Il diritto del lavoro in Svizzera

 

La realtà elvetica è caratterizzata da un diritto del lavoro di tipo liberale, ossia dove non è prevista una tutela forte del lavoratore e quindi un’eccessiva limitazione della libertà imprenditoriale riguardo alla forza lavoro. Fa da contraltare a tale impostazione una forte azione di sostegno sociale al lavoro in difficoltà, laddove gli strumenti pubblici di ausilio al lavoratore risultano efficaci ed efficienti.

Questo sistema si è mostrato, negli anni, positivo, per lo meno all’interno del mercato economico svizzero, dove competitività e crescita sono presenti da anni se non da decenni.

Nei contributi che seguiranno si avrà modo di approfondire la disciplina svizzera del rapporto di lavoro privato, sia nell’ottica del lavoratore che dalla visuale del datore di lavoro. Si affronteranno, inoltre, anche aspetti transfrontalieri (con particolare riguardo alle questioni di interesse dei c.d. frontalieri, molto sentito nel Cantone Ticino), oltre che questioni assicurative e previdenziali.

Il sistema giuslavoristico è, infatti, basato su una serie di norme che poggiano sul Codice delle obbligazioni (CO), sulla Legge sul lavoro (LL), sulla Legge sulla formazione professionale (LFpr), sulle varie leggi del campo assicurativo (AVS, assicurazione invalidità, assicurazione contro la disoccupazione, ecc.),TF Losanna nonché su varie Ordinanze che disciplinano nel dettagli alcuni specifici settori (come, ad esempio, quello dei lavori pericolosi per i giovani).

Si tratta, invero, di una normativa semplice dal punto di vista dell’impatto normativo (poche leggi, leggi semplici), basata su non molti principi fondamentali, ma anche da approfondire in considerazione della giurisprudenza del Tribunale Federale: caratteristiche, queste, comuni peraltro ai vari rami del diritto elvetico.


I prossimi articoli verteranno pertanto sui seguenti temi:

Il primo contributo verrà pubblicato il prossimo lunedì 18 gennaio.


Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

9 commenti
  1. Nunzio
    Nunzio dice:

    Salve sono Antonio , vorrei porvi ina questione. Sono stato a lavorare presso una ditta per 10 anni assunto come manovale ma.negli ultimi 6 anni facevo il capo ma non mi davano la paga che mi spettava mi aumentavano.qualcosina per farmi contento ogni anno, adesso sono.andato via a giugno.2017 e vorrei chiedere la differenza di paga oraria che mi spettava facendo il capo e non il manovale. Io facevo tutto in cantiere dalle quote a tracciamenti il tecnico mi diceva solo cosa bisognava fare per il resto facevo tutto dall organizzare i camion anche i mezzi di lavoro….posso chiedere tale differenza per gli ultimi 5 anni? Un altra domanda: ho eseguito lavoro dopo 3 mesi mi hanno chiamato in ufficio.per dirmi che il committente non aveva.pagato una fattura da 17000 franchi.perche.non era contento.del lavoro in seguito nel gennaio 2017 mi arriva una lettera della ditta a me e altri 2 colleghi che dice.che la prossima volta che il lavoro ci sono queste problematiche la ditta potra far.pagare ai dipendenti.i.guadagni mancati…adesso che sono andato.via a distanza di.8.mesi possono richiedermi.idanni? Premetto che io ho agito in buona fede e che.il danno dipende.da un mio collega che ha rovinato un muro.con un mezzo da lavoro ma io essendo capo sono il colpevole dicono loro…cosa devo.attendermi grazie mille

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  2. Yelipnet
    Yelipnet dice:

    Salve , io ho lavorato per un a ditta di pulizie x un mese , mi hanno fatto un contratto finto , me lo ha fatto solo aprirmi un conto corrente, e dopo di ke nn ho piu lavorato xk nn voleva fare un contratto vero e propio !! Adesso dopo un mese mi dice ke ho fatto un danno , e ke devo pagare . Io nn credo sia cosi !! Mi fate sapere grazie

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    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Salve,

      temo di non aver compreso bene cosa sia accaduto. Dovrebbe rivolgersi ad un sindacato o a un avvocato per tutelare i suoi diritti.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  3. Dario
    Dario dice:

    Salve Avvocato,
    Nel 2017 mentre lavoravo a Zurigo ho avuto un incidente sul luogo di lavoro.
    Ho riportato dopo circa 9 punti di sutura una evidente cicatrice in fronte, tempia destra di circa 5/6 centimetri. Potrei avere diritto ad un risarcimento per danno biologico? Estetico?
    Grazie in antipo
    Cordiali Saluti

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    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      in Svizzera non è previsto il risarcimento del danno biologico e estetico, piuttosto vi sono altre voci di danno che potrebbe far valere. Suggerisco di sottoporre il caso ad un esperto, che potrà valutare se e in che misura potrà ottenere delle indennità.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  4. Luigi
    Luigi dice:

    Salve ho firmato un contratto di lavoro autista camion con una agenzia temporer a Baden orario lavoro 05,00 alle 14,00 .
    lunedì scorso primo giorno di lavoro alle 04 ,30 del mattino mentre mi recavo al lavoro mi si e rotta la macchina, ho chiamato alle 04,30 dove dovevo presentarmi per lavorare e ho avvisato che ho problemi con la macchina e non posso presentarmi al lavoro ,il signore dove o chiamato si e arrabbiato e mi a detto che se non vado quel giorno di non andare più. Alle 08,30 quando apre l agenzia che mi a fatto contratto li chiamo per dirgli che non sono andato al lavoro perché ho avuto problemi con l’auto, lui mi ha detto se vado il martedì e io gli o detto non lo so perché devo sistemare la macchina e che quell altro signore mi aveva detto che se non andavo di non andare più, e poi io gli o detto per non creare problemi di trovarne un altro di autista ,e finita lì
    Dopo 2 giorni mi arriva a casa una lettera con ricevuta di ritorno dall agenzia che mi chiedono entro 10 giorni, 1400 franchi per il danno che gli o creato .
    Come mi devo comportare

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      di principio lei era tenuto a trovare un’altra soluzione per recarsi presso il luogo di lavoro (bus, treno, ecc.), dunque potrebbe essergli imputata la mancata presentazione sul posto di lavoro. Sapere se sia tenuto o meno a corrispondere tale importo richiede un esame specifico di quanto accaduto e dei giustificativi della somma richiesta. Come minimo può chiedere tali giustificativi.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

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  5. ANDREA BOARIN
    ANDREA BOARIN dice:

    Buongiorno
    Lavoro da Dicembre 2021 per una azienda a Zurigo ed ho dato le dimissioni il giorno 19 Luglio. Da contratto ci sono 2 mesi di preavviso da fine mese sin dal primo anno (dopo il periodo di prova). Io ho chiesto gentilmente di terminare il rapporto il 31 agosto ma loro vogliono farmi terminare il 30 settembre. Cosa rischio se non rispetto questo preavviso? Ma il codice civile svizzero non prevede un mese di preavviso se le dimissioni vengono date entro il prima anno?
    grazie mille

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    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      se non rispetta il termine di preavviso non percepirà il salario di settembre e potrebbe esporsi ad una richiesta di risarcimento danni. Ovviamente quest’ultima andrà provata e il datore di lavoro dovrebbe avviare una causa nei suoi confronti.

      Questa risposta è di contenuto generale, solo un esame approfondito della sua posizione (contratto di lavoro, mansioni, situazione dell’azienda, difficoltà in caso di mancato rispetto, ecc.) consente di fornirle una risposta adeguata e le permetterebbe di assumere una decisione consapevolmente.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

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