Si può essere licenziati in Svizzera per comportamenti assunti fuori dell’orario di lavoro?

Ci vogliono vent’anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se pensi a questo, farai le cose in modo diverso. (Warren Buffett)

Hanno destato scalpore i recentissimi fatti accaduti in Ticino, riguardanti una lavoratrice licenziata per aver condiviso in rete un video in cui esprimeva commenti offensivi verso la Svizzera e le forze di polizia elvetiche. I commenti della stampa e dei comuni cittadini in rete sono molteplici. In questa sede, lungi dall’esprimere in alcun modo una valutazione sul caso specifico, si intende piuttosto approfittare del fatto di cronaca per esporre i principi del diritto del lavoro svizzero in materia di licenziamento, con particolare riguardo ai comportamenti assunti dal dipendente al di fuori dell’orario di lavoro.

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Autodenuncia fiscale e scambio automatico di informazioni: indicazioni e alcuni suggerimenti

Nel contributo precedente si sono indicate le basi normative della denuncia esente da pena, detta anche semplicemente autodenuncia, cominciando a chiarire:

  • quali informazioni vengono scambiate automaticamente dagli Stati (quelle relative alle relazioni bancarie a vario titolo),
  • in che modo funziona lo strumento dell’autodenuncia,
  • chi può usufruire di tale istituto
  • ed in che modo vengono ricalcolate le imposte.

Per completare le informazioni necessarie al fine di valutare l’opportunità di procedere alla denuncia esente da pena, è ora necessario chiarire modalità e costi, insieme anche ad alcuni suggerimenti per evitare “spiacevoli imprevisti”.

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Autodenuncia fiscale e scambio automatico di informazioni: la guida completa per non sbagliare

Non pagare le tasse è peccato. Poterle pagare è miracolo
(M. Bochicchio)

Vi è da tempo un utile strumento a disposizione dei contribuenti svizzeri (domiciliati e non, cittadini e non) che – per qualsivoglia motivo – hanno omesso di dichiarare al fisco svizzero redditi o sostanze detenute all’estero.

La Svizzera prevede dal 2010 la possibilità per i contribuenti di denunciare in modo spontaneo redditi e sostanze detenute all’estero e non dichiarate nei 10 anni precedenti, godendo così della possibilità di evitare sanzioni di natura penale. Si parla in questo caso più propriamente di “denuncia esente da pena“, che è regolata dagli articoli 175 LIFD (legge federale sulle imposte dirette) 56 LAID (legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette) e 258 LT (legge tributaria ticinese). Continua a leggere

L’Italia può perseguire i domiciliati in Svizzera per le multe stradali? La risposta è no … ma anche sì

In un precedente contributo si sono descritte le regole di validità delle notifiche in Svizzera delle sanzioni al codice della strada rilevate in Italia. In quella sede, in particolare, si sono indicate le norme cui gli Enti pubblici italiani sono tenuti a rispettare e, al contempo, si sono descritti gli strumenti che il diritto italiano offre ai domiciliati all’estero per contrastare la violazione delle medesime norme.

Tuttavia, date per assodate le regole di validità delle notifiche verso l’estero, molto più spesso viene richiesta la consulenza del nostro studio in merito alla possibilità giuridica che gli enti pubblici italiani procedano direttamente in Svizzera – e secondo gli strumenti esecutivi elvetici – con l’incasso delle sanzioni divenute esecutive.

La risposta, come anticipa il titolo, è no per un verso e sì per un altro. Vediamo meglio come stanno le cose.

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