Autodenuncia fiscale e scambio automatico di informazioni: indicazioni e alcuni suggerimenti

Nel contributo precedente si sono indicate le basi normative della denuncia esente da pena, detta anche semplicemente autodenuncia, cominciando a chiarire:

  • quali informazioni vengono scambiate automaticamente dagli Stati (quelle relative alle relazioni bancarie a vario titolo),
  • in che modo funziona lo strumento dell’autodenuncia,
  • chi può usufruire di tale istituto
  • ed in che modo vengono ricalcolate le imposte.

Per completare le informazioni necessarie al fine di valutare l’opportunità di procedere alla denuncia esente da pena, è ora necessario chiarire modalità e costi, insieme anche ad alcuni suggerimenti per evitare “spiacevoli imprevisti”.

Quali beni esteri bisogna dichiarare?

La risposta è semplice, tutti i beni mobili e immobili acquisiti o comunque posseduti nel corso dei 10 anni precedenti. Come si è avuto modo di precisare nel contributo precedente, lo scambio automatico di informazioni ha ad oggetto esclusivamente le informazioni relative a conti correnti o di deposito o di altro tipo detenuti da persone fisiche o giuridiche residenti in Stati diversi da quelli in cui è aperta la relazione bancaria.

E’ altresì vero, però, che la denuncia esente da pena può essere presentata una sola volta e non è dato sapere per quanto tempo resterà in vigore, né se presto o tardi verrà approvato uno strumento giuridico simile.

Pertanto, vanno dichiarati:

  • conti correnti bancari o postali
  • carte di credito o di pagamento, fisse o ricaricabili (ad es. Postepay di Poste Italiane)
  • buoni fruttiferi o qualsiasi titolo di risparmio
  • azioni o qualsiasi titolo d’investimento (ad es. polizze sulla vita)
  • autovetture o motoveicoli o comunque qualsiasi mezzo a motore di proprietà
  • beni immobili (case, terreni, ecc.)
  • contratti di locazione immobiliare a terzi (in quanto generano reddito)
  • redditi da lavoro

L’elenco non è tassativo, di fatto ogni sostanza o reddito maturato all’estero può formare oggetto della dichiarazione.

Non vanno invece dichiarati i conti correnti sui quali il contribuente svizzero ha solo una “procura” a gestire un conto corrente, come capita spesso nei casi dei figli dei titolari di tali conti: la procura, infatti, non è considerata dal Fisco svizzero prova di avere disponibilità effettiva di tali somme (che rimangono infatti di spettanza del titolare).

Diverso è invece il discorso di beni propri intestati a soggetti terzi, come nel caso di somme proprie depositate su conti intestati a terzi. La mera diversa intestazione non esime dall’obbligo di dichiarazione: in questo caso, seppure è meno probabile che il Fisco svizzero venga a conoscenza della reale intestazione di tali beni, è anche vero che il rischio è più alto e, con gli strumenti di controllo/incrocio delle informazioni fiscali oramai molto sviluppati, non si può escludere un accertamento con conseguenze penali ben più gravi.

Quali documenti bisogna procurarsi?

Il contribuente che intende inoltrare una denuncia esente da pena deve corredare la domanda di tutta la documentazione che permetta all’Ufficio di tassazione di determinare l’effettivo valore dei beni/redditi dichiarati.

Nel caso dei beni immobili, bisognerà produrre una visura catastale, il rogito di vendita o di donazione, ma non bisogna dimenticare di produrre anche tutte le spese per tasse, per manutenzioni e riparazioni eseguite, poiché si tratta di spese detraibili. Qualora l’immobile sia locato a terzi, occorre precisarlo e produrre il contratto di locazione.

Nel caso dei conti correnti, bisogna produrre gli estratti fiscali al 31 dicembre di ogni anno di ricalcolo (quindi fino a 10 anni prima dell’inoltro della denuncia). Stesso discorso dicasi per i titoli di investimento, per le polizze vita, ecc.

Nel caso di autovetture o comunque mezzi di trasporto, si produrranno i documenti identificativi del mezzo (in Italia la “carta grigia”), il contratto di acquisto o di noleggio, ecc.

Nel caso di redditi da lavoro, si dovranno produrre i contratti di lavoro e i certificati annuali (qualora esistenti).

A cosa bisogna fare attenzione quando si prepara la denuncia?

L’aspetto più delicato sul quale occorre prestare particolare attenzione è quello relativo alle movimentazioni economiche intervenute nel corso dei 10 anni precedenti la denuncia. In particolare si fa riferimento al rischio che alcune movimentazioni risultino sfornite di giustificazione o di giustificativi e, quindi, l’Ufficio di tassazione venga messo nelle condizioni di contestare fattispecie di reato (ad es. il riciclaggio) o ulteriori redditi non dichiarati.

Per fare un esempio, se tra un saldo annuale e l’altro di un conto corrente risulta un incremento significativo di sostanza, questo va giustificato (acquisto di immobile, travaso di liquidità, eredità, ecc.), perché altrimenti il Fisco chiede chiarimenti e, se non vi sono giustificazioni ritenute adeguate, può ipotizzare l’esistenza di un reddito ulteriore – e quindi determinare in aumento l’imposta – oppure può procedere a contestazioni anche penali più gravi.

Un altro aspetto molto delicato attiene alle prestazioni di natura assistenziale pubblica di cui si è o si è stati beneficiari nel proprio Paese. Infatti, tali prestazioni sono determinate sempre con riferimento alla situazione economico-patrimoniale dichiarata: se si procede con un’autodenuncia a dichiarare l’esistenza di redditi o sostanze ulteriori nei 10 anni precedenti, tali informazioni saranno automaticamente inoltrate agli enti assistenziali.

Quando si gode o si è goduti di benefici assistenziali pubblici, quindi, bisogna affiancare all’autodenuncia fiscale anche un’autodenuncia verso tali enti pubblici, notificando anche a loro i beni esistenti. In questi casi, se si tratta di divergenze considerevoli tra quanto dichiarato in precedenza e quanto ora oggetto di autodenuncia, vi è il rischio che l’ente pubblico avvii una procedura sanzionatoria che può giungere, nei casi più gravi, alla denuncia per truffa agli enti assistenziali (reato previsto dal 2016).

Peraltro, in tutti i casi in cui l’Ufficio di tassazione dovesse riscontrare l’uso di documenti falsi, alterati o sostanzialmente inesatti (frode fiscale) deve sempre trasmettere il caso all’Ufficio Procedure Speciali, indipendentemente dall’ammontare degli elementi di reddito e di sostanza non dichiarati.

Qualora il contribuente si trovi in una di queste situazioni, è bene che si rivolga ad un consulente esperto che lo aiuti nell’impostare correttamente la propria attività di “sanatoria” fiscale.

Entro quanto tempo sarà ancora ammissibile tale strumento?

In linea di principio, come si è detto, lo strumento dell’autodenuncia è tutt’ora in vigore e non è previsto un limite temporale.

Tuttavia, vi è da dire innanzitutto che questo istituto rimane soggetto alle decisioni del Parlamento, il quale può in qualsiasi momento decidere per l’abrogazione della norma. Dall’altro, la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità della denuncia esente da pena (sul punto si richiamano gli articoli 175 LIFD56 LAID e 258 LT) è sempre valutata d’ufficio dall’autorità fiscale.

A tale ultimo riguardo, lo scambio automatico di informazioni ha la sua influenza, poiché al più tardi a partire dall’autunno del 2018 le informazioni tra gli Stati saranno state scambiate: pertanto, come ha precisato in un comunicato l’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzere (si veda qui),

  • poiché è compito dell’amministrazione fiscale cantonale competente valutare se le condizioni dell’autodenuncia sono soddisfatte
  • e poiché ciò vale anche per considerare se l’autorità fiscale era già al corrente dei fattori di reddito o sostanza sottratti (quindi di fatto se il contribuente ha davvero agito di sua propria iniziativa),

gli elementi imponibili oggetto di scambio automatico di informazioni dovranno essere considerati come noti a partire al più tardi dal 30 settembre 2018. Cosicché la denuncia degli stessi non potrà più essere considerata spontanea a contare da tale data.

Detto in parole semplici, la denuncia esente da pena potrà di fatto essere presentata solo fino al 30 settembre 2018.

Beni esteri da successione ereditaria: il recupero d’imposta semplificato

Lo strumento della denuncia esente da pena si applica anche ai beni che provengono al contribuente da successione ereditaria. In questo caso, però, si procederà al ricalcolo dell’imposta dovuta non per i 10 anni precedenti la domanda, come di regola, ma solo per i 3 anni precedenti.

Ciò accade anche in ragione della minore responsabilità dell’erede rispetto a redditi e sostanze non dichiarate dal de cuius.

Quali sono i costi dell’autodenuncia?

Innanzitutto, il contribuente deve mettere in conto di dover pagare il maggior carico d’imposta derivante dal ricalcolo delle tassazioni dei 10 anni precedenti: all’esito della decisione emessa dall’ufficio preposto, dovrà quindi pagare la differenza tra quanto pagato in conseguenza delle dichiarazioni d’imposta rese e quanto avrebbe dovuto pagare in conseguenza delle dichiarazioni d’imposta corrette, con maggiorazione degli interessi nel frattempo maturati anno per anno.

Lo strumento della denuncia esente da pena non prevede costi amministrativi.

Se però il contribuente deve procedere con il dichiarare rilevanti patrimoni, oppure se le movimentazioni economiche lo potrebbero esporre a rischi di contestazioni penali, o ancora se ha goduto o gode di prestazioni assistenziali, o infine – e questo capita molto spesso – semplicemente vuole affidare ad esperti la risoluzione di un problema che gli crea disagio, dovrà considerare anche i costi del consulente a cui vorrà dare mandato per la gestione della pratica.

In Svizzera in genere vale il principio del compenso orario (da fr. 150.-/h a fr. 300.-/h), in alcuni casi è prassi concordare un forfait per l’intera procedura.

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Avv. Marco Ciamei
diritti riservati)

Riferimenti normativi e link di interesse:
OCSE, scambio automatico di informazioni a fini fiscali
Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali LSAI
Art. 175 della Legge federale sull’imposta diretta (LADI)
Art. 56 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
Legge tributaria ticinese
Convenzione Svizzera/Italia per evitare le doppie imposizioni
Presa di posizione Amministrazione federale delle contribuzioni

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

7 commenti
  1. Abram
    Abram dice:

    Buongiorno
    anche se non direttamente collegato all’articolo sopra, avrei un quesito:
    -sono stato residente in Ticino per tutto il 2019, italiano con permesso C
    -mi sono sposato nel 2019, mia moglie (nazionalità italiana) per tutto il 2019 è rimasta residente/domiciliata in Italia, lavorando sempre in Italia (tutti i redditi di mia moglie sono stati prodotti in It)

    Quali implicazioni fiscali ci sono per la mia dichiarazione d’imposta in Ticino/CH?
    Se capisco bene la normativa fiscale svizzera al riguardo, per la dichiarazione d’imposta in Ticino/CH i redditi di mia moglie non sono assoggettati a imposte in CH, ma concorrono a formare l’aliquota d’imposta per i miei redditi in CH.
    In tale senso, anche se prodotti all’estero (It), vanno dichiarati nella dichiarazione d’imposta CH.

    Grazie e cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signore,

      le confermo che siete tenuti a dichiarare in Svizzera tutti i redditi maturati da entrambi i coniugi, sia in Svizzera che all’estero. In caso contrario, vi esponete ad una contestazione di omessa dichiarazione. Il suggerimento, data la delicatezza della questione, è di sottoporre il caso a un esperto fiscalista.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  2. Antonio
    Antonio dice:

    Buongiorno,
    Per favore vorrei chiedervi se è possibile telefonarvi per un problema con il fisco.
    Cordiali Saluti
    A.D.C

    Rispondi
      • Antonio
        Antonio dice:

        Bongiorno,
        Sono spiacente di non aver chiamato questa mattina, ho visto il vostro email soltanto dopo le ore 11:00. Vorrei chiedervi per favore se posso telefonare domani.

        Un cordiale saluto.
        A.D.C

        Rispondi
  3. Mino
    Mino dice:

    Salve,
    anche se non prettamente legato al suddetto articolo, avrei il seguente quesito:
    -sarebbe possibile includere la TARI e IMU annualmente pagate in Italia per la casa posseduta in Italia e dichiarata in CH, nella dichiarazione d’imposta CH, come spese deducibibili d’esercizio?
    Grazie e cordiali saluti,
    Mino Capobianco

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno,

      non è possibile dedurre le tasse e imposte pagate all’estero per la sostanza ivi situata, mentre è possibile dedurre le spese di manutenzione. Ciò perché è richiesto di indicare il valore della sostanza estera ai fini della determinazione dell’aliquota in Svizzera.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi

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