Enforcement in Switzerland of a foreign judgment: the Lugano Convention

L’esecuzione in Svizzera di una decisione giudiziaria estera: la Convenzione di Lugano

L’esecuzione in Svizzera di una decisione giudiziaria estera: la Convenzione di Lugano.

Negli articoli precedenti si è esaminato, in modo sommario e puramente descrittivo, il recupero del credito in Svizzera, ponendo l’accento su quanto prevede la normativa e quali siano le procedure da seguire.

 

1. Come portare ad esecuzione un titolo giudiziario estero in Svizzera

In questa sede si affronterà la seguente questione: un creditore in possesso di un titolo esecutivo conseguito all’estero, come può portarlo in esecuzione in Svizzera? Si tratta di una questione specificatamente di diritto transfrontaliero, che è regolata – tra le altre norme – dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, meglio nota come la Convenzione di Lugano, stipulata nella nota città ticinese il 30 ottobre 2007.
Tale convenzione ha visto la partecipazione di tutti gli stati dell’UE e dell’AELS, quindi, nello specifico, anche della Svizzera, che l’ha ratificata nel 2009 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

2. La Convenzione di Lugano del 2007

esecuzione in Svizzera titolo estero - studio ciamei 2

 

La Convenzione di Lugano del 2007 (che ha aggiornato, sostituendola, l’omonima convenzione del 1988) si applica alle materie civili e commerciali, con esclusione di alcune materie, riferibili per lo più a diritti della personalità, familiari, fallimentari, ecc. Riguarda, inoltre, le sole “decisioni” assunte dagli organi giurisdizionali.
Il creditore in possesso di una decisione giudiziaria esecutiva, quindi, deve prima ottenere una dichiarazione di esecutività del provvedimento da parte dell’Organo giurisdizionale che lo ha emesso. Una volta in possesso di tale dichiarazione, lo Stato estero deve dichiarare l’esecutività della decisione nel proprio Stato: tale procedura (detta di exequatur) è snella, poiché il Giudice estero non deve entrare nel merito della decisione, ma unicamente verificare che vi siano tutti i requisiti formali di riconoscibilità previsti dalla Convenzione di Lugano.
In particolare, la decisione dello Stato estero potrà essere riconosciuta:
– (requisito positivo) se vengono rispettati i requisiti formali previsti nella Convenzione (ad es., presenza della dichiarazione di esecutività, autenticità della copia della decisione, ecc.)
– e se (requisito negativo) se non vengono riscontrate violazioni gravi (ad es., contrarietà della decisione all’ordine pubblico dello Stato riconoscente, mancata garanzia di adeguato contraddittorio nel giudizio dello Stato estero, contrarietà della decisione ad altra emessa e definitiva, ecc.).
La decisione estera viene riconosciuta esecutiva dal Giudice a ciò delegato (in Svizzera la Pretura distrettuale). Una volta dichiarato l’exequatur, la decisione estera viene parificata a tutti gli effetti ad una decisione giudiziaria interna dello Stato “ospitante” e, quindi, soggetta alla normativa di quest’ultimo in materia di esecuzione di un titolo esecutivo: Svizzera la Legge sulla esecuzione e fallimenti LEF.

3. Il sequestro e i provvedimenti cautelari

Durante la procedura di exequatur, dunque nelle more della procedura volta al riconoscimento dell’esecutività di una decisione straniera nel proprio Stato, il creditore può chiedere l’emissione dei provvedimenti cautelari, di tipo conservativo, nel rispetto della normativa interna allo Stato presso cui deve essere riconosciuta la decisione straniera.

esecuzione in Svizzera titolo estero - studio ciamei 3A tal riguardo, bisogna segnalare una particolarità nell’esecuzione in Svizzera delle decisioni estere, riconosciute ai sensi della Convenzione di Lugano. La legislazione svizzera prevede un’autonoma causa di sequestro nella citata LEF legata unicamente all’essere il creditore in possesso di una decisione per l’appunto riconosciuta ai sensi della Convenzione di Lugano. Dunque, il creditore che ha ottenuto una decisione di exequatur in Svizzera, può direttamente procedere con sequestro contro il debitore ivi domiciliato, a prescindere dalle motivazioni di periculum in mora e di fumus boni iuris ordinariamente richiesti.
Si tratta di uno strumento di sicura efficacia nel recupero del credito in Svizzera, poiché permette al creditore di ottenere, in poco tempo e senza eccessive formalità, un immediato strumento coercitivo di particolare forza contro il debitore domiciliato all’estero.

4. Quanto costa far riconoscere ed eseguire una decisione estera in Svizzera?

Per tale tipo di procedimento è vivamente consigliato rivolgersi ad un legale, trattandosi di materia che coinvolge il diritto internazionale. Pertanto, ai costi di giustizia, legati al valore del credito fatto valere, bisogna aggiungere i compensi di patrocinio in giudizio.
Quanto ai costi di giustizia, questi sono anticipati da parte del creditore, ma vengono poi posti dal giudice interamente a carico del debitore e quindi recuperati nella fase esecutiva vera e propria. Anche gli oneri legali vengono recuperati in parte, seppure in parte.
Ciò che più conta è che le chance di recupero del credito sono in Svizzera molto alte, come si evince dalla prassi e dalle considerazioni che precedono.

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

 

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

Riferimenti normativi:
Legge federale svizzera sull’esecuzione e sul fallimento
Codice processuale civile svizzero

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Il presente articolo è consultabile anche nelle seguenti lingue:

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recupero del credito in Svizzera

Il recupero del credito in Svizzera

Il recupero del credito in Svizzera

Chi ritiene di vantare un credito nei confronti di una persona, sia essa fisica o giuridica (società, enti, ecc.), può far valere il suo diritto in Svizzera attraverso una serie di strumenti molto efficienti che porta, il più delle volte – come si vedrà alla fine – ad un esito positivo del recupero.

 

1. La procedura: dalla domanda di esecuzione al pignoramento/fallimento

La procedura può essere avviata dal creditore sulla base di una sua mera richiesta, che avvia l’esecuzione e che non deve essere motivata. Il debitore che riceve l’intimazione di pagamento, chiamata “precetto esecutivo”, ha un termine di 10 giorni per interporre opposizione: anche in questo caso, non è tenuto a fornire una motivazione.

A fronte dell’opposizione, il creditore ha un anno di tempo per chiederne al giudice il rigetto. La procedura amministrativa prevede due strade:

  1. il creditore può avviare la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione se è in possesso di un titolo chiamato, appunto, di rigetto definitivo (art. 80 LEF). Si tratta delle decisioni giudiziarie esecutive e di tutti quei provvedimenti ad essa equiparati, come le transazioni giudiziali, i riconoscimenti di debito giudiziali, i documenti pubblici esecutivi, le decisioni delle autorità amministrative svizzere, ecc.
  2. il creditore può avviare, altresì, la procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione se è in possesso di un riconoscimento di debito del debitore constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (art. 82 LEF). In questo caso, il debitore può opporre unicamente quelle eccezioni che infirmano il riconoscimento del debito.

Se, invece, il creditore non è in possesso dei sopra descritti due tipi di documenti a sostegno del suo credito, deve avviare una causa giudiziaria secondo le norme ordinarie del codice processuale civile (CPC). Nella sentenza finale, il Giudice, nell’accogliere la domanda attorea, dichiarerà il rigetto definitivo dell’opposizione.

Una volta ottenuta la pronuncia di rigetto dell’opposizione, il creditore chiede all’ufficio di esecuzione di continuare l’esecuzione. La procedura è seguita interamente dall’Ufficio di esecuzione, se il debitore è una persona fisica, o dall’ufficio fallimenti, se il debitore è una persona giuridica o comunque iscritto a Registro di commercio. In quest’ultimo caso, sarà necessario che il fallimento venga prima deciso dal Pretore competente.

Salvo le particolarità delle due diverse procedure di esecuzione, queste si concluderanno con l’individuazione di alcuni o tutti i beni del debitore necessari per soddisfare il credito, con esito positivo o negativo a seconda del grado di solvibilità del debitore.

 

2. Quanto costa recuperare un credito?

Il creditore è tenuto ad anticipare i costi di esecuzione, che di volta in volta gli vengono richiesti dall’Ufficio di esecuzione e che sono parametrati al valore del suo credito (qui si possono verificare le tabelle dei costi di esecuzione). Parimenti è tenuto ad anticipare le spese processuali della procedura di rigetto. Il giudice del rigetto, se accoglie la domanda, porrà poi a carico del debitore l’integralità delle spese esecutive e giudiziarie anticipate dal creditore.

recupero del credito in SvizzeraLa procedura esecutiva presenta numerose insidie, specie se il debitore è soggetto che conosce il diritto, come generalmente capita per le società o che sono patrocinate da avvocati. L’ausilio di un legale è quindi fortemente consigliato.

I compensi dell’avvocato in Svizzera sono regolati in genere secondo il sistema della tariffa oraria, andando da un minimo di Fr. 200.-/h ad un massimo di Fr. 350.-/h, o anche di più se il credito è particolarmente elevato. L’avvocato e il cliente possono altresì concordare un compenso forfetario e anche un compenso a percentuale: in quest’ultimo caso, è sempre previsto un importo fisso minimo a cui si aggiunge una percentuale che, di regola, diminuisce all’aumentare del credito da azionare.

Il giudice dell’esecuzione può riconoscere in favore del creditore una indennità per ripetibili, ossia per le spese di patrocinio che deve affrontare. Si tratta di importi che, generalmente, coprono una parte degli importi effettivamente affrontati dal creditore per l’assistenza di un legale.

 

3. Quali sono le chance di un recupero positivo.

Salvo l’ordinario rischio di insolvenza di una persona o una società, le chance di esito positivo sono generalmente alte in Svizzera. Vi sono una serie di elementi che depongono in tal senso:

  • da un lato, l’intervento in fase esecutiva di un ufficio pubblico con pieni poteri di indagine su tutti i beni del debitore;
  • dall’altro, i tempi processuali fortemente competitivi (2/3 mesi nel caso di procedura amministrativa di rigetto, uno massimo due anni per una causa giudiziaria ordinaria);
  • ancora, l’applicazione severa da parte dei giudici del principio della soccombenza in causa (chi perde paga anche le spese della controparte)

Sono tutti elementi che spingono il debitore nella maggior parte dei casi a trovare un accordo con il creditore o, comunque, a pagare ciò che è dovuto al più tardi prima che intervenga il pignoramento o il fallimento.

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

Riferimenti normativi:
Legge federale svizzera sull’esecuzione e sul fallimento
Codice processuale civile svizzero

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