Autodenuncia fiscale e scambio automatico di informazioni: la guida completa per non sbagliare

Non pagare le tasse è peccato. Poterle pagare è miracolo
(M. Bochicchio)

Vi è da tempo un utile strumento a disposizione dei contribuenti svizzeri (domiciliati e non, cittadini e non) che – per qualsivoglia motivo – hanno omesso di dichiarare al fisco svizzero redditi o sostanze detenute all’estero.

La Svizzera prevede dal 2010 la possibilità per i contribuenti di denunciare in modo spontaneo redditi e sostanze detenute all’estero e non dichiarate nei 10 anni precedenti, godendo così della possibilità di evitare sanzioni di natura penale. Si parla in questo caso più propriamente di “denuncia esente da pena“, che è regolata dagli articoli 175 LIFD (legge federale sulle imposte dirette) 56 LAID (legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette) e 258 LT (legge tributaria ticinese).

La materia è diventata di stretta attualità a seguito della progressiva entrata a pieno regime de c.d. meccanismo dello scambio automatico di informazioni. Nel 2014, infatti, il Consiglio dell’OCSE ha approvato lo standard globale per lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (per un approfondimento, in lingua inglese, cliccare qui), a cui hanno aderito oltre 100 Paesi, compresa la Svizzera: quest’ultima ha adeguato la propria normativa interna nel 2015 e a partire dall’autunno di quest’anno comincerà a trasmettere le informazioni fiscali ai Paesi terzi.

E’ evidente che, a seguito di tale stato di cose, i contribuenti svizzeri che non hanno sino ad ora dichiarato redditi o sostanze detenute all’estero non hanno altra scelta che ricorrere allo strumento dell’autodenuncia esente da pena, al fine di non incorrere in accertamenti e, quindi, a sanzioni anche importanti.

Non c’è però tempo da perdere, atteso che entro poco tempo (autunno 2018) non sarà di fatto più possibile godere di tale beneficio.

Ma vediamo più nello specifico di cosa si tratta e soprattutto quali passi occorre intraprendere per approfittare di tale opportunità.

1. Quali informazioni sono oggetto dello scambio automatico?

Gli standard internazionali OCSE sullo scambio automatico di informazioni, recepite integralmente dalla Svizzera (con la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali LSAI), prevedono che vengano trasmesse tutte le informazioni relative a conti correnti o di deposito o di altro tipo detenuti da persone fisiche o giuridiche residenti in Stati diversi da quelli in cui è aperta la relazione bancaria: dunque, numero di conto, identificativo della persona o della società, saldo del conto, ecc.

Non sono invece oggetto di scambio automatico le informazioni relative ad altri beni, come quelli mobili (auto, barche, ecc.) o immobili (case, residenze, ecc.). Come si vedrà, tuttavia, lo scambio di informazioni di natura bancaria avrà probabili – e in alcuni casi certi – ripercussioni sulla conoscenza, da parte del fisco svizzero, di tutti i beni detenuti all’estero dal contribuente e non dichiarati.

Ecco perché, e lo si vedrà a breve, lo strumento dell’autodenuncia fiscale non potrà non riguardare anche i beni di natura non bancaria.

2. Come funziona l’autodenuncia esente da pena?

Scendendo ora all’esame dell’autodenuncia vera e propria, bisogna premettere che, di norma, il contribuente che (intenzionalmente o per negligenza) fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta, è punito con una multa, commisurata alla colpa, da un terzo al triplo dell’imposta sottratta (art. 56 cpv. 1 LAID).

Se però il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (appunto si chiama “autodenuncia esente da pena”), se sussistono contemporaneamente tre condizioni:

  • la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
  • egli aiuti senza riserve le autorità fiscali a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
  • si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta

E’ necessario, quindi, che a carico del contribuente non sia stata già avviata alcuna procedura di contestazione, ma anche che nessuna autorità fiscale sia venuta a conoscenza dell’omissione (questo punto molto importante verrà approfondito nel prossimo contributo). Il contribuente poi deve attivarsi “senza riserve” nell’aiutare l’autorità fiscale ad individuare il reddito e la sostanza da tassare, ossia deve produrre tutti i documenti atti a delineare il nuovo quadro imponibile. Il contribuente, infine, deve mostrare serietà nel pagare l’imposta dovuta, poiché in caso contrario la mera presentazione dell’autodenuncia non preclude all’amministrazione fiscale di abbandonare il regime favorevole ed applicare le multe ordinarie.

Il testo della norma, poi, fa capire implicitamente che l’autodenuncia può essere presentata una sola volta. Ecco il motivo per cui, seppur lo scambio automatico di informazioni riguarda esclusivamente le relazioni bancarie estere, è bene che il contribuente approfitti di questo strumento per “sanare” una volta per tutte la propria situazione fiscale.

Sussistendo tutti i requisiti, l’autorità fiscale procede a ricalcolare la tassazione fino a 10 anni precedenti la domanda, notificando quindi le nuove imposte con l’aggiunta degli interessi di mora. Non verranno, di contro, applicate sanzioni penali, segnatamente la multa che, come visto, sarebbe ammontata (in caso di accertamento) da un terzo al triplo dell’imposta sottratta.

3. Chi può usufruire dell’autodenuncia fiscale?

Possono approfittare del sistema di favore della denuncia esente da pena tutti i contribuenti svizzeri, persone fisiche e persone giuridiche, a prescindere dalla nazionalità, che abbiano percepito redditi o abbiano detenuto sostanza all’estero che non sia stata dichiarata nei 10 anni precedenti la domanda.

Il caso più comune, ad ogni modo, è quello degli emigrati (cittadini o meno) dimoranti o domiciliati in Svizzera che hanno una casa di proprietà in Italia, unitamente ad un conto corrente con piccoli importi necessari alle spese di manutenzione dell’immobile e di vacanza.

E’ importante precisare che, qualora la denuncia faccia emergere redditi e/o sostanze di valore inferiore a Fr. 200’000.-, le autorità fiscali tratteranno il caso come “bagatella“, ossia non di rilevante gravità: in queste circostanze la procedura sarà più veloce e l’autorità di tassazione procederà al mero ricalcolo delle imposte anno per anno, con il relativo conteggio degli interessi di mora. Qualora, invece, l’emerso abbia proporzioni superiori, la procedura diventa più complessa e l’autorità fiscale può (anzi deve) esaminare con maggiore attenzione i redditi e la sostanza dichiarati, anche al fine di verificare il rispetto di altre normative, tra cui – ad esempio – quella sul riciclaggio di denaro.

4. Come vengono calcolate le nuove tasse?

La tassazione internazionale segue, di regola ed in presenza di convenzioni bilaterali o multilaterali (è il caso dell’Italia), il principio di evitare le doppie imposizioni. Ciò significa che i redditi e le sostanze tassate in un Paese non devono essere tassate nuovamente in un altro Paese.

Nel caso di redditi maturati all’estero o di sostanze detenute all’estero, nel Paese di imposizione tali valori concorrono a determinare l’aliquota di riferimento, ma non concorrono invece a determinare l’imponibile. Detto in parole più semplici e facendo un esempio, il valore dell’immobile detenuto all’estero viene sommato alla sostanza dichiarata in Svizzera, comportando in questo modo un aumento dell’aliquota di tassazione:

  • l’aliquota viene aumentata in conseguenza dell’aumento della sostanza e questo incide sull’aumento di imposta,
  • l’imponibile rimane unicamente quello dei redditi e delle sostanze in Svizzera,

quindi l’imposta verrà ricalcolata con la diversa e maggiore aliquota, ma su una sostanza che non comprende il valore dell’immobile (in quanto questo, appunto, viene già tassato nel Paese estero).

Il contribuente, all’esito della decisione emessa dall’ufficio preposto, dovrà pagare la differenza tra quanto pagato in conseguenza delle dichiarazioni d’imposta rese e quanto avrebbe dovuto pagare in conseguenza delle dichiarazioni d’imposta corrette, con maggiorazione degli interessi nel frattempo maturati anno per anno.

Nel prossimo contributo analizzeremo tutti i dettagli importanti e più delicati dell’autodenuncia, da quali documenti bisogna produrre a come evitare alcuni pericoli più gravi, da quale debba considerarsi il termine ultimo (che purtroppo scade a breve!) per usufruire di tale agevolazione  al caso particolare dei beni ricevuti per successione ereditaria.

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Avv. Marco Ciamei
diritti riservati)

Riferimenti normativi e link di interesse:
OCSE, scambio automatico di informazioni a fini fiscali
Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali LSAI
Art. 175 della Legge federale sull’imposta diretta (LADI)
Art. 56 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
Legge tributaria ticinese
Convenzione Svizzera/Italia per evitare le doppie imposizioni

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

 

 

 

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