rimborso addizionale provinciale energia elettrica 01

Come ottenere rimborso addizionale provinciale energia elettrica

Possibile il recupero dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica per le forniture operate negli anni 2010 e 2011 in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Come è noto, le forniture di energia elettrica ricevute negli anni 2010 e 2011, erano sottoposte all’imposizione tanto dell’accisa quanto dell’addizionale provinciale sui consumi effettuati.

Difatti, il D.L. n. 511/1988, e successive modifiche, ha previsto l’applicazione dell’addizionale provinciale ai consumi di qualsiasi uso di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Tale addizionale è stata soppressa nel 2012, stante la possibile apertura di una procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, per via dell’incompatibilità della stessa con il diritto eurounitario.

Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27101/2019 del 26 marzo 2019, depositata il 23 ottobre 2019, i Giudici di legittimità hanno rilevato l’effettiva incompatibilità della norma italiana istitutiva dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica rispetto alla normativa dell’Unione Europea.

rimborso addizionale provinciale energia elettricaIl principio di diritto reso è il seguente: “L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui all’art. 6, D.L. n. 511/1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, va disapplicata per contrasto, con l’art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, Causa C-553/13, e 25 luglio 2018, Causa C-103/17”.

Inoltre, con la contestuale sentenza n. 27099 del 23 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale sia state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio”.

Come procedere per ottenere il rimborso addizionale provinciale.

Sulla base di tali principi, con riferimento alle forniture di energia elettrica ricevute per gli anni 2010 e 2011, è possibile oggi richiedere al fornitore professionale la restituzione dell’addizionale provinciale, in precedenza addebitata in bolletta.

Tuttavia, è necessario procedere nell’immediato.

Difatti, su tali importi, matura il termine di prescrizione ordinario decennale, con la conseguenza che è necessario attivarsi quanto prima per mettere in mora il fornitore professionale e interrompere il decorso di tale termine di tempo.

Se d’interesse, lo Studio è a disposizione per offrirVi assistenza con riguardo al recupero delle predette somme.

 

5 commenti
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Raffaeli,

      nel caso da lei rappresentato si può agire direttamente nei confronti del Fisco, con modalità e tempi che un esperto le potrà consigliare dopo aver valutato attentamente la sua posizione specifica.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

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  1. viler beltrami
    viler beltrami dice:

    la SNC di cui ero legale rappresentante ha gestito un bar da gennaio 2010 a settembre 2011, nel periodo ha pagato complessivamente € 8.600 per la fornitura di 43.118 kw. La snc è stata chiusa a settembre 2011, puo chiedere lo stesso il rimborso delle accise prov. ?
    inoltre uno dei due fornitori del periodo è stata successivamente incorporata da altra Società, questa deve rispondere per una eventuale richiesta di rimborso?,
    infine, mi sapete dire a quanto ammonterebbe il rimborso considerata la spesa di 8.600 €, per decidere se ne vale la pena.
    Ringrazio per la disponibilità che mi vorrete concedere e porgo cordiali saluti.
    BELTRAMI VILER – CARPI – MO

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    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      è possibile fornire risposta a domande così specifiche solo dopo aver visionato la documentazione societaria e della liquidazione, nonché dopo esame dei vari conteggi e delle richieste di pagamento.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi

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