La domanda di lavoro in Svizzera rappresenta un dato in costante crescita, poiché ancora oggi la Confederazione Elvetica è in grado di offrire un benessere tra i più elevati d’Europa, non solo per quanto attiene alla salubrità dell’ambiente, ma altresì sotto il profilo economico. Il mercato del lavoro in Svizzera è, infatti, estremamente prospero e in continua espansione: la disoccupazione nel Paese è tra le più basse d’Europa e l’occupazione è in crescita da oltre un decennio. Dal momento, poi, che nella Confederazione le tasse sui redditi sono notevolmente inferiori a quelle italiane, la Svizzera è un Paese estremamente competitivo per coloro che vogliano fare impresa.

1. Alcuni dati sulla Svizzera

La Confederazione Elvetica è uno Stato Federale composto da 26 Cantoni. La capitale del Paese è Berna e, tra le più importanti città della Confederazione ove maggiormente confluisce la ricerca del lavoro, vi sono: Zurigo, Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, San Gallo, Bienne, Winterthur e Lugano, probabilmente la città più nota ai vicini italiani.
Lo Stato Federale è caratterizzato dalla presenza di tre regioni linguistiche e culturali: tedesca, francese e italiana. Ad esse si aggiungono le valli del Canton Grigioni, ove si parla il romancio. Le tre lingue ufficiali rimangono il tedesco, il francese e l’italiano e la valuta corrente è il franco svizzero.

2. Permesso di lavoro in Svizzera per frontalieri (G UE/AELS)

Ogni cittadino italiano che abbia intenzione di cercare lavoro in Svizzera è bene sappia che – grazie all’accordo sulla libera circolazione con l’UE/AELS – è possibile entrare, vivere e lavorare in Svizzera. Più nello specifico, si intende qui analizzare il caso del lavoratore “frontaliere” che, pertanto, risieda nel territorio italiano, ma si rechi in Svizzera al solo scopo di esercitare attività lavorativa.

Ebbene, chi è assunto in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa della durata massima di tre mesi o di 90 giorni per anno civile, non avrà bisogno di un permesso di lavoro, ma il datore di lavoro sarà tenuto a notificare l’attività lucrativa mediante la procedura di notifica elettronica prima dell’inizio della suddetta attività.

Se, invece, la durata del lavoro è superiore a tre mesi, sarà necessario richiedere un permesso di lavoro presso le competenti Autorità cantonali prima dell’inizio dell’attività. A tale scopo, dovranno essere presentati i seguenti documenti: carta d’identità o passaporto valido e copia del contratto di lavoro o conferma di impiego.

Nel caso in cui si intenda esercitare un’attività indipendente, si dovrà dichiarare l’arrivo in Svizzera entro 14 giorni e richiedere un permesso di lavoro presso le competenti Autorità cantonali. Pertanto, dovranno essere esibiti: carta d’identità o passaporto valido e i documenti atti a provare l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente che sia idonea al sostentamento.

Nel diverso caso in cui il lavoratore intenda trasferire la propria residenza in Svizzera, dovrà richiedere un permesso di dimora B entro tre mesi dall’arrivo nel territorio o dall’inizio dell’attività lavorativa dovrà stipulare un’assicurazione obbligatoria per sé e per la propria famiglia presso la Cassa Malattia Svizzera che tuteli da eventuali malattie il lavoratore mentre i c.d. frontalieri possono scegliere di assicurarsi nel Paese ove risiedono.

Il datore di lavoro svizzero avrà, invece, l’obbligo di assicurare il lavoratore contro gli infortuni se l’orario di lavoro settimanale è pari o superiore a otto ore.
Chiunque abiti in Svizzera o vi lavori deve poi obbligatoriamente affiliarsi per il versamento dei contributi (cosiddetta AVS) e effettuare un’assicurazione che tuteli dall’invalidità (detta AI).

3. Permesso di lavoro G: documentazione necessaria e requisiti

I lavoratori dipendenti o subordinati e i lavoratori indipendenti provenienti da Paesi UE/AELS, che risiedano in uno stato membro UE/AELS e lavorino nella Confederazione Elvetica dovranno richiedere il permesso di lavoro per frontalieri, il cosiddetto Permesso di lavoro G.

Il permesso di lavoro G viene rilasciato dalle Autorità cantonali del luogo di lavoro e, se il contratto di lavoro ha una durata inferiore ad un anno, la durata del permesso di lavoro G sarà uguale alla durata del contratto di lavoro; mentre se il contratto di lavoro ha una durata superiore ad un anno, scadrà dopo cinque anni.

Per l’ottenimento ed il rinnovo del permesso di lavoro G in Svizzera sarà necessario espletare una pratica burocratica on-line (qui i riferimenti per il Ticino), allegando alla richiesta di ottenimento del permesso: la copia del documento di identità; il contratto di lavoro ed il certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalle autorità del Paese di origine del lavoratore richiedente.

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Nel prossimo contributo, si affronterà uno dei problemi con cui spesso i lavoratori italiani si trovano confrontati al momento di domandare un permesso di lavoro in Svizzera: l’esistenza di condanne penali

 

Avv. Marina Di Dio
via Lugano 13
6982 Agno
Tel. +41 (0)76 596 11 89
Email: md@studiolegaledidio.ch

 

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