I permessi in Svizzera e le precedenti condanne penali in Italia: 5 cose da sapere

Sono sempre più frequenti le richieste di assistenza legale da parte di cittadini italiani che hanno ricevuto un provvedimento di diniego alla richiesta di concessione di un permesso di lavoro in Svizzera, segnatamente una decisione di revoca del permesso concesso in precedenza, in presenza di precedenti condanne penali in Italia.

È corretto tale modo di procedere? Su quali basi normative si fonda? Ogni e qualsiasi tipo di condanna precluse la possibilità di vivere o lavorare in Svizzera? Quali sono i limiti imposti all’Ufficio della migrazione? Cosa si può fare di fronte ad una decisione ingiusta?

Il presente contributo intende offrire alcune risposte chiare a fronte della confusione che spesso regna in una prassi spesso non conforme alla normativa svizzera ed europea: si deve quindi tenere ben presente che in questo ambito, più che in altri, ogni singolo caso personale richiede un’analisi specifica, anche perché le novità sono all’ordine del giorno.

1. Cosa si deve dichiarare al momento della domanda di permesso?

Chi intende trasferire la propria residenza in Svizzera con o senza attività lucrativa (permesso di dimora B), oppure chi intende richiedere un permesso di domicilio (permesso di domicilio C), ancora chi intende lavorare per un periodo limitato in Svizzera (permesso temporaneo L), infine chi intende continuare a vivere in Italia prestando il proprio lavoro in Svizzera (permesso per frontalieri G), deve compilare un apposito modulo.

In quest’ultimo, in particolare, vi è un campo in cui il richiedente deve specificare se ha dei procedimenti penali in corso e/o se ha subito nel proprio Paese una decisione penale di condanna definitiva.

Qui occorre fare una prima importante precisazione: occorre dichiarare tutti i procedimenti penali in corso e tutte le condanne subite, anche quelle non menzionate nel certificato del casellario giudiziale penale. Infatti, purtroppo accade spesso che il richiedente “si fidi” della dizione “NULLA” presente nel certificato del casellario giudiziale penale a sue mani.

Ma molto spesso non si sa che esistono in Italia due tipi di certificati di casellario giudiziale penale:

  • quello rilasciato ai privati, che riporta le condanne penali definitive con l’esclusione di quelle per le quali il giudice ha ordinato la “non menzione” (per l’appunto nel casellario giudiziale) o per le quali vi è stata una decisione di riabilitazione;
  • quello rilasciato agli Enti pubblici e – ciò che rileva nel nostro caso – agli Stati esteri, che riporta tutte le condanne definitive, senza alcuna eccezione.

Ebbene, la Svizzera, nello specifico l’Ufficio cantonale preposto all’esame della domanda (nel Cantone Ticino l’Ufficio della migrazione, con sede a Bellinzona), può in ogni momento chiedere alla competente autorità italiana il rilascio del certificato del casellario giudiziale da cui risultino tutti i reati del richiedente il permesso. Va da sé che, in questo caso, l’Ufficio cantonale verrà a conoscenza di tutte le condanne penali subite dal richiedente.

Per tali motivi, è bene che si compili in verità il formulario svizzero: l’eventuale mancata indicazione di aver subito condanne penali in Italia, qualora non corrisponda al vero e ciò venga accertato dall’ufficio cantonale, comporta l’automatica decisione di diniego della domanda di permesso, anche a prescindere dal merito delle condanne (si vedano i successivi punti 3 e 4), in quanto è stato violato il dovere generale in capo al richiedente di dichiarare il vero.

 

Al momento della domanda bisogna presentare il certificato del casellario giudiziale penale e il certificato carichi pendenti?

In linea di principio la risposta è negativa, in quanto l’accordo sulla libera circolazione del 1999 (ALC) concluso tra Svizzera e Unione Europea prevede il divieto di applicare qualsiasi provvedimento che, in diritto o anche solo di fatto, possa rappresentare una discriminazione fondata sulla nazionalità (art. 2 e art. 2 allegato I ALC).

Un principio generale, quello di non discriminazione, che può subire solo limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 allegato I ALC). Al riguardo, il subordinare il rilascio del permesso di soggiorno o di lavoro (nel caso del Cantone Ticino, peraltro, solo di alcuni permessi e non altri) alla consegna del certificato del casellario giudiziale, si ritiene violi l’accordo sulla libera circolazione.

Come è noto, dall’aprile 2015 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha introdotto l’obbligo generalizzato di produrre sia il certificato del casellario giudiziale che dei carichi pendenti, in sede di domanda di permesso per frontalieri G e per dimoranti B. Nel novembre 2015 il Consiglio di Stato ha sospeso l’obbligo generalizzato di produrre il certificato carichi pendenti, rimanendo però invariata la precedente misura riguardante il certificato del casellario giudiziale. A partire dal mese di giugno 2017, infine, il Consiglio di Stato ha comunicato l’intenzione di far cadere anche tale ultimo incombente per favorire relazioni diplomatiche più distese tra Svizzera e Italia, essendo in via di conclusione l’iter di stipula di nuovi accordi fiscali tra i due Paesi.

Allo stato, pertanto, la richiesta di rilascio del permesso di lavoro o di dimora in Svizzera rimane subordinato alla consegna del certificato del casellario giudiziale, in attesa della decisione effettiva di rinuncia allo stesso.

 

Cosa accade se risulta che il richiedente ha subito in passato una o più condanne penali?

In presenza di condanne penali di tipo definitivo subite in Italia dal richiedente, l’Ufficio della migrazione valuta se rilasciare o meno il permesso avendo un margine di discrezionalità riguardo a quei “motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità” richiamati dall’art. 5 dell’allegato I ALC.

In linea generale, si può dire che la giurisprudenza del Tribunale federale abbia tracciato una linea di demarcazione sulla base della entità della pena: la soglia di riferimento è un anno di carcere, effettivo o sospeso. Dunque, se il richiedente ha subito una o più condanne penali che prevedono in complesso più di un anno di carcere, si vedrà respingere la domanda di permesso di lavoro o dimora.

Come si diceva all’inizio, in realtà la normativa e la giurisprudenza delineano un quadro più complesso, entrando in gioco anche altri fattori: ad esempio, la gravità ed il tipo di reato, laddove viene dato un peso maggiore a reati in materia di violenza contro le persone, di stupefacenti, di tratta degli esseri umani (i c.d. “passatori”), ecc.

 

Quali strumenti giuridici sono previsti per contestare una decisione ingiusta?

Nel caso in cui si ritenga che sia ingiusta la decisione di diniego al rilascio del permesso di lavoro o di dimora – o nell’ipotesi, simile, di revoca del permesso precedentemente rilasciato – a causa dell’accertamento di precedenti condanne penali, è dato lo strumento del ricorso al Consiglio di Stato.

Si tratta di un mezzo di impugnazione di natura amministrativa, laddove si chiede al massimo organo amministrativo del Cantone di riesaminare la decisione assunta dall’Ufficio della migrazione. I motivi di ricorso possono essere i più vari e dipendono dal caso specifico: ed esempio la condanna può essere risalente nel tempo e quindi non è dato il criterio dell’attualità del pericolo di recidiva in Svizzera; oppure la condanna è stata emessa a seguito di patteggiamento, che non costituisce una decisione di condanna con accertamento pieno dei fatti; ancora, alla condanna è seguita una condotta positiva che esclude anche in questo caso il pericolo di recidiva; ecc.

Il rimedio va proposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della decisione ed ha effetto sospensivo: ciò significa che la mera proposizione del ricorso permette al lavoratore di continuare a lavorare, se precedentemente autorizzato (la presentazione della domanda in genere autorizza già il lavoro dipendente in Svizzera), sino a quando non interverrà la decisione del Consiglio di Stato: allo stato attuale le decisioni giungono dopo oltre un anno dall’inoltro del ricorso.

Se anche la decisione del Consiglio di Stato è negativa, non rimane che adire la giustizia amministrativa, ossia presentare ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In ultima istanza, il Tribunale federale.

 

Quanto costa presentare ricorso?

Questa è una domanda che è lecito porre e alla quale è giusto rispondere. Il ricorso al Consiglio di Stato ha un costo per tassa di giudizio pari a CHF 600.00. L’eventuale successivo ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha un costo per tassa di giudizio che va da CHF 100.00 a CHF 5’000.00 (a seconda del grado di complessità della vertenza).

Per quanto riguarda le spese di avvocato, anche per gli stranieri è prevista la possibilità di richiedere la concessione dell’assistenza giudiziaria (la procedura diventa gratuita) ed il gratuito patrocinio (il Cantone sopporta le spese di patrocinio dell’avvocato), alle seguenti condizioni (art. 2 e 3 LAG):

  • situazione economica (da documentare) tale da non consentire al ricorrente di sopportare gli oneri della procedura e le spese di patrocinio legale;
  • possibilità di esito favorevole della vertenza.

Solo un esame approfondito di ogni singola situazione permetterà di conoscere possibilità, tempi e costi di una procedura di ricorso.

*****

Avv. Marco Ciamei
diritti riservati)

Riferimenti normativi e link di interesse:
Accordo sulla libera circolazione tra Svizzera e Italia, 1999
Ministero della giustizia italiana, casellario
articolo testata online Ticinoline
Sito informativo del Cantone Ticino sui permessi

*****

Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

147 commenti
« Commenti più vecchi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora,

      non è possibile rispondere senza esaminare il caso, dipende dal tipo di reato commesso e dalla condanna subita.

      Cordiali saluti.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  1. Katrina
    Katrina dice:

    Buon giorno
    lavoro in svizzera presso l ‘azienda dal 2016 e ho già rinnovato nel 2021 il mio permesso G.

    Nel mio passato avevo operato nell’azienda di famiglia in ambito edilizio con esito fallimentare e oggi ho avuto la condanna di 1 anno e 6 mesi per bancarotta fraudolenta preferenziale.
    la mia domanda è: questa pena puo’ essere considerata una delle causa per negare il rinnovo del permesso G nel 2026? se così fosse mi trovo costretta ad impugnare con ricorso in appello la condanna con esborso economico non indifferente, considerando già quanto versato.
    Quindi volevo valutare questo aspetto capendo con Lei se questo reato è valutato negativamente dal cantone.
    Grazie
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora

      di principio una condanna superiore ad un anno può costituire motivo per respingere una domanda di permesso di lavoro in Svizzera. Tuttavia, solo un esame approfondito della sua situazione (esame della sentenza, valutazione della sua storia e della situazione attuale, ecc.) potrà permettere di fornire una risposta più precisa.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  2. Matteo
    Matteo dice:

    Buonasera Avvocato
    Vorrei farle una domanda inerente al rilascio del permesso g, 5 anni fa ho avuto qualche condanna per furto, 5 mesi di carcere fatti e 2 anni e 3 mesi non scontati cioè ero in comunità per tossico dipendenti. Ora sto bene ho fatto 5 anni di comunità però ora vorrei lavorare in Svizzera. Lei mi consiglia di provare comunque a richiedere il permesso oppure no? Anche perché se devo richiederlo dovrei lasciare il lavoro in Italia e sarebbe un peccato. Un’ultima cosa, se dovessi fare domanda per il permesso e mi venga negato, nel mio caso posso fare ricorso? Per riuscire a lavorare? Grazie mille
    Cordiali saluti
    Spero in una sua risposta

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      è difficile dare una risposta in merito al suo caso, perché è necessario valutare tutta una serie di aspetti, dai fatti contestati, alle modalità di recupero, alle condizioni familiari e personali, ecc. Solo una consulenza approfondita può tentare di rispondere ai suoi quesiti. Tenga conto che, di principio, una condanna ad una pena detentiva superiore ad un anno costituisce motivo di diniego del permesso di lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  3. Gino
    Gino dice:

    Buonasera 5 anni fa sono stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Ho scontato la condanna con il rito di patteggiamento per un totale di 3 anni e 6 mesi di condanna. Io sono stato già in Svizzera con il permesso b e tornato circa 6 anni fa in Italia. Rientrare in Svizzera e richiede il permesso B sarebbe difficile prenderlo?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      è verosimile che l’Ufficio della migrazione le neghi il permesso. Le possibilità di un eventuale ricorso possono essere valutate solo all’esito di un’analisi accurata del suo caso.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  4. Max
    Max dice:

    Buonasera avvocato io ho avuto una condanna commesso il 2001 dì quattro mesi per uso di atto falso mi dovrei preoccupare per il rilascio del permesso G non avendo fatto neanche un giorno di carcere solamente il pagamento della spesa del tribunale

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      di principio non costituisce motivo pregiudizievole al rilascio di un permesso una condanna penale per un reato non “sensibile” (stupefacenti, violenze, ecc.) che preveda una condanna a pena detentiva inferiore ad un anno.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  5. Luigi
    Luigi dice:

    Buongiorno.. circa 10 anni fa sono stato condannato per il reato di rapina in Italia. Con il tempo ho ottenuto il decreto di riabilitazione penale, adesso potrei lavorare in Svizzera oppure la riabilitazione in Italia non è valida? Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      solo un esame specifico del suo caso può permettere di fornire una risposta attendibile. In linea di principio, la lontananza nel tempo del fatto può costituire un motivo per non procedere con la revoca. La riabilitazione è un istituto di diritto italiano, non è rilevante di per sé in Svizzera, ma solo quale ulteirore elemento per evitare la revoca.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  6. Alessandro
    Alessandro dice:

    Buongiorno, l’anno scorso ho subito un processo per una truffa avvenuta 6 anni fa. Essendo considerato un reato di minore allarme sociale, ho potuto usufruire della sospensione del processo con messa alla prova. Dopo aver svolto alcune ore di lavori socialmente utili, il superamento della messa alla prova ha portato all’estinzione del reato, con conseguente chiusura del processo con sentenza di proscioglimento. Nel momento del rinnovo del permesso B/C, devo comunque segnalare questo procedimento, anche se non c’è mai stata una sentenza di condanna? Se sì, può questo pregiudicare un rinnovo del permesso?

    Grazie infinite.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      è necessario esaminare la sentenza per poter valutare se corrisponda o meno a una sentenza o un procedimento da menzionare al momento del rinnovo del permesso.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  7. giovanni
    giovanni dice:

    buonasera avvocato volevo chiedrvi un reato del 2004 mi e’arrivata adesso nel 2023 la sentenza di primo grado di 4 anni e 10 mesi di cui tre anni li prendo di indulto,9 mesi li ho fatti a casa e con lo sconto di pena non facendo l’appello mi rimane solo un mese in piu cio in corso un procedimento per il 73 mi hanno chiamato a lavoare in svizzera per fare il frontaliere attualmente lavoro in italia secondo voi mi rigettano il permesso g ? grazie spero in una vostra risposta x sapere se vale la pena

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      il suo è un caso particolare, perché il reato è certamente grave e di lunga durata, però il fatto è risalente nel tempo. Le suggerisco di rivolgersi ad un avvocato che, esaminando nello specifico la sua situazione, potrà fornirle un parere più specifico sulle probabilità di un esito positivo di un ricorso in caso di (probabile) diniego di permesso.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  8. Pietro
    Pietro dice:

    Egregio Avvocato, sono possessore di un permesso G che a breve dovrò rinnovare, a seguito di un fermo per guida in stato di ebrezza in ticino, mi é stata accordata una sospensione della pena di 2 anni (che sta per scadere), ho già pagato quanto dovuto ma le chiedo se questo può essere motivo ostativo di rinnovo del permesso G, grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      occore verificare il tipo di reato commesso e l’entità della pena oggetto di sospensione. In tal modo sarà possibile prevedere la decisione che assumerà l’Ufficio della migrazione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  9. Bartolo
    Bartolo dice:

    Salve sono il signor mandarano e in Italia ho già da anni due condanne per violazione di domicilio,una per furto e una sorveglianza speciale per liti fra parenti in famiglia,ma sono invalido con accompagnamento,secondo lei avvocato ho qualche speranza di raggiungere la mia compagna a lucerna e suo figlio ??

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      è necessario esaminare le decisioni giudiziarie di condanna per poterle fornire una risposta, dovendo accertare la durata della pena irrogata e le circostanze del reato.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
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