi motivi vuole farmi firmare il contratto (a tempo determinato) gia ora. (con inizio a Marzo, ovviamente)
    la mia domanda è semplice, se io firmo il suddetto contratto,ma prima di marzo trovo un altro impiego che reputo migliore,oppure non posso piu andare per motivi personali ecc posso rescindere dal contratto in oggetto senza subire ripercussioni economiche e/o professionali? essendo che non ho nemmeno iniziato a lavorare nel ristorante in questione quindi non si applicano le leggi in termini di prova dei tre mesi ecc.
    spero di essere stato chiaro nell’esporvi la mia domanda. grazie e buon lavoro

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Fabio,

      se lei viene meno ad un impegno contrattuale può subire le conseguenze economiche legate al danno subito dalla controparte. Nel suo caso, andrebbe analizzata la specifica situazione, ma in linea teorica il datore di lavoro potrebbe contestarle il danno arrecato dalla ricerca di nuovo dipendente (ad es. spese di agenzia) o dalla eventuale impossibilità di sostituirla in tempo utile per l’inizio concordato.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  5. Andrea
    Andrea dice:

    Salve avvocato vorrei avere alcune informazioni gentilmente…lavoro come montatore di finestre e lucerna da giugno 2016 con il contratto a ore e da settembre mi ha fatto il contratto fisso e sono pagate le ferie rispetto al contratto ad ore. Ma
    La tredicesima non e obbligato a darla con il contratto fisso? il mio datore di lavoro non me la da la tredicesima…quante ore devo avere al mese di lavoro per la legge?? 160 giusto?? Io ne faccio sempre 180/190 e facciamo sempre 2/3 ore di straordinarie ma queste ore non devono essere pagate di piu?….l’ultima mia domanda e questa: quanti mesi devo dare di preavviso se lascio il lavoro? Perche nel contratto che ho firmato non ce scritto e in teoria nn ho ancora 1 anno di lavoro con il nuovo contratto fisso. Chiedo scusa per le mie domande magari che le sembreranno stupide. Grazie in anticipo saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Andrea,

      la tredicesima è dovuta solo se prevista nel contratto, a meno che il contratto collettivo lo preveda. Le ore lavorate in più rispetto al normale orario di lavoro devono essere pagate con un sovrapprezzo o recuperate. Quanto alla disdetta, in assenza di diversa disposizione nel contratto, valgono i termini di legge (un mese nel primo anno, 2 mesi dal secondo al nono, ecc.).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  6. lisa
    lisa dice:

    Buona sera avvocato, avrei bisogno di un consiglio.
    Dopo un anno di disoccupazione con vari guadagni intermedi mi si è presentata una occasione lavorativa al 100%. Problemino.. da uno dei datori di lavoro ho obbligo di disdetta di 2 mesi che bloccherebbe la possibilità del lavoro a tempo pieno per contrasti di orario. La disoccupazione prima mi dice che se mi capitasse un lavoro al 100% dovrei lasciare subito tutti i lavori e adesso che la possibilità si è concretizzata mi dice che mi devo arrangiare con il datore di lavoro. Come ne posso uscire per legge. Mi dispiacerebbe perdere una grande opportunità di lavoro.
    Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      non sono a conoscenza delle regole stabilite dagli Uffici di disoccupazione e soprattutto non deve considerare questa mia risposta come un parere specifico nel suo caso.

      La legge stabilisce che lei deve accettare un lavoro, salvo ciò non sia ragionevolmente esigibile. Nel suo caso, il termine di disdetta è un termine legale e mi sembra che non le possa essere imposto di contravvenire a tale termine per accettare un nuovo lavoro.

      Piuttosto, mi pare più ragionevole il secondo consiglio, ossia di trovare un accordo con il datore di lavoro: quest’ultimo in genere non ha problemi a rinunciare ad uno o due mesi di disdetta se non è tenuto a pagarli. Le consiglio di aggiornare di ogni passaggio l’ufficio di disoccupazione che la sta seguendo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Lisa
        Lisa dice:

        Avvocato buona sera, ho fatto la prova con esito positivo ma con non probabile assunzione perchè il datore di lavoro al quale devo la disdetta di 2 mesi ha acconsentito a denti stretti di cambiarmi i giorni per permettermi di iniziare con il nuovo lavoro pretendendo in ogni caso una disdetta da parte mia. Sono in attesa di notizie dalla probabile datrice che nel frattempo si è accordata con altre due persone per una prova in quanto non se la sente di obbligarmi a lavorare tutte quelle ore e questo è pacifico e comprensibile.
        PROBLEMA: da quando ho fatto presente l’ipotesi di un mio nuovo posto di lavoro con trattativa a denti stretti, la mia vita è diventata un inferno. Continue domande se vado o non vado, comportamento poco educato da parte del datore di lavoro, vessazioni continue. Tengo a precisare che mi sono comportata in modo corretto, non ho avuto cali di lavoro ho fatto presente dell’offerta lavorativa precisando la mia intenzione, in caso di assunzione, di rispettare i termini di disdetta e la mia presenza al lavoro e di avvisare dell’avvenuta assunzione che saprò solo quando verrò ricontattata. Oggi ho ricevuto l’ultimatum, dopo quasi 2 settimane stressanti, che entro martedi prossimo vuole sapere cosa ho intenzione di fare. Dimenticavo…si è pure permesso di chiamare un’altro mio datore di lavoro (già messo al corrente da me ) con la promessa di non riferirmi niente e parlare di questa situazione. Ho deciso di mandare le dimissioni comunque vada perchè non ritengo corretto che un contratto di 16h settimanali debba compromettere da + di un anno una occasione di lavoro a tempo pieno.
        DOMANDA: al ricevimento delle mie dimissioni ,con rispetto ad ogni caso dei termini di disdetta, la mia vita lavorativa presso questo datore peggiorerà ulteriormente. Come potrò tutelarmi da questi comportamenti seguendo la legge?Potrò giustificare alla cassa di disoccupazione che le mie dimissioni sono dovute al comportamento del datore di lavoro che ha ripetutamente ostacolato in questo anno la possibilità di nuove opportunità lavorative senza motivazioni valide.

        Rispondi
  7. Marta
    Marta dice:

    Egregio Avv.Ciamei,
    disdetta con preavviso come da contratto( due mesi).
    Trascorso il primo mese di disdetta si possono presentare le dimissioni con effetto immediato per l ultimo mese mancante anche se non con giusta causa( non posso dimostrare l ambiente di lavoro pesante e poco collaborativo)A cosa si va incontro?la ringrazio per un suo gentile riscontro

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Marta,

      la disdetta immediata può essere data solo in presenza di una causa grave, ossia qualora si verifichi una circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. E’ chiaro che una tale causa lei deve poterla dimostrare, in caso contrario si espone alla richiesta di risarcimento danni del suo datore di lavoro (ad esempio perdite di commesse nel tempo necessario a cercare un sostituto, ecc.).

      Un ambiente di lavoro pesante e poco collaborativo, di per sé, non integra gli estremi per una disdetta immediata, a meno che non si tratti di comportamenti ripetuti e che la danneggiano fisicamente/psichicamente.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  8. bozzi vincenzo
    bozzi vincenzo dice:

    buongiorno Avvocato Le espongo brevemente i fatti: assunto a luglio 2017 con contratto indeterminato da una Società di informatica con sede in Svizzera C.T. il mio stipendio ,da allora, non è mai stato versato con regolarità,praticamente ogni due mesi ma da dicembre a tutt’oggi ,nulla mi è stato più corrisposto.Quattro mesi di salario più tredicesima senza poter avere giustificazioni dalla Società! Esistono gli estremi per una azione legale volta al recupero di quanto mi è dovuto? Nel caso affermativo se dovessi nominare il suo Studio a rappresentarmi nelle opportune Sedi a quanto ammonterebbe il Suo onorario? Grazie

    Rispondi
  9. Rox
    Rox dice:

    buongiorno,
    vorrei fare gentilmente una domanda:
    se datore di lavoro e dipendente si accordano che a causa mancato preavviso del dipendente quest’ultimo rinuncia alla stipendio di una mensilità, i contributi vengono comunque versati?
    Ringrazio in aticipo

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signore,

      devono essere versati i contributi relativi al periodo di lavoro, sino alla conclusione del rapporto. In caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratore sulla conclusione anticipato del rapporto, appunto i contributi verranno versati sino alla fine concordata.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  10. Ambra
    Ambra dice:

    Gentile Avvocato,

    Vorrei chiedere gentilmente il suo parere. Il 30 marzo ho disdetto regolarmente il mio contratto di lavoro (lavoravo da 9 mesi) per il 30 aprile. Causa – ho trovato il nuovo posto di lavoro e nuovo contratto inizia il 1 maggio. Ho 7 giorni di ferie maturate. Il datore di lavoro non mi consente di goderli e vuole pagarmeli con lo stipendio di aprile. Per me significa che dovrei lavorare fino al ultimo giorno e poi subito iniziare il nuovo lavoro che non mi sta bene. Vorrei usufruire delle ferie maturate. Che diritti ho e come potrei risolvere la situazione? Grazie!

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Ambra,

      finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (art. 239d CO). Deve quindi pretenderle dal datore di lavoro, il quale non può rifiutarsi di concedergliele a meno che non versi in una situazione di comprovata e insuperabile emergenza.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  11. Chiara
    Chiara dice:

    Buongiorno Avvocato, ho una domanda.Sono una fronatliera in gravidanza e ho contratto a tempo indeterminato all’80% so che in Italia esiste una legge che permette di dimettersi entro il compimento del primo anno del bambino e di ricevere comunque la disoccupazione.Questa legge vale anche per una donna lavoratrice frontaliera?
    Grazie per il gentile riscontro

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Chiara,

      purtroppo non sono a conoscenza dell’esistenza di una tale possibilità in Svizzera. Mi risulta piuttosto che lei possa godere delle indennità di maternità se al momento della nascita di suo figlio era ancora al lavoro, anche se ha dato disdetta.
      Le suggerisco di contattare la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e chiedere loro.

      Auguri per la sua gravidanza e un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  12. riccardo
    riccardo dice:

    Buongiorno Avvocato,
    sono un frontaliere assunto da Gennaio con un contratto a tempo determinato annuale,un mese fa ho ricevuto una nuova proposta di lavoro a tempo indeterminato che ho accettato, ho presentato le dimissioni con preavviso di un mese (il datore di lavore si è opposto perchè dice che il contratto ne prevede tre) io comunque ho firmato il contratto per il nuovo lavoro, cosa rischio?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Riccardo,

      nei contratti a tempo determinato non è possibile la disdetta ordinaria, a meno che non sia prevista dal contratto medesimo. Dovrà quindi attendere la prossima scadenza annuale. Le suggerisco di trovare un accordo con il datore di lavoro, giungendo ad una disdetta concorde.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  13. Mat
    Mat dice:

    Buongiorno Avv. Ciamei,

    Avrei bisogno di un chiarimento circa la compensazione in denaro delle ferie maturate ma non godute nell’ambito del diritto svizzero (Ticino).

    Il datore di lavoro e’ obbligato a compesare in via pecuniaria tale bilancio di giorni maturati ma non goduti?

    Se si’ quale e’ la giusta procedura da seguire?

    Il mio caso e’ quello di un lavoratore dipendente, dimissioni date in regola con i 2 mesi standard di preavviso ma con un buon numero di giorni di ferie maturate ma mai godute.

    La ringrazio anticipatamente per la disponibilita’

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore Giglione,

      in linea di principio non è possibile la compensazione in denaro delle vacanze. Qualora sia intervenuta disdetta il principio si attenua: rimanendo la regola generale che le vacanze vanno godute in natura, il datore di lavoro può in alcuni casi optare per una compensazione in denaro (soprattutto quanto i giorni maturati sono molti e il periodo di disdetta è breve). La situazione giusta è da verificare caso per caso, avendo la giurisprudenza indicato alcune soluzioni di volta in volta secondo principi di equità.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  14. Elisa
    Elisa dice:

    Buongiorno Avv. Ciamei,
    Sono italiana con permesso B e un contratto a tempo indeterminato nel Canton Zug ed ho consegnato ieri una lettera di dimissioni con risoluzione immediata per cause gravi (azienda in moratoria concordata provvisoria con comunicazione quasi nulla da parte del management, stipendio pagato in ritardo, anche se di pochi giorni, per la seconda volta, pressioni psicologiche da parte del CEO con riferimenti, talvolta, alle mie origini Italiane, impossibilità a svolgere normalmente il mio lavoro a causa di danni creati dalle scelte del CEO stesso etc).
    Consapevole del fatto che potrei dover rispondere col pagamento di una penale e/o di un risarcimento danni (difficilmente provabile da parte del datore di lavoro), Le chiedo se la mia situazione va comunicata a qualche ente nazionale o cantonale e se ci sono ulteriori step da effettuare. Preciso che ho già trovato un nuovo lavoro, a partire dalla prossima settimana, ma non so se il cambio vada comunicato ed eventualmente a chi.
    La ringrazio anticipatamente per il Suo aiuto.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Elisa,

      lei dovrebbe essere tenuta a notificare al competente ufficio cantonale unicamente l’eventuale cambiamento di domicilio. Le suggerisco comunque di chiamare l’ufficio competente per avere informazioni precise.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  15. Giuseppe
    Giuseppe dice:

    Buona sera avrei un informazione io lavoro come cameriere nel Canton Ticino con contratto indeterminato che ogni anno mi licenzia X la stagione e riapre di nuovo a marzo . Ora ho trovato un lavoro fisso e il posto e immediato vorrei dare le dimissioni immediate senza rispettare il mese di preavviso come da contratto ( lui nn rispetta neank i miei accordi cioè faccio 12 ore al giorno e sono pagato x 8ore e mezzo . L’anno scorso non mi ha pagato neank le 5 settimane di ferie cosa potrei fare ?? C’è una legge che mi viene a favore a me ?? Non vorrei perdere l’occasione del posto fisso .in caso quale sarebbe i danni k posso provocare a me stesso ?? grazie per una sua risposta

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Giuseppe,

      per legge è tenuto a dare disdetta di un anno. Può però sempre trovare un accordo con il datore di lavoro, cosa che le suggerisco anche in considerazione delle mancanze di quest’ultimo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  16. Luca
    Luca dice:

    Buongiorno Avv., in caso di licenziamento senza colpa (dovuto a motivi finanziari) il datore di lavoro è ancora obbligato a pagare le ferie non godute?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      di principio le ferie vanno fatte godere in natura al dipendente. Solo qualora ciò non sia possibile (ed in una serie di altre circostanze eccezionali), è prevista la conversione in denaro. Nel caso che espone, non mi sembra vi siano motivi per non pagare le ferie, se non appunto facendole godere al lavoratore se ancora alle dipendenze.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  17. Samuele
    Samuele dice:

    Buongiorno Avv.

    In caso di dimissioni con preavviso di un mese, le ore di straordinario, le ferie non godute e i giorni festivi non goduti possono essere fatti recuperare dal datore di lavoro imponendo la riduzione delle ore ordinare di lavoro dell’ultimo mese lavorativo ?

    Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Samuele,

      in linea di principio le ore di straordinario vanno pagate alla fine del mese di riferimento, mentre le ferie non godute e i giorni festivi non goduti devono essere fatti recuperare in natura. Ci sono però delle eccezioni a tale regola e dipende da una serie di circostanze legate alla modalità della disdetta. Il caso specifico deve essere analizzato da un esperto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  18. Ale
    Ale dice:

    Salve, lavoro in Svizzera da piú di 2 anni (Zurigo) ma sono residente in Italia. Il mio capo ha accettato le mie dimissioni ma non ho ancora firmato nulla. Visto che torno a lavorare in Italia, la nuova Azienda, una S.R.L., mi chiede se le dimissioni verranno inviate telematicamente all’INPS. Io non credo proprio ma le chiedevo gentilmente delucidazioni in merito.
    Grazie mille.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Ale,

      a quanto mi risulta non avvengono comunicazioni automatiche di questo tipo tra i due Stati. Nel suo caso le dimissioni decorrono dal mese successivo a quelle in cui sono state date (anche verbalmente sono valide) e ha diritto a due mensilità di disdetta, salvo maggior termine stabilito nel contratto. Le suggerisco comunque di formalizzare le dimissioni, presentandole o spedendole con raccomandata al suo datore di lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  19. Valeria
    Valeria dice:

    Buongiorno Avv. Ciamei
    Le scrivo perché da quasi due mesi sono a casa in malattia per depressione ansiosa causata dal mio datore di lavoro nell’arco di 7 anni di lavoro a contratto indeterminato.
    Sono venuta al corrente che vorrebbe licenziarmi senza farmi rientrare al 50% in malattia come deciso dal merico perito svizzero e pagarmi. Io sul contratto ho 2 mesi di disdetta.
    Se dovesse farmi una proposta del genere come dovrei comportarmi?
    Inoltre avrei molte ferie da recuperare. È possibile che lui mi paghi una penale di qualche mensilità in più dato che vuole licenziarmi così di punto in bianco? Le faccio presente che io non sono nemmeno stata assicurata alla malattia.. quanti giorni per legge potrei stare a casa? I sindacati sostengo 180, L avvocato del mio datore di lavoro dice 3 mesi..

    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora,

      mi sottopone molti quesiti, alcuni dei quali possono ricevere una risposta precisa solo esaminando accuratamente la sua situazione. Posso dirle che, se lavora da 7 anni, ha diritto a 180 giorni di protezione dalla disdetta. Inoltre, il datore di lavoro non è obbligato ad assumerla con una percentuale inferiore. Quanto alle ferie maturate, queste devono essere di principio recuperate in natura, eventualmente e in certi casi pagate in denaro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  20. domenico
    domenico dice:

    buon giorno signor avv.Ciamei
    sono stato licenziato il 30 05 2016 dove lavoravo edilizia con 6 mesi di disdetta dal 1 luglio 2016 al 12 ottobre 2016 sono stato in infortunio dal 12 ottobre 2016 al 12 ottobre 2018 in malattia ho ancora diritto alla mia disdetta?grazie

    cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Domenico,

      se durante la disdetta interviene una malattia o un infortunio, il periodo di disdetta viene sospeso per il relativo decorso dell’infortunio o della malattia. Ma tale sospensione opera solo fino al periodo massimo protetto dalla legge, ossia 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 dal secondo al quinto anno incluso, 180 dal sesto anno in poi.

      Nel suo caso pare comunque superato abbondantamente.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • domenico
        domenico dice:

        quindi non posso piu usuffruire della mia disdetta, ma posso andare in disoccupazione in questo caso ,sono frontaliere.. grazie

        Rispondi
  21. Salvatore
    Salvatore dice:

    Buongiorno Avv. Marco Ciamei,
    mia moglie lavorava presso un negozio con un contratto part time ma quotidianamente svolgeva orario continuato.
    Stanca di questo sopruso ha fatto presente del disagio al datore ma lo stesso ha preferito licenziarla anziché far svolgere il regolare orario lavorativo.
    Dopo circa 15 mesi di lavoro viene licenziata e concessi i due mesi di preavviso, durante i quali il datore di lavoro, per compensare parte del torto da lei subito, decide di non farla recare al lavoro pagandogli ugualmente lo stipendio.
    Mia moglie’ e` stata subito sostituita da un`altra ragazza.
    Vorrei chiederle, il datore ê tenuto a corrispondere gli assegni familiari e i contributi nei mesi del preavviso. Se si quali conseguenze ne conseguono per il datore non adempiente.

    Grazie.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno Salvatore,

      sua moglie ha subito evidenti violazioni contrattuali e di legge, ha diritto a chiedere quanto dovuto per le ore lavorate e non pagate, ha anche diritto di contestare il licenziamento che appare, da ciò che scrive, abusivo (in quanto adottato in ritorsione all’esercizio di un diritto del dipendente). Il datore di lavoro deve comunque continuare a corrispondere gli assegni familiari e i contributi fino alla fine della disdetta.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  22. Gabriele
    Gabriele dice:

    Buongiorno avvocato, è possibile chiedere disetta immediata come lei riporta nell’articolo in caso di mancato versamento dello stipendio? ( È già la seconda volta che mi trovo con due mensilità arretrate, e mi hanno comunicato che non sanno quando potranno “rimediare”) inoltre so che ad oggi molti contributi non sono stati versati (anche del 2017) grazie. Gabriele

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      è possibile chiedere disdetta immediata e, in presenza di determinate condizioni, anche procedere con istanza di fallimento senza preventiva esecuzione. Sono procedure che danno buone chance di recupero, ma si tratta in entrambi i casi di azioni da compiere rispettando alcune precise formalità e tempistiche abbastanza stringenti. Suggerisco di farsi assistere da esperti.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  23. Giorgio
    Giorgio dice:

    Buongiorno,
    lavoro in ambito assicurativo dal giugno 2016:.Quest’anno dopo 3 mesi di malattia il mio datore di lavoro mi ha licenziato durante la malattia con un termine di preavviso di 1 mese al 31.12.2018.(raccomandata ritirata 01.12.2018 avviso lasciato il 28.11.2018).
    Domanda
    1) il termine di preavviso nel contratto è di un mese ma normalmente doveva essere di 2 mesi secondo il CO.E’ possibile concordare un termine inferiore al quello del codice? non avrei mai potuto rifiutare di firmare il contratto pena perdita del contratto di lavoro.
    2) avendo ritirato il 01.12.2018 la disdetta,sono in malattia e non sempre ho voglia di correre in posta.la stessa ha comunque effetto al 31.12.2018?C.Saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      è possibile ridurre il termine di disdetta ad un mese con accordo scritto, quindi nel contratto di lavoro.

      Quanto al termine di decorrenza della disdetta, l’interpretazione in caso di deposito di avviso postale non è unanime in dottrina e giurisprudenza: sembra però prevalere la tesi secondo cui il termine decorre dal giorno dopo il deposito dell’avviso (rispetto alla tesi che considera la data di effettivo ritiro o al limite la compiuta giacenza al 7° giorno. Nel suo caso, se lei fosse stato in ospedale e il datore di lavoro lo sapeva, potrebbe far valere la data di effettivo ritiro, se invece era a casa ritengo di no.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Giorgio
        Giorgio dice:

        Buongiorno Avvocato,la ringrazio per questo servizio di orientamento,non mancherò di reclamizzare positivamente il vostro studio e di farne uso non appena mi dovesse essere utile.
        In quest’otticale pongo però un’altra domanda su un concetto che mi è stato riferito in ambito sindacale.Se la disdetta arriva durante la malattia il lavoratore ha il diritto in data successiva alla chiusura della malattia di richiedere di ritornare al lavoro per il tempo della disdetta.Vi sono riferimenti normativi in tal senso?ha un
        certa logica visto che il datore di lavoro alla fine non paga il periodo della disdetta ma è ha carico dell’assicurazione malattia,Cordiali Saluti Giorgio

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Di principio la malattia sospende il decorso della disdetta. Ma la malattia protegge il lavoratore dalla disdetta solo per un periodo massimo che, dal secondo anno di servizio in poi, è di 90 giorni. Per cui, decorso tale termine massimo, il datore di lavoro può licenziarla con il rispetto del termine di disdetta e quest’ultimo non viene sospeso dalla malattia.

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
  24. Ivano
    Ivano dice:

    Salve avvocato, sono stato licenziato da un ristorante nel canton Vaud.
    Il mio contratto era inziato il 15 ottobre e si e’ concluso il 15 gennaio.il ristorante ha chiuso dal 23 dicembre all’8 gennaio e quindi avuta la notizia del licenziamento il giorno del rientro, la mia domanda riguarda ora il pagamento finale, che oltre i 7 giormi effettivi di lavoro, vorrei sapere se mi spettano o meno anche i giorni di vacanza che non avevo maturato, essendo stata scelta loro sia il licenziamento sia le vacanze imposte sotto natale.
    La. ringrazio anticipatamente

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Ivano,

      le ferie sono stabilite dal datore di lavoro. A conclusione del mandato lei avrà diritto alle ferie maturate se ancora non godute e non godibili.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  25. Antonio
    Antonio dice:

    Gent.mo Avvocato,
    In caso un lavoratore abbia firmato un contratto di lavoro ma decida in seguito di non volere accettare il lavoro (basato in Svizzera), e’ passibile di penalita’?
    Cordialmente

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Antonio,

      nel caso da lei prospettato il lavoratore potrebbe essere tenuto a risarcire i danni subiti dal datore di lavoro, che quest’ultimo deve comunque provare.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  26. Emanuele Musio
    Emanuele Musio dice:

    Buongiorno Avv. Marco Ciamei, mi sono licenziato dal mio posto di lavoro perché ne ho trovato un’altro che ho già firmato il contratto , che dovrebbe cominciare l’1 di aprile 2019, solo che ci sto ripensando perché ho lavorato nel nuovo lavoro 4 giorni nei quali avevo riposo al lavoro che sto lasciando, e il mio nuovo datore di lavoro mi ha detto che non mi paga… e che questi giorni me li dà come compensazione una volta che comincio effettivo, e questa storia a me non va giù. Posso dare la disdetta del contratto prima di cominciare? Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Musio,

      può inoltrare domanda di pagamento per i giorni lavorati e, se non riceve quanto dovuto, dare disdetta, potrebbero esserci persino gli elementi per una denuncia per lavoro nero. Consideri però anche le conseguenze cui lei potrebbe andare incontro con il proprio datore di lavoro, avendo lavorato per terzi durante un periodo di riposo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  27. Dragutin
    Dragutin dice:

    Egregio Avocato Marco, avrei una domanda da farle. Come lavoro da quasi tre anni in Svizzera,e adesso dovrei tornare in Austria per motivi familiari .Se mi licenzio ho diritto alla disoccupazione? Diciamo per cercare un lavoro in Austria? Grazie mille …. Un cordiale saluto

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      le indennità di disoccupazione non vengono riconosciute, di principio, se la conclusione del lavoro è dipesa da una libera scelta del dipendente. Se dunque dà lei disdetta dal contratto per motivi familiari, potrebbe vedersi rifiutata la disoccupazione. Tenga presente che, se si trasferisce in Austria, varranno le norme austriache che potrebbero essere in questo senso diverse da quelle svizzere. La invito a informarsi presso i competenti uffici.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  28. Floriano
    Floriano dice:

    Salve Avocato,in seguito a una discussione con i colleghi di lavoro, o chiamato il datore di lavoro per chiedere licenziamento, (è successo in data di 24 Genaio,Cita Yverdon,cantone Vaud)in giorno di 25 o firmato il licenziamento,la quale mi è stato detto che non o diritto al stipendio,è stato fato dal datore di lavoro,una busta paga ,praticamente che lì dovevo io restituire dei soldi..non conoscendo le legge swizera,o firmato il licenziamento come fosse la colpa mia .(in vece io mi sono licenziato in seguito a una trauma psihica, che mi anno fatto de le foto,e ano organizzato un complotto per me che in quel giorno,io non o lavorato)la azienda è stata da la parte loro, e io o subito il dano..Chiedo gentilmente,nel mio casso se la procedura da parte loro è stata coretta,o mi devo rivolgere a un avocato per recuperare i soldi del mese di gennaio e là trauma psihica che per un messe o avuto Dei incubi,nel modo come sono stato tratto..de la azienda e dei colleghi ..Sig.Avocato io vi ringrazio anticipatamente per una risposta.anche non pubblicata sul forum..il mio e-mail e ..florindana2014@yahoo.com

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      non riesco a comprendere bene il suo problema, le suggerisco di rivolgersi ad un avvocato esperto di diritto del lavoro nel Cantone Vaud, il quale le saprà sicuramente fornire risposta su ogni suo dubbio.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      se la disdetta è stata data dal datore di lavoro, quest’ultimo di regola non può pretendere le vacanze dal dipendente e dovrà pagarle in busta paga.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  29. piero
    piero dice:

    Buonasera,
    lavoro in svizzera con un contratto a tempo indeterminato. Se dovessi dare le dimissioni senza il rispetto del periodo di preavviso a cosa vado incontro?
    Grazie

    Rispondi
  30. Marcello
    Marcello dice:

    Buonasera Dott. Ciamei,
    avrei bisogno di avere una risposta in merito a questo quesito:
    sono un imprenditore e ho preso un impegno scritto di lavoro con una collaboratrice che lavora a Lugano (ma lei è italiana) e gli accordi prevedevano di iniziare il lavoro presso la mia società il primo di Aprile.
    Lei in data 11 Marzo ha comunicato le sue dimissioni al suo datore di lavoro dicendo che era disposta a rinunciare al suo preavviso economico (1 mese) in quanto l’opportunità che ha trovato in Italia era per lei fondamentale ed importante. Morale: il suo datore di lavoro la sta obbligando a rispettare il periodo di prova di 1 mese dicendole che la data di inizio, per legge, è dal primo mese successivo. Quindi da me arriverebbe a fine Aprile.
    Ma è possibile una cosa del genere? Ma anche se la ragazza rinuncia a tutti i suoi soldi non può andare via quando vuole lei? O ci stanno provando…..

    La ringrazio molto.

    Cordialmente
    Marcello E.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      è corretta la posizione del datore di lavoro della sua collaboratrice: la disdetta inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quando è data. La dipendente è tenuta a prestare l’attività lavorativa sino al termine di legge. Suggerisco alla sua collaboratrice di trovare un accordo, anche economico, con il datore di lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  31. Clara
    Clara dice:

    Buongiorno, il mio datore di lavoro venerdi 29 marzo alle 16 del pomeriggio mi ha chiamata e convocata in ufficio per sabato 30, giorno per me non lavorativo.
    Io mi sono presentata e con grande stupore ho ricevuto la comunicazione del licenziamento. Infatti lavoro presso questo ufficio da quasi 10 anni e avevamo concordato il mio rientro dopo la maternità. Le 16 settimane di tutela sono terminate il martedi precedente. I quesiti sono 2:
    1-é valida la disdetta data in un giorno non lavorativo? O essendo sabato la disdetta va considerata dal lunedi.
    2-ho molte ore di straordinario e ferie, non potendo disdire il nido posso chiedere che mi vengano pagate parte di ferie o straordinari.
    Ringrazio per il gentile riscontro

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      la disdetta ha valore dal momento in cui è stata consegnata al lavoratore. Lei ha certamente il diritto di recuperare le ore di straordinario, mentre per quanto riguarda le ferie devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro, ma quest’ultimo non può imporle al dipendente e può essere tenuto a pagare il relativo importo in denaro.

      Mi permetto di segnalare che, in mancanza di reali ulteriori ragioni, una disdetta data immediatamente dopo il rientro dalla maternità potrebbe essere ritenuta abusiva e contestata per violazione della legge sulla parità dei sessi.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  32. Tommaso
    Tommaso dice:

    Buongiorno,
    A proposito di preavviso di dimissioni: lavoro presso uno studio di architettura a Zurigo e vorrei dare le dimissioni nel futuro prossimo.
    Poiché dovrò subire un intervento chirurgico e in seguito stare a casa per malattia, mi chiedevo se il tempo di preavviso (che nel mio caso sono 3 mesi) decorano anche durante la malattia.
    La ringrazio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      la malattia sospende il decorso del termine di disdetta, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, 180 giorni dal sesto anno di servizio in poi.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  33. Franci
    Franci dice:

    Buongiorno,
    vorrei chiedere un’informazione.
    Posso dare le dimissioni se sono in vacanza? Nel caso in cui mi proponessero un nuovo posto di lavoro e io accettassi, ma ho già preso ferie negli ultimi giorni del mese, posso chiamare o mandare una mail per le dimissioni?

    Grazie mille
    Francesca

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora,

      i periodi di protezione dalla disdetta (malattia, infortunio, ferie, ecc.) valgono solo per il datore di lavoro. Lei può quindi utilmente inoltrare disdetta al datore di lavoro durante le sue ferie. E’ suggerita la forma della raccomandata a prova futura.

      Un cordiale saluto.
      AVv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Francesca
        Francesca dice:

        Grazie mille Avv. Ciamei,
        mi scusi ma ho letto che mandando la raccomandata non fa fede la data del timbro ma fa fede la data in cui il titolare riceve fisicamente la raccomandata.é vero?

        Grazie mille ancora buona giornata e buona Pasqua.
        Francesca

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          La disdetta ha efficacia dal giorno in cui è ricevuta dal dipendente e, se inviata con raccomandata, al più tardi dal giorno dopo il deposito in buca lettere dell’avviso di ritiro

          Rispondi
  34. Connie Ferrara
    Connie Ferrara dice:

    Egregio avvocato,
    Lavoro da appena due mesi e mezzo in svizzera esattamente a Zurigo, e grazie a questo lavoro ho ottenuto il permesso B. Vorrei chiederle se dovessi licenziarmi potrei incorrere nella revoca del permesso? O se la mia titolare dovesse licenziarmi potrebbe lei incorrere in illecito?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      il datore di lavoro è libero di dare disdetta nel rispetto dei termini di legge, mentre lei non è tenuto a notificare all’Ufficio stranieri la cessazione del rapporto di lavoro. Una revoca del permesso verrebbe presa in considerazione se lei assumesse debiti o se intendesse ricorrere ad aiuti sociali, rispettivamente se non dimostra più di poter assumere le spese di vita.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  35. adriano
    adriano dice:

    Buongiorno,
    grazie in anticipo per il tempo dedicatomi(ci).
    Il datore di lavoro mi ha dato disdetta del contratto. Nel darmi disdetta (un secondo dopo aver firmato) mi ha proposto un contratto peggiore rispetto a quello attuale. A termine di legge puo’ essere considerata una disdetta abusiva? Come posso tutelarmi? Non sono iscritto a sindacati, posso fare ‘da solo’ o mi devo rivolgere a un professionista?
    Secondo Lei vale la pena portare avanti questa richiesta o comunque non otterrei nulla?
    Grazie ancora
    Saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      il comportamento del datore di lavoro è di principio legittimo, ma può essere contestato in presenza di determinate condizioni: ad esempio se il nuovo contratto si pone in violazione di contratti collettivi in vigore, oppure se è destinato a entrare in vigore prima del termine di disdetta, oppure più in generale se serve come metodo di pressione in totale mancanza di giustificazioni in termini di fatturato o di condizioni di mercato.

      Si tratta di una valutazione delicata che deve essere fatta in concreto, esaminando tutte le circostanze del caso.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  36. Salvatore
    Salvatore dice:

    Gentilissimo Avv Marco Ciamei,
    ho firmato una “conferma dell’assunzione a tempo indeterminato” presso un azienda Svizzera, con una data di entrata variabile “al più tardi il primo luglio” e 1 mese di periodo di prova.
    Mi sa dire se è possibile annullare l’assunzione prima dell’inizio del rapporto, o quali sono le penali che dovrò sostenere non presentandomi, senza sostenere i 7 giorni di preavviso.

    grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      al fine di darle una risposta accurata, occorrerebbe verificare nello specifico il contenuto della conferma di assunzione. Di principio, comunque, la mancata presentazione sul posto di lavoro il primo giorno comporta la possibilità per il datore di lavoro di chiedere il risarcimento dei danni subiti (ma che vanno provati).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  37. stef
    stef dice:

    Gentile avvocato, qualche mese fa le avevo scritto a proposito di un licenziamento e dell’eventuale diritto a veder retribuite le ferie non godute. Lei mi aveva risposto con certezza che dovevano essermi pagate. Purtroppo il mio datore di lavoro sostiene, semplicemente, di non dovermi nulla perché le ferie sono state ampiamente godute durante il periodo di disdetta. I sindacati, ai quali dunque mi sono rivolta, aggiungono che, secondo recente giurisprudenza, fino a un terzo dei giorni del periodo di disdetta possono essere conteggiati come ferie dal datore di lavoro che licenzia. Avendo io 20 giorni di ferie non goduti, e una disdetta di 60 giorni, ecco che il diritto si sarebbe annullato. A me pare una contraddizione enorme, una maniera di umiliare il diritto: venti giorni su 60 non sono pochi, praticamente nessuno avrebbe più diritto alle ferie residue. Lei che ne pensa? Ho ancora qualche speranza?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora,

      mi spiace che la risposta non sia stata precisa, ma ovviamente ho risposto alla sua domanda, non conoscendo i termini esatti di quanto accaduto. Se lei mi riferisce ora che le ferie sono state godute durante la disdetta, non comprendo perché dovrebbero essere ancora pagate. A meno che lei non sia stata esonerata dal prestare lavoro, in questo caso le confermo la risposta data dai sindacati.

      Qualora desideri una risposta sicura, sarà ovviamente necessario esaminare tutti i documenti e tutto quanto accaduto con una consulenza specifica.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Stef
        Stef dice:

        Naturalmente le ferie non sono state godute nel periodo di disdetta, se non secondo l’interpretazione del datore di lavoro secondo cui concedere 60 giorni dal licenziamento allo scadere effettivo del contratto significa “essere in vacanza”. Ho ricevuto disdetta con esonero dal prestare lavoro. Mi conferma dunque che, essendo durata due mesi, non ho diritto al pagamento dei 20 giorni di ferie non goduti? Grazie di nuovo

        Rispondi
  38. Cristel
    Cristel dice:

    Gentile avvocato

    Vorrei chiederle una info: ho dato la mia disdetta scritta rispettando i due mesi di preavviso. Per fine mese di agosto dovrei termine i due mesi ma dovrei sposarmi, avrò diritto al mio congedo durante il periodo di disdetta ?? Oppure dovrei concludere tutti i 60gg in modo consecutivo ?? La ringrazio in anticipo

    Cristel

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      durante il termine di disdetta permangono diritti e doveri delle parti come durante il rapporto di lavoro, con le limitazioni specifiche previste dalla legge. Non mi risulta vi siano limitazioni con riferimento ai congedi, che quindi devono esserle concessi nei casi previsti come obbligatori, rispettivamente possono esserle concessi se previsti come facoltativi.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  39. Alessandro
    Alessandro dice:

    Buonasera avvocato,

    Il 14 febbraio 2019 ho dato le dimissioni volontarie dopo 5 anni di lavoro presso un azienda.
    Contratto a tempo indeterminato
    Ho dato le dimissioni poiché dopo un anno di vero e proprio mobbing, non sono più riuscito a reggere il clima nei miei confronti.
    Ho iniziato il periodo di preavviso di 2 mesi.
    Il 7 marzo ho avuto da parte del mio responsabile una ennesima scena di insulti nei miei confronti senza motivo.
    Pur comunicando il tutto alle risorse umane, senza esito son tornato al mio posto, scoraggiato e in lacrime.
    Dopo qualche ora sono uscito da lavoro perché non stavo bene e successivamente sono rimasto in malattia per sindrome ansiosa fino al 30 Giugno.
    NEl frattempo assicurazione malattia, invia una raccomandata alla azienda chiedendo;
    “…a voler convenire la rescissione del rapporto di lavoro con effetto immediato e a volersi attivare per la ricerca di una nuova occupazione mediante l’eventuale iscrizione alla Cassa Disoccupazione previo presentazione della presente, unitamente ad una certificazione medica liberatoria nella quale venga attestata la sua totale capacità lavorativa in altro posto di lavoro”.
    La domanda è: posso chiedere la disoccupazione visto che si tratta di una dimissione seguito mobbing anche se nella lettera di dimissione non È specificato?
    posso fare qualcosa?
    Grazie mille

    Rispondi
  40. Emiliano
    Emiliano dice:

    Gentile Avvocato,

    innanzitutto la ringrazio di questo utilissimo blog.

    Avrei bisogno di una delucidazione: leggevo che in caso di dimissioni volontarie, senza concedere per intero il periodo di preavviso, l’azienda può trattenere il 25% dell’ultimo stipendio, però nel mio caso credo ci sia stato un’errore: infatti io ho dato le dimissioni il 15 aprile e ho dato un tempo di preavviso di 3 settimane invece che 8 settimane, come sarebbe stato richiesto dalla mia anzianità. Quindi il mio ultimo giorno è stato il 7 maggio invece che il 15 giugno.

    L’azienda (con sede nel canton Ticino) mi ha corrisposto tutto lo stipendio di aprile + lo stipendi relativo ai primi 7 giorni di maggio dai quali ha detratto il 25%. Secondo me invece avrebbero dovuto darmi: lo stipendio intero di aprile, lo stipendio intero di maggio e metà stipendio di giugno dal quale detrarre il 25%.

    Potrebbe aiutarmi a capire se è stato fatto un errore o l’azienda mi ha corrisposto tutto il dovuto?

    Ringraziandola in anticipo per il tuo tempo e la sua attenzione le porgo un cordiale saluto.

    Emiliano

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Emiliano,

      avendo lei dato le dimissioni il 15 aprile, il termine di disdetta incominciava a decorrere il 1° maggio e quindi il rapporto di lavoro sarebbe dovuto terminare (se è corretto il termine di 2 mesi da lei indicato) il 30 giugno. L’azienda quindi le avrebbe dovuto corrispondere lo stipendio di aprile, di maggio e di giugno, con detrazione di 1/4 dall’ultimo stipendio. La questione comunque dovrebbe essere fatta analizzare nel dettaglio, con verifica delle condizioni contrattuali e delle buste paga.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  41. Alessio
    Alessio dice:

    Gentile avvocato Ciamei.

    Grazie per la sua rubrica che è estremamente interessante per capire le sfumature del diritto di lavoro svizzero.

    Io sto lavorando per una azienda con contratto di 5 mesi che scadrà a fine agosto.
    Siccome il lavoro è stato tanto, non ho goduto di ferie in questo periodo.
    Maturero’ 10 giorni di ferie a fine agosto.
    Puo’ l’azienda costringermi a prendere le ferie prima del termine del contratto?
    O nel caso io non sia d’accordo, è costretta a pagarle in denaro?

    Cordialmente,

    Alessio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Alessio,

      le ferie devono di principio essere godute in natura, per cui l’azienda può pretendere che lei le goda e non può essere costretta a pagarle il corrispettivo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  42. Emiliano
    Emiliano dice:

    Gentile Avvocato,

    le scrivo riguardo alle mensilità da ricevere in caso di dimissioni perché avrei bisogno di un consiglio e penso che possa essere un aspetto utile non ancora affrontato nel blog.

    Recentemente ho dato le dimissioni dall’azienda per cui lavoravo nel canton Ticino in Svizzera, io ero un lavoratore frontaliere con residenza italiana.
    A me risulta che per la legge svizzera, per la mia anzianità aziendale (3 anni), avrei dovuto dare 2 mesi di preavviso, oppure rinunciare al 25% dell’ultimo stipendio (quindi ricevere la retribuzione per le ultime 7 settimane invece che 8).
    Io ho dato le dimissioni il 15 aprile, quindi il mio preavviso sarebbe dovuto scadere il 15 giugno, ho dato però 3 settimane di preavviso (ultimo giorno 7 maggio). L’azienda mi ha corrisposto la mensilità intera per il mese di maggio + la retribuzione per i primi 7 giorni del mese di giugno decurtata del 25%. Secondo me invece avrebbe dovuto darmi: l’intera mensilità del mese di maggio + l’intera mensilità del mese di giugno + metà stipendio mese di luglio (retribuzione fino al 15/07) decurtata del 25%. Potrebbe aiutarmi a capire se ho ragione oppure ho ricevuto tutto il dovuto?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Emiliano,

      come già risposto a sua domanda simile, avendo lei dato le dimissioni il 15 aprile, il termine di disdetta incominciava a decorrere il 1° maggio e quindi il rapporto di lavoro sarebbe dovuto terminare (se è corretto il termine di 2 mesi da lei indicato) il 30 giugno. L’azienda quindi le avrebbe dovuto corrispondere lo stipendio di aprile, di maggio e di giugno, con detrazione di 1/4 dall’ultimo stipendio. La questione comunque dovrebbe essere fatta analizzare nel dettaglio, con verifica delle condizioni contrattuali e delle buste paga.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  43. Luca
    Luca dice:

    Egr. Avv. Ciamei,

    In primis un sentito ringraziamento per il competente e dettagliato supporto che offrre con il suo blog.

    Sono un lavoratore con contratto a tempo indeterminato, italiano, residente in Svizzera; le presento il mio “caso”.

    Ho ricevuto disdetta del rapporto di lavoro, in cui è addotta la seguente motivazione (so che l’azienda non è obbligata ad indicarla, a meno che il dipendente non ne faccia richiesta cosa che sarebbe comunque avvenuta): l’azienda ha effettuato una valutazione interna del personale e più precisamente del suo ruolo. Difatti, ha ridefinito le caratteristiche più idonee del profilo e individuato esigenze diverse per questa posizione. Ciò comporta, in prospettiva, l’impossibilità di proseguire le nostra collaborazione. L’azienda rinuncia alle sue prestazioni da subito. Nel rispetto del termine di preavviso contrattuale di 2 mesi, il rapporto di lavoro è sciolto per il 30.09.2019.

    Vorrei chiedere un risarcimento, in considerazione di quanto segue:
    – ad oggi non c’è nessuno che copre la mia posizione; gli scenari possibili sono due: 1) lavoro ridistribuito su più persone, 2) assumeranno un candidato con un profilo non più qualificato del mio. Ovviamente aspetterò l’ultimo giorno per capire quale profilo cercheranno, per poter poi dimostrare che è uguale o inferiore al mio;
    – ho lavorato per questo gruppo per 12 anni, di cui 7 ricoprendo l’ultima posizione (per la quale sembra non vada più bene);
    – poco più di un anno fa ho ricevuto una lettera di revisione salariale in cui venivo ringraziato nuovamente per l’impegno e per la fattiva collaborazione;
    – mi sono trasferito presso la società svizzera dalla sua fondazione (diverse persone sono state spostate, con interruzione del rapporto con la società italiana e nuovo contratto con la nuova società svizzera).

    Moralmente lasciare l’azienda immediatamente dopo molti anni di collaborazione è stato umiliante, per centinaia di persone con cui avevo rapporti di lavoro sembra io sia “scomparso”. L’azienda ha impostato un messaggio di risposta automatica dal mio account email in cui si indica che non sono più parte dell’organizzazione (in realtà sono dipendente fino al 30.09.2019) e di scrivere alla casella di posta elettronica del mio responsabile (proprio perchè non c’è nessuno che mi sostituisce).

    Purtroppo, per specificità legate al mio lavoro, ci sono poche alternative in Ticino. L’alternativa alla disoccupazione è quella di tornare in Italia con un stipendio più basso (economicamente svantaggiosa, ma più sicura perchè altrimenti molto provabilmente potrei dover affrontare enormi difficoltà nel rinserimento nel mondo del lavoro) e ovviamente facendomi cairco dei costi di trasferimento (affittto, trasloco, inutilizzo di abbonamenti annuali es. palestra, esportazione auto e inutilizzo residuo assicurazione annuale, etc.)

    Le scrivo per chiedere se, a suo avviso, ci sono i margini per una richiesta di risarcimento, che se non erro può arrivare a massimo 6 mesi della retribuzione.

    Sono ovviamente piuttosto scioccato da quanto accaduto (tra l’altro in periodo non favorevole per la ricerca di lavoro, a fine Luglio)

    Un cordiale saluto ed un enorme grazie per la sua attenzione.

    Luca

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Luca,

      al fine di valutare se vi siano o meno le condizioni di una disdetta abusiva, è necessario che la sua posizione venga valutata attentamente e nello specifico, trattandosi di materia delicata e regolata per lo più dalla giurisprudenza, ma soprattutto legata alla singola e unica fattispecie. Mi è impossibile quindi darle risposta in questa sede, la invito a contattare un avvocato o un sindacato.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  44. N.Timea
    N.Timea dice:

    Gentile avvocato,

    Avrei una domanda riguardo di mia disdetta/pagamenti / diritii:

    Mi sono presentata le dimisioni all mio capo con efecto imediato , ancora avevo 32,5 giorni di ferie lavorando da 20.02.2019- 29.05.2019 … ultimo mese il maggio mia pagato ma il mese di iunie no… per legge deve pagarmi lostesso quelle giorni or no? rifiuta il pagamento per un acordo che abbiamo avuto (non scrita e solo verbale) (ps. lavoravo in gastronomia ) asspeto la sua suggestione .Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      lei ha diritto alla corresponsione del salario sino al giorno della disdetta, con pagamento delle ferie non godute. Qualora il datore di lavoro non dovesse pagarle tali importi, lei dovrà procedere giudizialmente.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  45. Maria
    Maria dice:

    Egregio Avvocato,
    innanzitutto desidero farle i complimenti per il suo blog. Ho letto con molto interesse le sue risposte, tutte molto precise e puntuali. Cercavo qualcosa che rispondesse ad un mio dubbio ma non ho trovato niente che fa al caso mio.
    Il mio dubbio è questo: se un lavoratore decide di dare le dimissioni senza rispettare il termine di preavviso e quale giustificazione inoltra un certificato medico che attesta che a partire da subito per motivi medici non può più svolgere attività lavorativa per la sua azienda il datore di lavoro è obbligato a stipendiarlo fino alla fine del periodo di preavviso? Al lavoratore può essere però decurtato dallo stipendio un indennizzo visto che interrompe immediatamente l’attività lavorativa?
    Oppure il datore di lavoro può considerare il certificato medico quale legittima giustificazione per una dimissione in tronco (motivo grave) e interrompere immediatamente il versamento dello stipendio?

    La ringrazio sin d’ora per la sua gentile risposta. Cordiali saluti.
    Maria

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno gentile Maria,

      nel caso da lei riportato la cessazione del lavoro è giustificata da un motivo medico, per cui è da ritenersi legittimo. Il datore di lavoro può contestare il motivo della malattia, in questo caso dovrà sottoporre il dipendente a visita da un proprio medico di fiducia, rispettivamente attendere le valutazioni dell’assicurazione malattia presso cui è assicurato per l’indennità di perdita di guadagno.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  46. Ennio
    Ennio dice:

    Buonasera, chiedo scusa se è già stato chiesto prima, ho questo dubbio: mettiamo il caso che io stia già lavorando per una azienda da più di un anno e che riceva un’ottima offerta da un altro datore di lavoro che però vorrebbe che iniziassi il prima possibile….. potrei dare le dimissioni in tronco senza rispettare il preavviso? Se ciò non fosse previsto in nessun caso dalla legge, a cosa si andrebbe incontro dal punto di vista legale? Grazie mille, buona serata.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Ennio,

      nel caso da lei prospettato, andrebbe incontro alla possibilità del datore di lavoro di chiederle il risarcimento dei danni causati dall’illegittima interruzione del rapporto di lavoro. Danni che, ovviamente, deve provare, ma che possono prevedersi a seguito di un attento esame della sua posizione lavorativa.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  47. Gianni
    Gianni dice:

    Egregio Avvocato,
    innanzitutto buon giorno, desidero farle i complimenti per il suo blog. Ho letto con molto interesse le sue risposte, tutte molto precise e puntuali. Cercavo qualcosa che rispondesse ad un mio dubbio ma non ho trovato niente che fa al caso mio. Per la serie il mio dubbio è questo sono un frontaliere che ha lavorato per 5 mesi per una società di trasporti pubblici. Detto ciò sono stato licenziato il 28/10 corrente anno ma senza avere nessun preavviso. Ce qualcosa che io possa fare? Devo e/o posso chiedere la disoccupazione/naspi come da noi in italia? Se eventualmente non si potesse e dovrei muovermi con i Sindacati italiani (cosa che sto già facendo) devo dare parere affermativo alla domanda ” Percepirò l’indennità di mancato preavviso? ” perché sinceramente non ho capito cosa sia e potrei fare di conseguenza.
    In attesa di Vostre info Le auguro una buona giornata.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      la ringrazio per i complimenti.
      In Svizzera non è contemplato il preavviso, se però si riferisce al termine ordinario di disdetta (un mese nel primo anno, due mesi dal secondo in poi, ecc.), non ho capito se lei ha ricevuto una disdetta immediata o una disdetta ordinaria. Nel primo caso si tratta di un licenziamento in tronco e quindi dovrebbe valutare se impugnarlo; nel secondo caso lei sarebbe ancora dipendente sino alla scadenza del termine di disdetta, che va valutato in base al suo contratto di lavoro.

      Quanto alle indennità di disoccupazione, dovrà verificare con il suo Ente di riferimento se ha o meno i requisiti (mesi contributivi, ecc.).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  48. Sergio
    Sergio dice:

    Egregio Avvocato,
    la mia Azienda ha terminato il contratto di lavoro di alcuni colleghi con motivazione riorganizzazione (2 posizioni verranno spostate fuori dalla Svizzera).
    Allo stesso tempo sta assumendo 2 persone nella struttura centrale con livelli simili, ma responsabilità leggermente diverse. (le posizioni spostate/tagliate erano anche basate nella struttura centrale).
    Non dovrebbe l’azienda offrire a queste persone I posti vacanti anzichè cercarli all’esterno?
    Se non lo fa possono ricorrere a un giudice o attuare una causa legale? La sensazione e che vogliano usare la scusa della riorganizzazione per cambiare persone, senza aver mai notificato alcuna cattiva performance.

    Grazie per un vostro commento.
    Distinti Saluti,
    Sergio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      chi ha subìto il licenziamento con la motivazione di riorganizzazione aziendale ha il diritto di chiedere una motivazione specifica e puntuale al datore di lavoro, dove viene spiegato per quale specifico motivo il lavoratore non può essere riallocato in altra funzione simile. Nel caso non venga fornita tale motivazione o risulti generica, o addirittura contraddittoria, il dipendente licenziato può tutelare i propri diritti in via giudiziaria.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi

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  1. […] si avuto modo di spiegare approfonditamente in questo altro articolo (clicca qui), in Svizzera il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle […]

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