L’esecuzione di un titolo italiano in Svizzera e viceversa: la convenzione di Lugano

L’esecuzione di un titolo italiano in Svizzera e viceversa: la convenzione di Lugano

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Negli articoli precedenti si è esaminato, in modo sommario e puramente descrittivo, il recupero del credito in Italia ed in Svizzera, delineando similarità e differenze, ponendo l’accento su quanto prevede la normativa e quali siano le procedure da seguire.

1. Come portare ad esecuzione un titolo giudiziario estero in Svizzera

In questa sede si affronterà la seguente questione: un creditore in possesso di un titolo esecutivo conseguito in Italia o in Svizzera, come può portarlo in esecuzione rispettivamente in Svizzera o in Italia? Si tratta di una questione specificatamente di diritto transfrontaliero, che è regolata – tra le altre norme – dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, meglio nota come la Convenzione di Lugano, stipulata nella nota città ticinese il 30 ottobre 2007.

Tale convenzione ha visto la partecipazione di tutti gli stati dell’UE e dell’AELS, quindi, nello specifico, dell’Italia e della Svizzera. La stessa è stata ratificata sia in Svizzera che in Italia.

 

2. La Convenzione di Lugano del 2007

La Convenzione di Lugano del 2007 (che ha aggiornato, sostituendola, l’omonima convenzione del 1988) si applica alle materie civili e commerciali, con esclusione di alcune materie, riferibili per lo più a diritti della personalità, familiari, fallimentari, ecc. Riguarda, inoltre, le sole “decisioni” assunte dagli organi giurisdizionali.

Il creditore in possesso di una decisione giudiziaria esecutiva, quindi, deve prima ottenere una dichiarazione di esecutività del provvedimento da parte dell’Organo giurisdizionale che lo ha emesso. Una volta in possesso di tale dichiarazione, il creditore deve che lo Stato estero dichiari l’esecutività della decisione nel proprio Stato: tale procedura (detta di exequatur) è snella, poiché il Giudice estero non deve entrare nel merito della decisione, ma unicamente verificare che vi siano tutti i requisiti formali di riconoscibilità previsti dalla Convenzione di Lugano.

In particolare, la decisione dello Stato estero potrà essere riconosciuta se

– (requisito positivo) vengono rispettati i requisiti formali previsti nella Convenzione (ad es., presenza della dichiarazione di esecutività, autenticità della copia della decisione, ecc.),

– e se (requisito negativo) se non vengono riscontrate violazioni gravi (ad es., contrarietà della decisione all’ordine pubblico dello Stato riconoscente, mancata garanzia di adeguato contraddittorio nel giudizio dello Stato estero, contrarietà della decisione ad altra emessa e definitiva, ecc.).

La decisione estera viene riconosciuta esecutiva dal Giudice a ciò delegato (in Svizzera la Pretura distrettuale, in Italia la Corte di Appello). Una volta dichiarato l’exequatur, la decisione estera viene parificata a tutti gli effetti ad una decisione giudiziaria interna dello Stato “ospitante” e, quindi, soggetta alla normativa di quest’ultimo in materia di esecuzione di un titolo esecutivo: in Italia il codice di procedura civile (CPC), in Svizzera la legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).

 

3. Il sequestro e i provvedimenti cautelari

Durante la procedura di exequatur, dunque nelle more della procedura volta al riconoscimento dell’esecutività di una decisione straniera nel proprio Stato, il creditore può chiedere l’emissione dei provvedimenti cautelari, di tipo conservativo, nel rispetto della normativa interna allo Stato presso cui deve essere riconosciuta la decisione straniera.

A tal riguardo, bisogna segnalare una particolarità nell’esecuzione in Svizzera delle decisioni estere, riconosciute ai sensi della Convenzione di Lugano. La legislazione svizzera prevede un’autonoma causa di sequestro nella LEF (legge sull’esecuzione e sul fallimento) legata unicamente all’essere il creditore in possesso di una decisione per l’appunto riconosciuta ai sensi della Convenzione di Lugano. Dunque, il credito che ha ottenuto una decisione di exequatur in Svizzera, può direttamente procedere con sequestro contro il debitore ivi domiciliato, a prescindere dalle motivazioni di periculum in mora e di fumus boni iuris ordinariamente richiesti.

Si tratta di uno strumento di sicura efficacia nel recupero del credito in Svizzera, poiché permette al creditore di ottenere, in poco tempo e senza eccessive formalità, un immediato strumento coercitivo di particolare forza contro il debitore domiciliato all’estero.

 

4. Quanto costa far riconoscere ed eseguire una decisione estera in Svizzera?

Per tale tipo di procedimento è vivamente consigliato rivolgersi ad un legale, trattandosi di materia che coinvolge il diritto internazionale. Pertanto, ai costi di giustizia, legati al valore del credito fatto valere, bisogna aggiungere i compensi di patrocinio in giudizio.

Quanto ai costi di giustizia, questi sono anticipati da parte del creditore, ma vengono poi posti dal giudice interamente a carico del debitore e quindi recuperati nella fase esecutiva vera e propria. Gli onorari vengono recuperati solo in parte.

Ciò che più conta è che le chance di recupero del credito sono in Svizzera molto alte, come si evince dalla prassi e dalle considerazioni che precedono.

Avv. Marco Ciamei
(© diritti riservati)

Riferimenti normativi:
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
Codice di procedura civile italiano
Legge federale svizzera sull’esecuzione e sul fallimento

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato per ogni necessità in merito.

 

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