Il recupero del credito in Svizzera

 

 

Anche in Svizzera, come in Italia (cfr. articolo precedente), per poter richiedere l’esecuzione pubblica di un credito è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo.

Tuttavia, a differenza che in Italia, l’azione esecutiva vera e propria può essere avviata dal creditore sulla base di una sua mera richiesta. Il creditore, in particolare, compilando un formulario approvato dal Cantone può fare domanda di esecuzione nei confronti del debitore. Tale domanda va indirizzata all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) del distretto in cui ha domicilio il debitore (o sede, se è una persona giuridica). La domanda di esecuzione interrompe la prescrizione e obbliga l’UEF a far spiccare il precetto esecutivo contro il debitore.

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