L’esecuzione di un titolo italiano in Svizzera e viceversa: la convenzione di Lugano

L’esecuzione di un titolo italiano in Svizzera e viceversa: la convenzione di Lugano

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Negli articoli precedenti si è esaminato, in modo sommario e puramente descrittivo, il recupero del credito in Italia ed in Svizzera, delineando similarità e differenze, ponendo l’accento su quanto prevede la normativa e quali siano le procedure da seguire.

1. Come portare ad esecuzione un titolo giudiziario estero in Svizzera

In questa sede si affronterà la seguente questione: un creditore in possesso di un titolo esecutivo conseguito in Italia o in Svizzera, come può portarlo in esecuzione rispettivamente in Svizzera o in Italia? Si tratta di una questione specificatamente di diritto transfrontaliero, che è regolata – tra le altre norme – dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, meglio nota come la Convenzione di Lugano, stipulata nella nota città ticinese il 30 ottobre 2007.

Tale convenzione ha visto la partecipazione di tutti gli stati dell’UE e dell’AELS, quindi, nello specifico, dell’Italia e della Svizzera. La stessa è stata ratificata sia in Svizzera che in Italia.

 

2. La Convenzione di Lugano del 2007

La Convenzione di Lugano del 2007 (che ha aggiornato, sostituendola, l’omonima convenzione del 1988) si applica alle materie civili e commerciali, con esclusione di alcune materie, riferibili per lo più a diritti della personalità, familiari, fallimentari, ecc. Riguarda, inoltre, le sole “decisioni” assunte dagli organi giurisdizionali.

Il creditore in possesso di una decisione giudiziaria esecutiva, quindi, deve prima ottenere una dichiarazione di esecutività del provvedimento da parte dell’Organo giurisdizionale che lo ha emesso. Una volta in possesso di tale dichiarazione, il creditore deve che lo Stato estero dichiari l’esecutività della decisione nel proprio Stato: tale procedura (detta di exequatur) è snella, poiché il Giudice estero non deve entrare nel merito della decisione, ma unicamente verificare che vi siano tutti i requisiti formali di riconoscibilità previsti dalla Convenzione di Lugano.

In particolare, la decisione dello Stato estero potrà essere riconosciuta se

– (requisito positivo) vengono rispettati i requisiti formali previsti nella Convenzione (ad es., presenza della dichiarazione di esecutività, autenticità della copia della decisione, ecc.),

– e se (requisito negativo) se non vengono riscontrate violazioni gravi (ad es., contrarietà della decisione all’ordine pubblico dello Stato riconoscente, mancata garanzia di adeguato contraddittorio nel giudizio dello Stato estero, contrarietà della decisione ad altra emessa e definitiva, ecc.).

La decisione estera viene riconosciuta esecutiva dal Giudice a ciò delegato (in Svizzera la Pretura distrettuale, in Italia la Corte di Appello). Una volta dichiarato l’exequatur, la decisione estera viene parificata a tutti gli effetti ad una decisione giudiziaria interna dello Stato “ospitante” e, quindi, soggetta alla normativa di quest’ultimo in materia di esecuzione di un titolo esecutivo: in Italia il codice di procedura civile (CPC), in Svizzera la legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).

 

3. Il sequestro e i provvedimenti cautelari

Durante la procedura di exequatur, dunque nelle more della procedura volta al riconoscimento dell’esecutività di una decisione straniera nel proprio Stato, il creditore può chiedere l’emissione dei provvedimenti cautelari, di tipo conservativo, nel rispetto della normativa interna allo Stato presso cui deve essere riconosciuta la decisione straniera.

A tal riguardo, bisogna segnalare una particolarità nell’esecuzione in Svizzera delle decisioni estere, riconosciute ai sensi della Convenzione di Lugano. La legislazione svizzera prevede un’autonoma causa di sequestro nella LEF (legge sull’esecuzione e sul fallimento) legata unicamente all’essere il creditore in possesso di una decisione per l’appunto riconosciuta ai sensi della Convenzione di Lugano. Dunque, il credito che ha ottenuto una decisione di exequatur in Svizzera, può direttamente procedere con sequestro contro il debitore ivi domiciliato, a prescindere dalle motivazioni di periculum in mora e di fumus boni iuris ordinariamente richiesti.

Si tratta di uno strumento di sicura efficacia nel recupero del credito in Svizzera, poiché permette al creditore di ottenere, in poco tempo e senza eccessive formalità, un immediato strumento coercitivo di particolare forza contro il debitore domiciliato all’estero.

 

4. Quanto costa far riconoscere ed eseguire una decisione estera in Svizzera?

Per tale tipo di procedimento è vivamente consigliato rivolgersi ad un legale, trattandosi di materia che coinvolge il diritto internazionale. Pertanto, ai costi di giustizia, legati al valore del credito fatto valere, bisogna aggiungere i compensi di patrocinio in giudizio.

Quanto ai costi di giustizia, questi sono anticipati da parte del creditore, ma vengono poi posti dal giudice interamente a carico del debitore e quindi recuperati nella fase esecutiva vera e propria. Gli onorari vengono recuperati solo in parte.

Ciò che più conta è che le chance di recupero del credito sono in Svizzera molto alte, come si evince dalla prassi e dalle considerazioni che precedono.

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

Riferimenti normativi:
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
Codice di procedura civile italiano
Legge federale svizzera sull’esecuzione e sul fallimento

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato per ogni necessità in merito.

 

Il presente articolo è consultabile anche nelle seguenti lingue:

Inglese

Francese

Tedesco

 

Il recupero del credito in Svizzera

 

 

Anche in Svizzera, come in Italia (cfr. articolo precedente), per poter richiedere l’esecuzione pubblica di un credito è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo.

Tuttavia, a differenza che in Italia, l’azione esecutiva vera e propria può essere avviata dal creditore sulla base di una sua mera richiesta. Il creditore, in particolare, compilando un formulario approvato dal Cantone può fare domanda di esecuzione nei confronti del debitore. Tale domanda va indirizzata all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) del distretto in cui ha domicilio il debitore (o sede, se è una persona giuridica). La domanda di esecuzione interrompe la prescrizione e obbliga l’UEF a far spiccare il precetto esecutivo contro il debitore.

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Il recupero del credito in Italia

1. Per poter procedere al recupero del credito in Italia è necessario essere in possesso di un “titolo esecutivo”, ossia di uno strumento giuridico a cui la legge riconosce espressamente la forza di attivare la procedura esecutiva. E’ titolo esecutivo (cfr. art. 474 del codice di procedura civile italiano, CPC):

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
  • le cambiali, nonché gli altri titoli di credito (ad esempio assegni) ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Nella maggior parte dei casi, quindi, il creditore che non sia in possesso già di un titolo – ad esempio un assegno o una cambiale – dovrà avviare una causa giudiziaria per ottenere una sentenza definitiva. Ciò comporta il rischio di far passare molto tempo tra il sorgere del credito e la possibilità di avviare la procedura esecutiva, poiché (come è noto) i processi civili in Italia possono durare anche molti anni. Al riguardo, bisogna tener presente che l’ordinamento giuridico italiano conosce uno strumento specifico per ottenere un titolo esecutivo in tempi relativamente brevi: il decreto ingiuntivo. Si tratta di una procedura sommaria che si avvia con ricorso, il quale, se munito di una serie di requisiti (il più importante è la prova scritta del credito), viene accolto dal Giudice: questi ordina quindi al debitore di pagare quanto dovuto al creditore, concedendo un termine breve (40 giorni se il debitore risiede in Italia, di più se all’estero) per o pagare o presentare opposizione. A questo punto:

  • se il debitore intende proporre opposizione, deve farlo avviando una vera e propria causa civile, contestando il credito fatto valere nella procedura sommaria;
  • se il termine per l’opposizione scade senza che il debitore vi abbia interposto opposizione, il decreto ingiuntivo diventa titolo per avviare l’esecuzione.

Peraltro, in presenza di alcune circostanze (prova scritta qualificata, pericolo di pregiudizio nel ritardo, riconoscimento di debito, ecc.), il Giudice può emettere il decreto ingiuntivo autorizzando l’esecuzione provvisoria, quindi senza dover attendere il termine per l’opposizione.

 

2. Una volta in possesso di un titolo esecutivo, questo deve essere notificato al debitore, precedentemente o unitamente all’atto di precetto. Quest’ultimo consiste in un atto che predispone il creditore in cui si intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve essere notificato al debitore tramite l’Ufficio di notificazione presente nel circondario di ogni Tribunale. Il precetto ha una efficacia di 90 giorni, entro i quali deve essere avviata la procedura esecutiva. In caso contrario, dovrà procedersi ad una nuova notifica del precetto. La notificazione del precetto interrompe ogni termine di prescrizione.

3. Una volta notificato il titolo esecutivo ed il precetto, decorso il termine di 10 giorni dalla notifica ed entro 90 giorni dalla presentazione all’Ufficiale giudiziario, può essere avviata la vera e propria procedura esecutiva, chiamata “espropriazione forzata”. Anche in questo caso, è sempre il creditore a dover dare impulso alla procedura (che sarà poi diretta da un Giudice), chiedendo l’esecuzione del pignoramento. Quest’ultimo può avere ad oggetto:

  • beni mobili, e la procedura verrà chiamata “esecuzione mobiliare”;
  • beni immobili, e la procedura verrà chiamata “esecuzione immobiliare”;
  • beni in possesso di terzi, e la procedura verrà chiamata “esecuzione mobiliare presso terzi”

In realtà esistono altre possibilità (esecuzione per consegna di beni mobili, di rilascio di beni immobili, ecc.), ma non verranno affrontati in questa sede. Chiesto il pignoramento, la procedura si conclude o con la vendita dei beni pignorati, ed il creditore verrà soddisfatto sul ricavato, o l’assegnazione dei beni stessi al creditore, con soddisfazione in natura.

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

Riferimenti normativi:
Codice di procedura civile italiano

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato per ogni necessità in merito.

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Il recupero del credito in Svizzera