Diritto del Lavoro Svizzero Studio Ciamei

Il diritto del lavoro svizzero secondo l’ottica del lavoratore – Il licenziamento

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti”

(Art. 335 Codice delle obbligazioni svizzero)

 

Come si è avuto modo di anticipare nel primo appuntamento (clicca qui) di questa serie di contributi sul diritto del lavoro svizzero, quest’ultimo è di natura liberale in quanto prevede la pari libertà di conclusione del rapporto da parte di entrambe le parti contrattuali.

Più nello specifico, in realtà, come ogni normativa giuslavoristica moderna, sono previste tutta una serie di tutele specifiche affinché il lavoratore – incontestabilmente parte debole del rapporto – non subisca un licenziamento ingiustificato ed eccessivamente limitativo dei propri diritti e della propria condizione economica.

Esamineremo, quindi, d’ora in avanti i vari tipi di “disdetta” (così è chiamata in Svizzera la comunicazione di conclusione del rapporto di lavoro), individuando di volta in volta i punti di maggiore interesse perché il lavoratore possa tutelarsi di fronte a comportamenti non coerenti con la legge.

Si tenga sempre presente, ad ogni modo, che in tale materia spesso, se non quasi sempre, i CNL ed i CCL prevedono discipline speciali. È buona norma, quindi, verificare sempre i rispettivi documenti (rinvenibili qui e qui).


LA DISDETTA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La disdetta nel lavoro in prova (art. 335b CO)diritto del lavoro svizzero studio ciamei lugano

Durante il periodo di prova è prevista una libertà assoluta di recedere, essendo propria della natura di tale forma lavorativa quella di garantire ad entrambe le parti un breve tempo di reciproca conoscenza e di verifica di compatibilità.

La disdetta può essere data in ogni momento, ma comunque deve pervenire alla controparte prima dello scadere del periodo di prova stabilito (in genere 1 mese, spesso di 3 mesi). Il termine di disdetta è di 7 giorni, naturali e non lavorativi e può essere data per qualsiasi giorno, salvo disposizione contraria.

Sulla disciplina del periodo di prova si rimanda al precedente contributo.


2. La disdetta nel lavoro a tempo determinato (art. 334 CO)

Il rapporto di lavoro in cui sia fissata un limite temporale certo cessa automaticamente allo spirare del termine concordato, senza la necessita di una disdetta (art. 334 cpv. 1 CO).

Se, invece, il rapporto di lavoro prosegue oltre il termine concordato, si trasforma a tempo indeterminato: le parti, tuttavia, possono concordare di proseguire con un nuovo contratto a termine. Tuttavia, la ripetizione ingiustificata di contratti a termine è vietata, specie se rende evidente la volontà di aggirare le norme a tutela del lavoratore (o le norme fiscali). Ciò può essere provato, ad esempio, se non ci sono motivi obiettivi per il nuovo termine.

In Svizzera è possibile concludere un contratto di lavoro persino con un termine superiore a 10 anni. Superato tale termine, però, il rapporto diventa liberamente recedibile con preavviso di 6 mesi (art. 334 cpv. 3 CO).


3. La disdetta nel lavoro a tempo indeterminato

Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, come si è detto, vale la regola della disdetta libera: entrambe le parti possono comunicare la disdetta, dovendo rispettare i termini previsti dalla legge.

a. La disdetta ordinaria (art. 335a CO)

L’art. 335a CO prevede i seguenti termini di disdetta:

  • 1 mese dopo il periodo di prova nel 1° anno di servizio
  • 2 mesi dal 2° al 9° anno di servizio incluso
  • 3 mesi dal 10° anno di servizio

La disdetta va data sempre per la fine di un mese. I termini di disdetta possono essere modificati mediante accordo scritto, o mediante contrattazione nei CNL e CCL. Il termine minimo di 1 mese, però, ha natura imperativa e non può essere modificato se non mediante CCL.

Bisogna fare attenzione al fatto che la disdetta è atto che ha natura ricettizia, ossia produce effetti solo nel momento in cui è portata a conoscenza della controparte. Questo significa che diventa molto importante la prova dell’avvenuta consegna della disdetta: nel caso di raccomandata, non fa fede la data di consegna all’ufficio postale, ma quella di consegna o, in caso di mancato ritiro al primo tentativo, del giorno successivo all’avviso in bucalettere (giurisprudenza del Tribunale federale) o della scadenza del termine di giacenlicenziamento diritto svizzero studio ciamei luganoza di 7 giorni (tesi minoritaria); nel caso di consegna a mani della disdetta, è importante farsi rilasciare una firma per ricevuta.

Il lavoratore può rifiutarsi di firmare la lettera di disdetta consegnata a mani, attendendo quindi la consegna mediante posta. Tuttavia, la prova della data di consegna (e della mancata accettazione) può essere data in giudizio anche mediante testimoni, se presenti.

b. La disdetta immediata (c.d. “licenziamento in tronco”, art. 337 CO)

Quando ricorrono cause gravi, ossia quando si verifichi una circostanza “che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto” (art. 337 cpv. 2 CO), entrambi le parti possono procedere con una disdetta immediata, che non comporta quindi il rispetto dei termini di disdetta. Si tratta di casi gravi, come ad es. la prolungata assenza ingiustificata dal posto del lavoro da parte del lavoratore, il mancato pagamento del salario da parte del datore di lavoro nonostante plurime diffide, un comportamento dannoso del lavoratore contro il datore di lavoro o i colleghi, ecc.

La causa grave è valutata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO): questo significa che la legge non disciplina i singoli casi, ma lascia al giudice (in Svizzera il Pretore) il compito di esaminare volta per volta i casi concreti: i gravi motivi, comunque, sono sempre interpretati restrittivamente dalla giurisprudenza. Va ricordato che la disdetta non è mai considerata giustificata se motivata da un calo di rendimento del lavoratore a causa di malattia.

La disdetta immediata non necessita di motivazione, ma quest’ultima deve essere comunque data per iscritto se richiesta dalla controparte (art. 337 cpv. 1 CO). È quindi sempre consigliabile reagire subito ad una disdetta immediata che si ritiene ingiusta chiedendo di ratificarne i motivi per iscritto.

Di fronte ad una disdetta immediata ingiustificata, la legge riconosce al lavoratore la possibilità di chiedere:

  • l’importo del salario che avrebbe dovuto ricevere nel rispetto dei termini di disdetta, detratto comunque quanto nel frattempo effettivamente ricevuto (ad esempio perché è stato assunto da altro datore di lavoro, o perché ha ricevuto un’indennità di disoccupazione, ecc.)
  • un’indennità, calcolata dal giudice in modo discrezionale in considerazione delle circostanze del caso concreto, con un limite massimo di 6 mensilità

Nella contestazione della disdetta è fondamentale (re)agire immediatamente e con documenti comprovabili (raccomandata, fax, testimoni, ecc.)


4. I rimedi contro la disdetta in violazione della legge

Si è avuto modo di precisare nel contributo precedente (clicca qui) che vi sono dei periodi in cui l’impossibilità della prestazione lavorativa da parte del lavoratore è giustificata dalla legge. In questi casi la disdetta non può essere utilmente data dal datore di lavoro e si parla di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO).

Si tratta delle disdette comunicate nei periodi in cui il lavoratore è assente perché:

  1. impegnato nel servizio militare
  2. in malattia o infortunio, per un termine massimo di 30 giorni nel 1° anno di servizio, di 90 giorni dal 2° anno al 5° anno compreso, di 180 giorni dal 6° anno in poi
  3. durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto
  4. durante un servizio di aiuto all’estero

La disdetta data nei periodi protetti è radicalmente nulla (art. 336c cpv. 2 CO).

Si parla invece di disdetta abusiva quando si utilizza lo strumento della disdetta in aperta violazione della buona fede contrattuale, principio fondamentale nel diritto svizzero. Le condizioni sono disciplinate dall’art. 336 CO e, tra queste, particolare rilievo hanno le motivazioni inerenti la personalità del lavoratore (disdetta discriminatoria), l’esercizio di diritti costituzionali o di pretese in buona fede della controparte (disdetta ritorsiva) o ancora l’appartenenza/non appartenenza del lavoratore a un’associazione sindacale (disdetta sindacale), ecc.

Importante.

La disdetta abusiva deve essere contestata per iscritto ed immediatamente o al più tardi entro il termine legale di disdetta. Il destinatario può far valere il diritto ad un’indennità, ma solo “mediante azione” (causa in Pretura) entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.


5. Le dimissioni.

La disdetta del lavoratore è anche chiamata “dimissioni”. Si tratta di una modalità di conclusione del rapporto di lavoro che deve essere valutata con molta attenzione e responsabilità, poiché determina una serie di rischi in capo al lavoratore.

In particolare, vi sono dei rischi assicurativi legati al fatto che, in caso di dimissioni, si presume che il lavoratore scelga liberamente di concludere il lavoro. Evidenti le conseguenze in tema di assicurazione contro la disoccupazione (l’ente non riconosce il diritto perché considera la disoccupazione causata dal lavoratore), di assicurazione contro l’invalidità (dovendo in questo caso il lavoratore provare di aver concluso il lavoro in condizioni di salute), di previdenza professionale (che non riconoscerà il periodo intermedio come coperto), ecc.

Le dimissioni sono generalmente sconsigliate, almeno se e sino a quando non si ha la certezza di un ulteriore posto di lavoro.


Il prossimo contributo affronterà la disciplina del diritto del lavoro svizzero questa volta secondo l’ottica del datore di lavoro: verrà pubblicato il prossimo lunedì 8 febbraio.

Avv. Marco Ciamei
( © diritti riservati )

Riferimenti normativi e link di interesse:

Codice delle obbligazioni svizzero, CO
Legge sul lavoro, LL
Ordinanza sul lavoro, OLL
Sito istituzionale SECO

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Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

322 commenti
Commenti più recenti »
  1. Emiddio
    Emiddio dice:

    Ciao io vorrei chiedere alcune cose…..sono stato licenziato ma mi manca un mese per prendere la disoccupazione…..io ho saputo che posso fare il sociale per un mese Ke mi fa raggiungere la disoccupazione…..posso sapere se è possibile o no?

    Rispondi
      • Emiddio
        Emiddio dice:

        Io so che in svizzera oltre alla possibilità di avere una disoccupazione e possibile avere anche il sociale….cioè Ke lo stato svizzero ti paga l’assicurazione malattia una parte dell’affitto di casa e in più ti dà anche una somma in denaro…..è vero o no?

        Rispondi
      • Bruna
        Bruna dice:

        Buona sera avv.ciamei, ho bisogno del suo aiuto ,a gennaio 2016 mi è stato comunicato il licenziamento ma inizio febbraio ho saputo di essere incinta,ho lavorato fino il 5 marzo poi per motivi psicologici dovuti alle accuse e offese riguardo la gravidanza dal mio chef sono stata in malattia,durante la gravidanza mi è stata riscontrata una Grav a rischio e pertanto la malattia prosegue fino ad oggi … io dopo una lunga battaglia vengo pagata l’80% dall’assicurazione del lavoro. Ora il 18 ott avrò il parto cesareo ma ho saputo che il mio schef vuole esentarsi a pagare la Mutterschaft…come funziona? Io in un modo o nell’altro ho il diritto di percepire la maternità pagata? E per quanto tempo visto che sono in malattia? E leggendo vari siti noto chè loro possono licenziare solo al termine della maternità e nn prima e quindi dovrei poi lavorare l ultimo mese dopo la maternità? Grazie mille X la sua attenzione

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Gentile signora,

          innanzitutto la prego di voler gradire i miei più sinceri auguri per la sua gravidanza e per il prossimo parto.

          Durante tutto il periodo della gravidanza e per 14 settimane (98 giorni) dopo il parto lei non può essere licenziata, in nessun caso. Quanto invece al pagamento dell’indennità di maternità, questa è dovuta solo sino ad un certo periodo, che dipende dalla durata del suo rapporto di lavoro pregresso.
          Le segnalo questo link dove potrà scaricare un opuscolo informativo sui suoi diritti (guardi in particolare, alle FAQ, la domanda n. 14):
          https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/mutterschaft-_-schutz-der-arbeitnehmerinnen.html

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
          • Bruna
            Bruna dice:

            Buona sera avv Ciamei, grazie infinite per la sua risposta. La maternità mi viene pagata dalla SVA per 14 settimane, il 23 gennaio dovrei ricominciare a lavorare ma dopo tutto quello che è successo non credo che sia il caso, e vorrei dare il licenziamento certificando tutto con un Bereich del medico io devo attenermi obbligatoriamente ai 30 giorni di preavviso? Del tipo posso mandarlo già ora? Oppure posso licenziarmi in tronco a fine maternità? Perché avendo una giustificazione medica dove attesta che non è il caso avere contatti di lavoro con. Queste persone per una questione psicologica io potrei aderire alla RAV con una gratificazione valida( mobbing)grazie per la sua attenzione.

          • Bruna
            Bruna dice:

            Avv ciamei vorrei un consiglio da lei, sono in maternità fino il 22 gennaio dopodiché dovrei riprendere il mio posto di lavoro,dal 1sett 2016 parte il mio contratto lavorativo io dopo le ingiustizie subite da quando ho comunicato la gravidanza a fine febbraio e dopo aver combattuto con un legale per avere i miei diritti e farmi ritirare il licenziamento datomi a gennaio per fine febbraio ora non mi sento di avere più contatti con loro…se io ora (dicembre) invio il mio licenziamento per fine gennaio quindi con un mese di preavviso ho il diritto di percepire la mia maternità? Riguardo la disoccupazione ho una certificazione medica che sconsiglia per una questione psicologica di non rientrare a lavoro.grazie infinite per la sua attenzione cordiali saluti

      • Emilio
        Emilio dice:

        Salve mi sono licenziato io fine gennaio per fine marzo, adesso sono sotto infortunio la mia domanda non potenti lavorare adesso a causa del mio infortunio avendo dato io le dimissioni devo recuperare questi giorni oppure no?

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Egregio signore,

          poiché ha dato lei la disdetta dal contratto di lavoro, l’infortunio intervenuto successivamente non sospende i termini. Il rapporto di lavoro si concluderà a fine marzo.

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
    • Vincenzo Di matteo
      Vincenzo Di matteo dice:

      Sono stato licenziato per mancanza lavoro con preavviso di 2 mesi poi ho fatto 2 giorni di festa avvisando ho avuto un licenziamento immediato posso richiedere la raf

      Rispondi
      • Avv Marco Ciamei
        Avv Marco Ciamei dice:

        Egregio signore,

        per richiedere le indennità di disoccupazione deve soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Contatti il competente ufficio del luogo in cui vive o lavora.

        Un cordiale saluto.
        Avv. Marco Ciamei

        Rispondi
  2. Carmelo Canino
    Carmelo Canino dice:

    Buona Sera
    quanto tempo devo aspettare che la mia compagnia Svizzera mi invii il contratto?
    sono quasi due anni che percepisco uno stipendio dalla svizzera però ad ora non mi è stato inviato nessun contratto.

    saluti Carmelo

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Salve signor Canino.

      L’art. 330b CO (codice delle obbligazioni svizzero) impone al datore di lavoro di dare al lavoratore, entro un mese dall’assunzione e per iscritto, le informazioni essenziali del rapporto di lavoro, se quest’ultimo ha durata indeterminata o comunque superiore ad un mese.
      Faccia quindi richiesta del contratto prima in modo informale e poi, se non riceve risposta, tramite lettera raccomandata.

      Qualora non dovesse ricevere ancora una risposta, potrebbe celarsi qualche irregolarità e le consiglio di rivolgersi ad un legale per tutelare i suoi diritti.

      Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore richiesta, saluto cordialmente.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  3. Roberta
    Roberta dice:

    Buonasera,

    Il mio datore di lavoro mi ha proposto di cambiare il nostro contratto di lavoro, da indeterminato al 60%, a pagamento ad ore, perché gli incassi dell’attività non sono sufficienti a coprire tutte le spese.

    Potrebbe il datore di lavoro assumere un altro dipendente con contratto a tempo indeterminato, o avrebbe dovuto proporrmi prima una riduzione di ore, per esempio, dal 60% al 40%?

    Grazie

    Io

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buonasera Roberta.

      Non sono sicuro di aver compreso bene la domanda.
      Forse intendeva chiedermi se il datore di lavoro può assumere nuovo personale dopo che le ha ridotto il lavoro adducendo motivazioni economiche di azienda. In questo caso, oltre a ricordarle che la proposta di modifica deve essere comunque da lei accettata, posso dirle che il comportamento del datore di lavoro non è corretto.

      Mi faccia sapere se ho risposto alla sua domanda. In caso contrario, provi a riformularla.
      Un cordiale saluto.

      Rispondi
  4. Emilia
    Emilia dice:

    Buongiorno, vorrei lasciare il lavoro ma ho un contratto a tempo determinato. Come posso fare visto che la legge non prevede questa possibilità? Qual è la giusta causa che può portare ad una interruzione volontaria del lavoro da parte del lavoratore?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno a lei Emilia.

      Durante il rapporto di lavoro a tempo determinato non è di principio possibile notificare una disdetta e ciò vale per entrambe le parti. La disdetta straordinaria (=immediata) è sempre possibile, ma deve essere retta dalle condizioni (molto severe) indicate dall’art. 337 CO, esposte nell’articolo.

      Le consiglio di discutere una conclusione consensuale del contratto con il suo datore di lavoro, essendo anche nel suo interesse non avere un dipendente scontento del lavoro, quindi improduttivo. Non deve essere difficile ottenere questo risultato, specie se lei propone un adeguato termine in cui garantisce comunque il lavoro.

      Rimango a disposizione, un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  5. Giuseppe
    Giuseppe dice:

    Salve, sono stato licenziato dopo quasi 26 anni di ininterrotto servizio in un’azienda in Ticino. La motivazione è di prestazione insufficiente. Da parte mia trovo ingiustificata tale ragione poichè ricopro il nuovo ruolo da due anni e mezzo ed ho avuto nel 2014 e nel 2015 una buona valutazione. Da inizio 2016 sono succeduti due nuovi responsabili che hanno da ridire sulla mia prestazione. Verso fine ottobre l’azienda ha deciso di rescindere il contratto di lavoro. Altre 35 persone sono state licenziate nelle ultime settimane. Cosa consiglia di fare? Grazie e cordiali saluti

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Salve Giuseppe,

      mi spiace per la sua situazione. Purtroppo il diritto del lavoro svizzero non prevede, a differenza di altri Ordinamenti (ad esempio quello italiano), il dovere del datore di lavoro di giustificare la disdetta ordinaria dal rapporto di lavoro. La sua azienda, quindi, ha di principio il diritto di licenziarla, avendo piuttosto lei il diritto di vedersi garantito il giusto termine di disdetta: in particolare, se lavora da 26 anni, ha diritto ad almeno 3 mesi, salvo diverso disposto dei CCL o CNL.

      Tenga conto, però, che l’art. 339b CO prevede che, “se il rapporto di lavoro di un lavoratore avente almeno 50 anni di età cessa dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un’indennità di partenza”. Da ciò che mi ha scritto, lei potrebbe avere i requisiti per chiedere l’indennità di partenza al suo datore di lavoro.

      Da ultimo, la disdetta da parte del datore di lavoro le permette di usufruire delle prestazioni della disoccupazione.

      Augurandole ogni fortuna, un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  6. marco
    marco dice:

    Buongiorno, io ho un contratto che prevede 2 mesi per i termini di disdetta,ora vorrei sapere a cosa andrei in contro se dessi un preavviso di un solo mese.La ringrazio per l’ att.ne distinti saluti Marco

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Salve Marco,

      nel dare la disdetta lei, come il datore di lavoro, è tenuto a rispettare il termine previsto dalla legge o dal contratto. In caso contrario, potrebbe esporsi alla richiesta di risarcimento danni da parte del datore di lavoro, richiesta che comunque dovrebbe essere provata.

      Nel suo caso, lei potrebbe proporre al datore di lavoro una disdetta di un mese, rinunciando alla retribuzione per il restante mese, ottenendo così entrambi un reciproco vantaggio.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Azzarito Caterina
        Azzarito Caterina dice:

        Buongiorno, anch’io ho un contratto che prevedono 4 mesi di disdetta, ma visto i tempi certamente non voglio perdere l’occasione di un posto interessante per la lunga attesa dei mesi da rispettare. Pertanto cosa mi consiglia, avevo pensato di scrivere nella lettera delle mie dimissioni di trovare una soluzione bonaria, quindi dando solo 1 o 2 mesi al massimo e lasciarmi libera rinunciando ad ogni retribuzione successiva.
        Potrebbero richiedermi risarcimento danni ma di quanto? delle 2 mensilità restanti?
        grazie mille Caterina

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Gentile signora Azzarito,

          per contratto e per legge lei è tenuta a prestare la propria attività lavorativa per 4 mesi dalla disdetta (tenendo presente che la disdetta produce i suoi effetti a partire dalla fine del mese in cui è data). Nel caso non rispettasse tale termine, la società può trattenere il salario relativo al lavoro non svolto e chiedere il risarcimento dei danni connessi all’impossibilità di sostituirla.

          Le suggerisco di affrontare la questione de visu con il suo datore di lavoro, trovando un accordo (il non doverle riconoscere uno stipendio per una o più mensilità sarà certamente un buon strumento di mediazione).

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
      • Stefano
        Stefano dice:

        Salve,
        ho un contratto da frontaliere a tempo indeterminato, sottoscritto nel dicembre 2014. Ho deciso di rassegnare le dimissioni in quanto sono stato selezionato per un posto pubblico. La visita è fissata per metà aprile. Non c’è però la possibilità di dare il preavviso (probabilmente neanche uno dei due mesi previsti dal contratto) in quanto dopo l’eventuale idoneità, l’assunzione sarebbe quasi immediata. Al momento quindi non ho realmente in mano un nuovo posto di lavoro (anche se molto probabile). Come mi dovrei muovere? Quali rischi corro se non osservo il periodo di preavviso?
        Grazie e saluti.

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Gentile Stefano,

          i rischi di una disdetta senza il rispetto dei termini di legge o contratto sono indicati nell’articolo. In pratica, se il suo posto è fungibile (cioè può essere facilmente sostituito) i rischi sono bassi. Discorso diverso se, effettivamente, le sue dimissioni mettono in difficoltà il datore di lavoro a sostituirla.

          Se la sua situazione ricade nel primo caso, potrebbe concordare con il datore di lavoro le modalità di disdetta (ad es. una disdetta sottoposta a condizione che venga assunto, con esonero dal prestare il lavoro e sua rinuncia al pagamento dello stipendio dopo l’eventuale assunzione). Se invece non può parlarne con il datore di lavoro, non è facile dare una risposta, probabilmente le conviene dare già ora disdetta che inizia a decorrere dal 01/04.

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
      • Domenico
        Domenico dice:

        Buona sera ..volevo sapere…io sono stato assunto a tempo indeterminato con tre mesi di prova ..mi hanno comunicato il ricenziamento dopo due mesi con 7 giorni di preavviso ..ora al secondo giorno mi sono fatto male al crociato del ginocchio .ho diritto all’infortunio ?

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Buongiorno Domenico,

          se lei ha subìto un infortunio durante il periodo lavorativo deve comunicarlo al datore di lavoro che è obbligato ad aprire il relativo incarto, segnalando all’ente assicurativo.

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
          • kjefser
            kjefser dice:

            bunasere chiedo scusa che disturbo a questa ora ma vorrei sapere per legge quando giorni serve per essere licenziato dal datore di lavoro perché il lavoro che top fascio e pagato Pogo e sopratutto non mi page ne ferie e ne tredicesima e per questo che vorrei andare via da questa azienda pero non so come funziona che e 18 messi che sto in svizzera e non conosco bene la legge grazie e ti auguro una buona serata

          • Avv Marco Ciamei
            Avv Marco Ciamei dice:

            Buongiorno,

            se ho compreso bene la domanda, quando riceve la disdetta dal rapporto di lavoro ha diritto al rispetto di un termine di preavviso, che varia da un mese per il primo anno di lavoro a due mesi dal secondo anno in poi, ecc. A conclusione del rapporto dovranno corrisponderle tutte le voci eventualmente sino ad ora non pagate, precisando però che la tredicesima le è dovuta solo se è prevista dal contratto o dai contratti collettivi.

            Un cordiale saluto.
            Avv. Marco Ciamei

  7. pietro
    pietro dice:

    Salve dottor Ciamei, le spiego la mia difficile situazione; faccio il cuoco sono stato espressamente chiamato a lavorare in svizzera dall italia (sono di treviso) lo scorso gennaio ed accettai sicuro delle situazioni dichiaratemi come ad esempio un permesso di soggiorno B immediato che ho ricevuto da breve perché il mio “astuto” titolare pensando di tenermi un pò in gabbia con la paura di perdermi dopo che mi accorsi la persona falsa si mostro all inizio a livello economico e soprattutto ruolo in cicina,mi fece quello L, forse x prendere tempo e di farmi cedere alla tentazione di cercarmi un altro lavoro, ovviamente piu difficile da ottenere se con permesso L. Non ho potuto dimenticare tutto ciò ed ora che finalmente ho il mio permesso vorrei dedicarmi dove più mi spetta se possibile. Avrei intenzione di licenziarmi con disdetta immediata senza far passare il tempo necessario ( nel mio caso sarebbe 1 mese altrimenti). quanto ci perdo economicamente e legalmente? può aiutarmi, grazie.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Pietro,

      se lei dà disdetta immediata senza motivo grave, come sembra da ciò che mi scrive, ai sensi dell’art. 337d CO il suo datore di lavoro può dedurre automaticamente un quarto della paga dalla sua ultima busta paga e può chiedere il risarcimento dei danni che sia capace di dimostrare (in genere, mancate consegne, ritardi verso fornitori, costi per la ricerca di un sostituto, ecc.).

      Rimango a disposizione, un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  8. Salvo
    Salvo dice:

    Salve,

    Vorrei una informazione. Sto Lavorando in Cantone dei Grigioni con un contrato a tempo determinato,in qui valle una periodo di prova di 21 giorni. Comunque non mi trovo bene e vorrei sapere in caso di dimissioni quanti giorni di preavisso ci servono?
    Nel Contrato e scritto che durrante in periodo di prova si puo disdire con un preavisso di 3 giorni. ma poi?
    IN generalle e scritto che questo tipo di contratto si puo disdire.
    IN caso di dimissioni c’e il rischio di perdita dello stipendio?
    Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signor Salvo,

      nel suo caso può dare disdetta con un preavviso di 3 giorni, scaduti i quali è libero di non prestare l’attività lavorativa e cercare altro impiego. A partire dalla scadenza del termine di disdetta non riceverà il salario. Non vi dovrebbero essere altre conseguenze.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  9. Carmine
    Carmine dice:

    Salve gentile avv. Marco Ciamei,
    sono arrivato a Sion a febbraio dall’Italia, e ho lavorato con un contratto a tempo determinato di 6 mesi fino a settembre. Dopodiché mi sono iscritto alla disoccupazione (poiché il lavoro era calato e su consiglio dello stesso datore di lavoro) che mi spettava avendo portato l’attestazione degli ultimi due anni di contribuzione in Italia.
    Adesso mi hanno proposto un contratto a tempo indeterminato a partire dal primo gennaio 2017. Avendo già accettato il nuovo contratto cosa succede se dovessi decidere di licenziarmi nel primo anno? mi spetterebbe ancora la disoccupazione? e se mi licenzio dopo il primo anno?
    Esiste una tutela nel caso di dimissioni ( per es la condotta del datore di lavoro espressa nel poco rispetto verso i propri dipendenti, lo stress eccessivo causato dal troppo carico di lavoro e ore in più non pagate ne dichiarate) ?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signor Carmine,

      per richiedere le indennità di disoccupazione deve sempre adempiere, al momento della domanda, ai requisiti previsti dalla legge, in particolare l’aver accumulato un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi negli ultimi due anni. Il diritto alle indennità di disoccupazione, inoltre, dipende dalla “perdita” del lavoro, nozione in contrasto con l’istituto delle dimissioni, a meno che queste non siano determinate da colpa del datore di lavoro: ma in quest’ultimo caso l’onere della prova è a suo carico ed è in genere non agevole dimostrarne il fondamento.

      Sperando di avere risposto al suo quesito, porgo un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Denis
        Denis dice:

        Gentile Avvocato ho dovuto dare le dimissioni per giusta causa i quanto il mio datore di lavoro mi ha pagato solo una parte di stipendio dopo essersi intascato i soldi del Suva.
        Ho documenti che lo provano e ho avviato un istanza di recupero crediti.
        Avendo lavorato un anno continuo in Svizzera , a fronte delle dimissioni per giusta causa ho diritto all indennità di disoccupazione?

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Buongiorno,

          in linea teorica la disdetta per giusta causa dà diritto alle indennità di disoccupazione, ma nella prassi la situazione cambia se a decidere è l’ente svizzero o italiano, con regole ancora in parte diverse per i frontalieri. Le suggerisco, pertanto, di annunciarsi subito al suo ente competente e di chiedere loro informazioni sulla sua situazione.

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
  10. Ali
    Ali dice:

    Salve.
    In svizzera nel canton zurigo se un lavoratore con contratto di lavoro indeterminato riceve un licenziamento senza causa. Dove cé scritto solo che dopo un collocuio avvenuto insieme il lavoratore viene licenziato.
    Posso fare qualcosa? Cosa dice la legge?
    E entro quando devo agire?
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Ali,

      non sono a conoscenza delle peculiarità del Cantone Zurigo in materia di lavoro. Le norme inderogabili sono previste dal Codice delle Obbligazioni e dalle leggi sul lavoro: risposta alle sue domande le trova nell’articolo.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  11. Giulia
    Giulia dice:

    buon giorno gentile avv. Ciamei,
    avrei bisogno di maggiori delucidazioni in merito alla malattia durante il periodo di disdetta dal lavoro.
    Sono stata licenziata il 22.11 – termine di disdetta 2 mesi (conclusione del lavoro accordato dal datore di lavoro 31.01)
    durante la settimana del 14.12 mi sono ammalata, accumulando 7 giorni di malattia, giustificati.
    Vorrei capire come funziona in questi casi, per legge, da quanto ho capito, dovrei recuperare questi 7 giorni lavorativi e di conseguenza terminare il 07.02 il lavoro.
    Ma, sarò coperta da salario sino a fine mese ossia il 28.02 oppure no?

    nel mio contratto non viene definito nulla (appartengo alle categorie ” Dipendenti delle Agenzie di Viaggio”, nelle varie ricerche ho trovato scritto che questo dipenda da cosa viene definito nel contratto, ma, nel caso in cui non ci fosse nulla scritto, immagino necessario attenersi al principio generale (La disdetta va data sempre per la fine di un mese. I termini di disdetta possono essere modificati mediante accordo scritto, o mediante contrattazione nei CNL e CCL. Il termine minimo di 1 mese, però, ha natura imperativa e non può essere modificato se non mediante CCL)

    grazie mille per la disponibilità
    saluti cordiali

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora Giulia,

      la soluzione alla questione da lei sollevata non è univoca in Giurisprudenza e Dottrina. A mio avviso, poiché la disdetta le è stata notificata il 22.11, i due mesi sarebbero scaduti il 22.01, termine che per legge viene prorogato poi alla fine del mese. Il suo periodo di malattia di 7 giorni si va a sommare ai due mesi di disdetta, quindi dal 22.01 si arriva al 29.01, termine che viene prorogato sempre al 31.01. Riassumendo: il termine di disdetta originario, al 31.01, nel suo caso non cambia.

      Grazie per l’interessante quesito, spero di averle dato risposta.
      Un cordiale saluto.

      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  12. Elena Vicini
    Elena Vicini dice:

    Buongiorno, scrivo per conto di mio fratello, capo reparto presso una importante catena, licenziato oggi stesso con motivazione ‘riorganizzazione aziendale’. Anni di lavoro 28 consecutivi, mai una lettera di richiamo.
    3 mesi di stipendio pagati come da contratto.
    Mio fratello compirà i 50 anni quest’anno ad agosto, può fare richiesta dell’indennità di partenza?
    La ringrazio per la disponibilità.
    Cordialmente

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signora Vicini.

      Il diritto all’indennità di partenza ha una serie di condizioni per il suo riconoscimento, una delle quali è l’avere il lavoratore compiuto i 50 anni. Suo marito non ha ancora compiuto i 50 anni, per cui purtroppo non ha diritto all’indennità di partenza.

      Vi auguro di trovare una soluzione, eventualmente tramite i sindacati (appare evidente che l’hanno licenziato prima che compisse i 50 anni).
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  13. Laura
    Laura dice:

    Buonasera, lavoro da un anno con contratto di agenzia sul territorio italiano per un’azienda Svizzera, posso licenziarmi con effetto immediato senza rispettare i termini di preavviso (1 mese da contratto)rinunciando al fisso mensile o devo essere autorizzata dall’azienda?
    Grazie mille

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buonasera Laura.

      Come be precisato nell’articolo, in assenza di gravi motivi è tenuta a rispettare il termine di preavviso di legge o quello maggiore stabilito nel contratto. In caso contrario potrebbe incorrere in richieste risarcitorie.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  14. Tiziana
    Tiziana dice:

    Salve,chiedo per conto di mia sorella che lavora in svizzera, il 24/02 li è stato comunicato che, per motivi di poco lavoro sarebbe stata licenziata , è stata male e il medico li ha detto che ha un disturbo con ansia e depressione ( dorme poco piange di continuo…) nel frattempo il suo datore di lavoro ha messo gli altri dipendenti in cassa integrazione… preciso che lei ancora non ha firmato nulla, perchè lui voleva anche farle firmare la cassa integrazione, così da non doverle pagare il 100% dello stipendio…partendo dal presupposto che spero si riprenda e trovi la forza di riprendere, lei dopo il licenziamento è obbligata a dare quei 2 mesi? firmando la cassa integrazione, nel momento in cui trova un posto di lavoro ,cambia qualcosa? grazie anticipatamente…

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Tiziana,

      se il termine di disdetta è di 2 mesi, il datore di lavoro deve rispettarli.
      Non è tenuta a sottoscrivere la cassa integrazione, ma può rischiare così che l’azienda fallisca e poi non percepisca nulla.

      Solo un esame approfondito e specifico della situazione concreta può garantire una risposta più precisa. Saranno sicuramente intervenuti i sindacati, li contatti.

      Auguro a sua sorella ogni fortuna e salute.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  15. Manuel
    Manuel dice:

    Buona sera vorrei chiedere se nel tempo di prova 3 mesi senso in malattia il datore di lavoro può mandare la disdetta con 7 giorni di pre avviso

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Manuel,

      durante il periodo di prova entrambe le parti possono dare disdetta in qualsiasi momento con termine di 7 giorni. Durante il tempo di prova non vige la protezione del lavoratore dalla disdetta in tempo inopportuno, quindi la disdetta può essere data anche durante la malattia o l’iunfortunio del dipendente.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  16. Giuseppe
    Giuseppe dice:

    Salve,
    volevo chiederle un parere in merito al caso esposto di seguito.
    Un impiegato si ammala e si assenta dal lavoro per più di 3 mesi.
    La ditta a partire dal quarto mese, ossia dal 91° giorno di assenza continua, lo informa che percepisce solo l’80% del salario.
    Vorrei sapere cosa dice la legge in questo caso e cosa può fare l’impiegato che si ritrova con meno salario e con più costi legati alla malattia.

    Grazie mille e saluti cordiali
    Giuseppe

    Rispondi
  17. Andrea
    Andrea dice:

    Salve,

    vorrei disdire un contratto firmato frettolosamente che inizierà il 2 maggio 2017 senza incorrere nella disdetta abusiva.

    Posso quindi dare già una lettera di dimissioni rispettando il preavviso di un mese, che avranno effetto quindi alla fine del mese prossimo, ovvero il 31 maggio?

    Grazie,
    Andrea

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Andrea,

      può procedere con disdetta ordinaria rispettando il mese di preavviso.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Andrea
        Andrea dice:

        Invece in caso di mancato inizio (art 337d del CO), a quanto può ammontare il risarcimento richiesto? C’è un limite massimo? Nelle sue esperienze passate (se ne ha avute) che cifre sono state richieste?

        Grazie,

        Andrea

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Gentile Andrea,

          l’importo del risarcimento dipende dal tipo di lavoro, dall’importanza del ruolo e dei compiti del lavoratore assunto, dai rapporti con i terzi che vengono meno a seguito della disdetta anticipata, ecc.

          Nell’esperienza dello studio questa fattispecie è stata riscontrata una sola volta ed è stato contestato un danno suppletivo di alcune migliaia di franchi, dovuto a spese per la ricerca urgente di un nuovo dipendente: in quel caso, però, la richiesta non è stata accolta dal giudice (la prova del danno è molto rigorosa).

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
  18. fabio
    fabio dice:

    Buonasera,
    Sono dipendente da piu di due anni e sono in possesso del permesso B.
    Date le irrispettose condizioni lavorative ho intenzione di dimettermi.
    Vorrei chiederle se, nel caso in cui i titolari decidessero di non predere i 2 mesi di preavviso, sono tenuti a pagarmi il salario, anche nel caso di un mio rientro nel mio paese

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno Fabio,

      il datore di lavoro può esonerarla dal prestare attività lavorativa per il periodo di disdetta. In questo caso lei sarebbe libero di non presentarsi al lavoro, non di lavorare per altri; il datore di lavoro rimane obbligato a pagarle il salario.

      Ha fatto cenno alle “irrispettose condizioni lavorative”. Tenga presente che tale circostanza potrebbe giustificare una disdetta immediata da parte sua. Ciò deve essere analizzato in maniera seria e molto scrupolosa.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  19. Linda
    Linda dice:

    Buongiorno avvocato,
    Ho buone possibilita’ di ricevere un’offerta di lavoro in Svizzera (contratto a tempo indeterminato), in un ramo d’azienda che pero’ e’ appena stato ceduto ad una ditta tedesca. Temo quindi che ci sia un grosso rischio che la nuova ditta possa cancellare la mia posizione e disdire il contratto dopo qualche mese.
    Mi posso tutelare da questa eventualita’ in sede di stesura del contratto di lavoro? Avro’ diritto a qualche sussidio, se anche il rapporto di lavoro durasse meno di 12 mesi? Non ho mai lavorato ne’ risieduto in Svizzera, ma vorrei trasferirmi.
    Grazie,
    Linda

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Linda,

      in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, entrambe le parti possono dare disdetta senza obbligo di motivazione con il solo onere di rispettare il termine di disdetta legale o contrattuale. Nel suo caso, quindi, l’unico strumento di tutela ipotizzabile sarebbe quello di inserire in contratto l’obbligo per il datore di lavoro, in caso di cessione di azienda, di garantire il suo posto di lavoro. Ma, ripeto, nulla vieterà poi al nuovo datore di lavoro di dare disdetta nei termini di legge.

      Il diritto alle indennità di disoccupazione segue le regole generali, quindi possedere i requisiti di legge e, tra questi, l’avere un periodo contributivo superiore a 12 mesi precedenti la domanda.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  20. Lola
    Lola dice:

    Salve, ho un permesso L con scadenza del contratto a fine anno. Posso consegnare le lettere di dimissioni per cambio lavoro?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Lola,

      mi pare di capire che lei ha un contratto di lavoro a tempo determinato. Se è così, non può dare la disdetta prima della scadenza del termine, salvo gravi motivi o salvo non sia diversamente stabilito nel contratto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  21. Nunzio
    Nunzio dice:

    Salve avvocato lavoro in ticino da 10 anni sempre nella stessa ditta pavimentazioni stradali, da 6 anni faccio il capo cantiere occupandomi di tutto il necessario per far funzionare il cantiere ma sono sempre stato pagato con una paga molto inferiore; posso chiedere la differenza paga degli ultimi 5 anni? E poi da 2 anni lo stipendio arriva in 2 volte che non sono sempre gli stessi giorni ..posso chiedere la disdetta immediata pet giusta causa? Grazie Nunzio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Nunzio,

      lei ha il diritto di chiedere al suo datore di lavoro gli arretrati relativi alle differenze salariali, anche oltre i 5 anni precedenti. Inoltre, il suo datore di lavoro potrebbe rischiare sanzioni di tipo amministrativo, e non solo.
      Non paiono esserci gli estremi per una disdetta immediata. Lei può, però, diffidare il datore di lavoro a pagare quanto dovuto entro un termine ragionevole (ad es. 15 giorni) e, se questi non paga e non risponde, lei potrà dare disdetta immediata.

      Data la delicatezza di tali scelte (che potrebbero esporla a richieste di risarcimento se effettuate senza rispettare criteri molto severi), le suggerisco di rivolgersi ad un sindacato o ad un legale.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  22. Miriam
    Miriam dice:

    Buongiorno, oggi 29 maggio mi è stata consegnata la lettera di licenziamento con i 2mesi di preavviso che mi spettano (lavoro li da aprile2011).. quindi ultimo giorno di lavoro il 31luglio.. dato che nella lettera non c è scritta alcuna motivazione, potrò comunque chiedere la disoccupazione qualora entro quella data io nn abbia ancora trovato altro lavoro? O la motivazione è necessaria? Grazie mille per la risposta.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Miriam,

      a mio avviso non è necessaria la motivazione. Per ogni dubbio, comunque, la invito a contattare al più presto i competenti uffici cantonali, i quali forniscono ogni informazione sul punto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  23. Mersat
    Mersat dice:

    Buongiorno Avv Marco Ciamei.ho un contratto a tempo indeterminato lavoro da tre anni come Autista presso una ditta ho trovatto un altro lavoro e normalmente dovrei dare 2 mesi preaviso di dimissione.la mia domanda e dando le dimissioni dal 01.07.17 al 31.8.17 potrei andare in ferie dal 31.07.17 se vado in ferie durante le dimissioni che sucede dovrei recuperare quei giorni o pure? Grazie Saluti Ajruli

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno a lei.

      Sperando di aver compreso bene la sua domanda, lei deve dare disdetta indicando il termine dell’attività lavorativa nel rispetto dei due mesi (verifichi sul contratto che siano effettivamente 2 mesi), le eventuali ferie potrà goderle nel periodo di disdetta. Si ricordi che i due mesi cominciano a decorrere dalla fine del mese in cui notifica la disdetta.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  24. paola
    paola dice:

    Egregio avvocato Ciamei,
    lavoro da 18 mesi con un contratto a tempo determinato. Ho disdetto il mio rapporto di lavoro alla fine di maggio di quest’anno tramite lettera raccomandata. Per errore pensavo di dover dare 1 mese di disdetta, anzichè due, errore riportato sulla mia lettera di disdetta, dove scrivevo che avrei terminato il 30.06.2017.
    Il mio datore di lavoro mi ha comunicato che la mia lettera di disdetta ha un vizio di forma ed è considerata nulla. Nel frattempo ho firmato un nuovo contratto di lavoro con inizio il 01.07.2017, ma il mio datore di lavoro dice che non posso andare via perché ho un contratto con loro e dovrei inoltrare una nuova disdetta in questo mese, con un termine al 31.08. Inoltre gli ho anche chiesto di lasciarmi andare via e di procedere in termini di legge, ma dicono non sia possibile. La mia disdetta è davvero da considerarsi nulla? Come potrei svincolarmi dal mio posto di lavoro per non perdere quello nuovo visto che avrebbe anche un ruolo di rilevanza?
    La ringrazio se vorrà rispondermi.
    Cordiali saluti.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Paola,

      la sua disdetta non è nulla, piuttosto è pienamente valida: semplicemente il termine del rapporto di lavoro non sarà quello da lei indicato (30.06), bensì quello contrattualmente vigente (31.07). Dunque il suo datore di lavoro non potrà pretendere la prestazione lavorativa oltre tale ultimo termine, superato il quale lei potrà iniziare il nuovo lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  25. Giorgio
    Giorgio dice:

    Buongiorno Avvocato,
    Un impiegato quasi 60 anne che lavora presso un’azienda da oltre 17 anni e con alcuni seri problemi di salute benché non inabile al lavoro è in qualche modo protetto dal licenziamento in caso di acquisizione di una società (banca) da parte di un’altra?
    La ringrazio e la saluto cordialmente.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Giorgio,

      in caso di trasferimento dell’azienda a terzi, il rapporto di lavoro non subisce modificazioni ed il trasferimento stesso può incontrare l’opposizione del lavoratore. Quanto ai problemi di salute, la disdetta non è possibile solo se il lavoratore è in malattia e per un certo periodo che varia in base a diversi parametri. Il lavoratore, quando maturerà 20 anni di anzianità avrà diritto, in caso di disdetta, ad un’indennità di partenza.

      Spero di aver risposto alle sue domande.
      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  26. Lello
    Lello dice:

    Buon giorno Avv. Ciamei, finalmente ho trovato dove poter esporre la situazione nella quale versa la situazione della mia Signora.
    La mia compagna lavora nel comune di Lugano dal 2012, cinque anni, presso la lavanderia di un Hotel.
    A giugno resta incinta, comunicazione al datore di lavoro fatta con certificato ma nessun cambio di mansione equivalente: premetto che il lavoro della mia compagna consiste nel riempire lavatrici, asciugatrici industriali, uso detersivi, sollevare carichi spesso pesanti anche oltre i 20 kg, tutto questo lavoro svolto in posizione eretta e alla bisogna curva per sollevare i carichi. Aimè la gravidanza si interrompe con aborto spontaneo a fine settembre e raschiamento a ottobre. Quanto appena scritto a premessa di quanto vado a esporle ora: a gennaio con ogni felicità consentita la mia compagna è nuovamente in attesa. L’ansia di perdere il bimbo, visto la precedente esperienza negativa, è tanta. Si provvede con la comunicazione al datore di lavoro della nuova gravidanza. La dottoressa-ginecologa italiana prepara un certificato di inabilità al lavoro del 50% per iniziare. Il datore di lavoro la impiega al 50% e comunica alla sua assicurazione l’esistenza di questo certificato. Ora, l’assicurazione convoca la mia compagna per una visita di controllo a Locarno e l’assicurazione sui risultati della visita (una mera visita ginecologica che non ha considerato per nulla la tipologia id carico di lavoro alla quale la mia compagna si sottopone tutti i giorni) dice che “non paga prestazioni”. Pertanto, ora il datore di lavoro, trascorsi 60 gg al 50%, dice che non le paga più nulla e la lascia a casa al 50% non pagandola per l’altro 50% (congedo non retribuito???). Ora, quasi al settimo mese di gravidanza, a lavoro al 50%, la mia compagna vorrebbe dare disdetta perchè psicologicamente e fisicamente non riesce più a lavorare e a casa non può stare visto che sarebbero considerate “assenze ingiustificate” dal lavoro .
    Egregio Avvocato, esiste una via d’uscitaà da questa odissea? Coonsiderato che il datore di lavoro non la può licenziare in gravidanza e fino alle 16 settimane dopo il parto, è possibile che accettarà le dimissioni/disdetta del rapporto di lavoro. Nell’eventualità delle dimissioni accettate, come ci regoliamo con la cassa integrazione italiana? Inoltre, perde il diritto alla maternità Svizzera dei 3 mesi dopo il versamento? Grazie per la pazienza e scusi la lungaggine e gli errori.
    LC

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Lello,

      intanto la mia vicinanza umana per le sofferenze che vissuto la sua “Signora” (un bellissimo termine) e, quindi, anche lei.

      La decisione della compagnia assicurativa dovrebbe aver indicato, in calce, il termine per proporre ricorso. Se è ancora nei termini, le suggerisco di valutare seriamente il ricorso, perché le informazioni che mi ha dato sembrano far propendere per una decisione ingiusta. Il Comune, dal canto suo, non poteva che accettare la decisione dell’assicurazione e ben ha fatto a ridurre l’orario lavorativo al 50%.

      Sconsiglio a sua moglie di dare le dimissioni. Intanto perché ciò costituirebbe un evidente problema per l’indennità di disoccupazione, ma soprattutto perché sua moglie potrebbe piuttosto chiedere alla ginecologa che l’ha in cura di rilasciare un certificato di incapacità temporanea al lavoro: a mio avviso sua moglie verrebbe posta in malattia retribuita (non sarebbero assenze ingiustificate) e, una volta partorito e decorso il termine di congedo maternità, potrebbe rientrare al lavoro.

      Ovviamente il vostro caso è molto delicato e merita una valutazione più accurata.
      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  27. Alessia
    Alessia dice:

    Egregio Avvocato Ciamei,,

    Lavoro in Svizzera da due anni, nella stessa azienda ( in un negozio come commessa) e vorrei trasferirmi in un altro cantone, per congiugermi con il mio compagno. Ho chiesto il trasferimento sei mesi fa ma non mi è stato ancora concesso. Se sposto la residenza nel comune del mio compagno posso iscrivermi al Rav ed essere aiutata atrovare un lavoro. Se rassegno le dimissioni volontarie , rispettando il termine di disdetta di due mesi, con motivo ” trasferimento”, ho diritto al sussidio di Disoccupazione?
    Con l’occasione la ringrazio e le porgo un cordiale saluto.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Alessia,

      di principio le dimissioni volontarie escludono il diritto all’indennità di disoccupazione, a meno che le dimissioni non siano causate dal datore di lavoro o comunque non si possano ritenere giustificate. Purtroppo non riesco a fornirle una risposta univoca poiché la valutazione dell’ammissibilità delle dimissioni è rimessa al giudizio della singola Cassa disoccupazione.
      Le suggerisco di contattarne una in Ticino ed anche la RAV cui fa riferimento, forniscono volentieri ogni informazione utile. Le sarò grato ove vorrà condividere in questa sede quanto da loro riferito.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
    • Francy
      Francy dice:

      Ciao Alessia volevo chiederti se avevi avuto risposte in merito alla disoccupazione in caso ti fossi licenziata con motivo trasferimento , te lo chiedo perché anche io vorrei cambiare cantone.

      Rispondi
  28. Daniele
    Daniele dice:

    Salve,
    Mi sono appena licenziato e ho letto sul mio contratto che ho un solo mese di disdetta. Lavoro li da 7 anni.
    Avendo dato la disdetta adesso dovrei finire il 31.07.2017.
    Il mio datore di lavoro però vuole farmi fare due mesi di disdetta come da legge.
    A me sembra di aver capito che devo far fede al contratto quindi un solo mese giusto?

    Inoltre il 2 di agosto dovrei già cominciare con un altro lavoro in quanto il mio contratto diceva un solo mese.

    Come devo muovermi?
    Continuo a far fede al contratto di lavoro e in caso a rivolgermi a un legale se il datore di lavoro vuole farmi fare 2 mesi?

    Grazie.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Daniele,

      le confermo che il termine di disdetta previsto dalla legge può essere derogato dalle parti con accordo scritto, salvo alcuni limiti insuperabili (art. 335c cpv. 2 CO). Nel suo caso, il termine di disdetta dovrebbe essere quello contrattuale. Solo l’esame attento del contratto, tuttavia, permette di dare una risposta sicura.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  29. Alberto
    Alberto dice:

    Salve Avvocato…il mio datore di lavoro mi ha pagato l’ultimo stipendi dopo le mie dimissioni ma nn mi ha mai pagato le ferie accumalate nei mesi…come posso fare?mi dia un consiglio grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Alberto,

      deve scrivere al suo datore di lavoro chiedendo il pagamento delle ferie accumulate e non godute. In caso di mancato pagamento, deve rivolgersi ad un sindacato, se iscritto, o ad un avvocato.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  30. Antonio
    Antonio dice:

    Carissimo Avvocato,
    Nel 2016 del 28 giugno avevo firmato un contratto di tre mesi di categoria B settore edile lavoro professionale senza certificati, al secondo giorno di lavoro lavoro ho subito un infortunio non causato non da me, ma ben si da un macchinista della ditta. La Suva mi ha corrisposto per circa 4 mesi e 25 giorni con un indennizzo giornaliero del 80% fino a quando ho effettuato la visita il giorno 22 novembre del 2016 da un loro incaricato il quale nel controllare la risonanza mi diceva che mi interrompeva l’infortunio, poi le motivazioni le avrebbe inviava alla Suva. In quel periodo prima di effettuare la visita volevo precisare che la suva era in possesso di una cartella clinica del febbraio 2015 un anno prima dell’infortunio, questa cartella si riferisce a un intervento operatorio di un ernia discale riconosciuta in quel periodo 2015 dalla’assicurazione cassa malati in quanto svolgevo la mia attività in svizzera, non solo avevo fornito certificazioni del mio dottore di famiglia con inabilità al 100% ma la mia dottoressa certificava basandosi su certificazioni rilasciati da Dottori Specializzati in materia. I Dottori certificavano le mie cause riconducibili allo stato della risonanza . Ancor prima della visita del 22 novembre la Suva era in possesso di un certificato del 12/10 2016 di una clinica dell’ISTITUTO SCIENTIFICO, dice il Fisiatra (DATI ANAMNESTETICI-VALUTAZIONE FUNZIONALE),2015: intervento per ernia discale L4-L5 sinistra. 06/2016: infortunio sul lavoro con trauma contusivo alla gamba sinistra ed al rachide lombare. Eseguita RMN rachide (spondilodiscoartosi diffusa, protrusioni discale L5-S sinistra. Ha effettuato KT con scarso beneficio. A visita NCH ( Dott. G………, 12/09/16): consigliata prosecuzione fisioterapia, calo ponderale, riposo alla ripresa del lavoro evitare stazione eretta protratta ed evitare pesi. All’esame obbiettivo: rigidità rachidea diffusa; dolente pressione digitale art. sacro iliaca sinistra. ROT simmetrici, deboli i cutaneo plantari bilat. Possibile la deambulazione sui talloni e sulle punte. Passaggi posturali con strategie; deambulazione libera con zoppia a sinistra.
    (PROGETTO RIABILITATIVO) si consiglia ciclo di: N. 5 sedute di chinesi minore disabilità disabilità( mobilizzazione rachide, esercizi di rinforzo mm addominali e cingolo inferiore, rieducazione ai passaggi posturali), 10 TENS decorso nervo sciatico sinistro, 10 magnetoterapia rachide lombare, 7 ultrasuoni rachide lombosacrale. Proseguire con terapia anti infiammatoria. Quello che ho potuto notare non sono stati presi in considerazione questi certificati , prima dal Dott. della Suva poi mi faceva notare nessun interesse sulla questione, si permetteva di dire che le strutture Italiane non erano come quelle svizzere. A distanza di un mese il giorno 20 di dicembre 2016 ricevevo la lettera dalla Suva, diceva che dal 22 novembre il loro Dottore certificava postumi, non erano più a causa dell’infortuni ma erano postumi riconducibili al operazione fatta tempo indietro, Suva aggiungeva che il mio caso era di competenza dell’assicurazione cassa malati. Nello stesso giorno anticipavo Email al mio datore di lavoro scrivendo di essere ancora in inabilità lavorativa, di trasmettere alla loro assicurazione i certificati inviati da me come potevano vedere in allegati, aggiungevo che a breve avrebbero ricevuto una mia raccomandata scritta contenenti tutti certificati compreso la lettera della Suva. Nel periodo di gennaio dopo le feste mi recavo dai sindacati Unia per esporre tutta la mia vicenda dell’infortunio uno dei responsabili mi consigliava come procedere sulla questione, mi dava un contatto di un avvocato svizzero in modo tale da velocizzare la mia pratica, diceva che se passavo dall’ufficio giuridico con tutto il lavoro da svolgere che anno la mia pratica andrebbe a rilento, aggiungeva anche di procurargli tutti i documenti per la domanda di invalidità svizzera visto gli anni di lavoro in svizzera. Subito dopo mi recavo da questo avvocato svizzero gli producevo cartaceo in mio possesso e le davo tutte le informazioni possibili. l’avvocato scrisse al mio datore di lavoro, alla Suva come mio delegato nei miei confronti. Dopo circa due mesi riceveva risposta dal mio datore di lavoro producendo numero di polizza della loro assicurazione. A un tratto questo avvocato ha avuto dei comportamenti a di poco strani non riuscivo a capire quale fosse il motivo, anzi da parte mia lo ringraziavo per il suo lavoro svolto,ma poi visto tale atteggiamenti gli chiesi di darmi la sua lettera di rinuncia, così fece. A questo punto mi recavo dall’Unia servizio giuridico gli consegnavo all’avvocato Unia, lettera di rinuncia dell’avvocato precedente compreso di fascicolo. Nei principi di maggio 2017 l’avvocato dell’Unia scrive all’assicurazione e gli fa presente con delega che da quella data lui mi rappresentava.
    A metà giugno 2017 l’avvocato dell’Unia era in contatto con una responsabile dell’assicurazione gli chiedeva di fargli recapitare tutte le certificazioni. Una volta consegnati le certificazioni non sono passati 15 giorni che ricevevo la lettera dell’assicurazione chiedendomi di restituire la lettera firmata e fornire documenti come da loro richiesti.
    Al più presto mandavo tutta la documentazione all’assicurazione. Non sono passati 4 giorni che l’assicurazione mi invia sulla mia Email copia della loro lettera.
    La lettera cita ; art. 16.2 ( fine della copertura di assicurazione) stabilisce quanto segue:
    LA COPERTURA DI ASSICURAZIONE SI ESTINGUE
    alla fine del contratto di lavoro
    alla conclusione del contratto di lavoro
    Citiamo inoltre anche l’articolo 8.6
    QUESTE PRESTAZIONE POSTERIORE VIENE A CADERE:
    Per persone con un contratto a tempo determinato di tre mesi o meno per il personale di servizio impiegato occasionalmente.
    Per loro conto non sussiste copertura assicurativa.
    Chiedevo un suo parere il mio avvocato in questo periodo è in ferie.
    grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Antonio,

      purtroppo non è possibile, anche per motivi di serietà professionale, fornire un parere su casi specifici su questo blog. Qualora lo ritenga, potrà contattarmi in privato chiedendo una consulenza. Se però è già seguito da un avvocato, il suggerimento è quello di fidarsi.

      Voglia gradire un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  31. Luca Matarese
    Luca Matarese dice:

    Buongiorno avvocato,
    le espongo la nostra situazione: un lavoratore con un termine di disdetta di 2 mesi è attualmente in malattia, in quanto deve effettuare una piccola operazione agli occhi.
    La decisione di licenziarlo era già maturata prima di questa operazione e volevo chiederle se gli può essere notificata non appena torna al lavoro, oppure c’è un periodo di protezione. Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Matarese,

      non potrà notificare la disdetta finché il lavoratore è impossibilitato senza sua colpa, per malattia o infortunio, a lavorare. Questo periodo, però, non può durare più di 30 giorni nel primo anno di lavoro, 90 giorni dal secondo al quinto anno di lavoro, 180 dal sesto anno in poi (art. 336c CO). Scaduti tali giorni, lei potrà comunque notificare la disdetta.

      Voglia gradire un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  32. Elena
    Elena dice:

    Buongiorno Avvocato, Le espongo la mia situazione. Ho un ctr a tempo indeterminato svizzero. I miei datori di lavoro sono italiani.. io a tuttoggi sono in maternita. Il 02 agosto dovrei rientrare ma avendo 2 bimbi ho chiesto il part time. Non hanno accettato questa mia richiesta . La mia residenza e fuori dalla zona frontaliera.. come posso andarmene senza dare le dimissioni cosi da fare richiesta di disoccupazione in Italia e non rimanere senza entrate vista la mia situazione familiare.. almeno fino all assunzione in in altro posto di lavoro, mi auguro in italia.. io sono da sola, mio marito è spesso lontano per lavoro. Grazie di cuore.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Elena,

      innanzitutto le mie congratulazioni per il lieto evento!

      Durante tutto il primo anno di vita del suo ultimo bambino lei può chiedere le dimissioni e non perdere il diritto alle indennità di disoccupazione in Italia. Questo è previsto dall’art. 55 del decreto legislativo 151/2001 (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01151dl.htm). Poiché lavora in Svizzera, le suggerisco di chiedere all’INPS della sua provincia quale è la procedura corretta, essendo previsto dalla legge un intervento di convalida del Ministero del lavoro territorialmente competente.

      Spero di esserle stato di aiuto, le porgo un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  33. Antonio
    Antonio dice:

    Buongiorno Avvocato,

    son piú di due mesi che non ricevo lo stipendio che mi spetta di diritto,non sono stato licenziato ma comunque non posso andare avanti in queste condizioni.Purtroppo mi ritrovo stanco di aspettare e senza soldi in tasca.A chi mi posso rivolgere per far valere i miei diritti?(in Kanton Argau) Intanto sono rimasto inscritto con la RAV,ma non so se ed in quale condizioni potrei eventualmente -anche temporaneamente-ricevere un´ indennitá dalla RAV…Mi aiuti a fare un pó di chiarezza nella mia mente,per favore.Grazie in anticipo,Antonio

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Antonio,

      lei deve mettere in mora il datore di lavoro con lettera raccomandata in cui assegna un breve termine (7 giorni) per il pagamento della mercede. Scaduto tale termine può dare la disdetta immediata, potendo poi accedere (se ne ha i requisiti) alle indennità di disoccupazione.

      Le consiglio di rivolgersi al più presto o ad un sindacato o ad un avvocato del posto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  34. Mauro
    Mauro dice:

    Buongiorno avvocato,
    Brevemente Le spiego la mia situazione:
    A marzo ho dato dimissioni per mancato pagamento di stipendi e assegni familiari.
    Assunto nel 2012 per una ditta (frontaliere) con contratto a tempo indeterminato, gli stipendi non sono mai stati pagati regolarmente ma in acconto (senza ricevuta) è senza mai raggiungere la cifra di contratto.
    Non sono mai stati versati gli assegni familiari per i miei 3 figli pur avendo espletato tutte le pratiche di rito.
    Gia presentato precetto esecutivo e denuncia penale.
    Essendo cittadino italiano residente in Italia è l’Inps a pagare la disoccupazione, i sindacati svizzeri hanno detto che mi verrà pagata la disoccupazione a fine vertenza, cosa vuol dire?
    Per il recupero degli assegni familiari?
    Tempo tecnici di tutto l’iter?

    Gentilmente saluto.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Mauro,

      le consiglio di rivolgersi allo IAS Ticino per avere informazioni riguardo agli assegni familiari, i quali comunque di regola vengono anticipati dal datore di lavoro il quale li riceve dal Cantone. Per quanto mi risulta, l’INPS avvia la pratica non appena lei fa domanda di indennità di disoccupazione ed emette la decisione quando in possesso di tutti gli elementi. Lei però ha l’onere di avviare tutte le pratiche giudiziali per recuperare quanto di diritto, quindi deve avviare la causa civile al più presto se non l’ha già fatto.
      Non sono a conoscenza dei tempi di intervento dell’INPS.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  35. Maria Saulea
    Maria Saulea dice:

    Cortesemente vorrei sapere di il mese di preavviso è presso in calcolo e vengono pagati i contributi com’è per un mese normale di lavoro.Cordiali saluti da Maria S.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signora Maria,

      non sono sicuro di aver ben compreso la sua domanda. Il mese di preavviso comincia a decorrere dalla fine del mese in cui è stata data la disdetta. Ad esempio, se la disdetta è data il 15 settembre, il mese di preavviso comincia a decorrere dal 1° novembre successivo, con scadenza del rapporto di lavoro al 30 novembre.
      I contributi sociali vengono corrisposti regolarmente.

      Spero di aver risposto, un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  36. Barbara Galmarini
    Barbara Galmarini dice:

    Buongirono Avv.to Ciamei

    Sono stata licenziata per non essere all’altezza delle aspettative del datore di lavoro dopo 6 mesi con un contratto a tempo indeterminato e una paga da frontaliere.
    Ho fatto domanda per la disoccupazione ed è stata accettata ma ora i sindacati chiedono lumi sulle cause della disdetta con il rischio di vedermi l’indennita sospesa per un mese e mezzo qualora l’ex datore di lavoro dica delle cose diverse da quanto riportato nella lettera di licenziamento.
    In questo modod mi vedrò costretta ad impugnare la sospensione e prendere un avv.to per colpa dei sindacati che invece di aiutare sembra remino contro le persone che hanno bisogno.

    grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Galmarini,

      la Cassa di disoccupazione ha il diritto di verificare in ogni momento che il motivo di licenziamento sia effettivamente quello indicato in domanda, segnatamente che la causa della disdetta non sia imputabile al lavoratore. Se accertassero, infatti, che la causa indicata nella lettera di licenziamento sia fittizia in quanto, ad esempio, si è appurato che il lavoratore aveva in realtà chiesto le dimissioni, la Cassa potrebbe rivedere la propria decisione di accoglimento e chiedere indietro le indennità già corrisposte.

      Lei ovviamente mantiene il diritto di presentare le proprie osservazioni nel procedimento di riesame della Cassa e, in caso di decisione di sospensione, prima con opposizione e poi con ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

      Un cordiale saluto.

      Rispondi
  37. paolo leonetti
    paolo leonetti dice:

    Buongiorno Avv.to Ciamei

    Da un colloquio con alcuni operatori della Pedemontana per pagare un pedaggio del 2016 sono stato informato che ho dei mancati pagamenti di pedaggi per l’anno 2016 e 2017. Ad oggi non ho mai ricevuto nessuna notifica di pagamento o di sollecito ma non è detto arriveranno.
    Ho notato che nell’avviso di pagamento che avevo ricevuto mi venivano addebitati quasi 10 euro per ricerca proprietario veicolo in quanto questo immatricolato in svizzera.
    Ho chiesto come mai non mi avessero notificato tutte le violazioni con una notifica unica pagando cosi una sola volta la ricerca del proprietario, ma non hanno saputo rispondermi.Ritengo che questo sia il solito comportamento italiano di alcuni enti che cercano di trarre profitto in modo poco corretto.
    Domanda posso rifiutarmi di pagare gli addebiti delle nuove viiolazioni visto che potevano notificarmi tutto con il primo sollecito di pagamento?

    grazie
    cordilamente

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Leonetti,

      se ho capito bene lei ha ricevuto una sola notifica di violazione con indicazioni di più mancati pagamenti. L’addebito di 10 euro è ripetuto per ogni violazione? In caso positivo, ritengo sia corretto contestare tali voci e pagarne una sola volta.

      Sperando di aver ben compreso la domanda, porgo un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  38. Riccardo
    Riccardo dice:

    Salve buona sera io o lavorato fino al 3 settembre in un ristorante e lugano ..però ora mi hanno lasciato a casa fino a fine mese che oltre tutto mi scade il contratto perché ho ore in piu da recuperare e ferie maturate .volevo sapere ma lo possono fare essendo che è la mia prima esperienza in svizzera?grazie mille buona serata

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Riccardo,

      in Svizzera il datore di lavoro, così come il lavoratore, può dare disdetta in qualsiasi momento, con il solo obbligo di rispettare i termini di disdetta stabiliti dal contratto o dalla legge. La disdetta comincia a partire dal primo giorno successivo al mese in cui è stata data: ad esempio, se lei l’ha ricevuta il 3 settembre ed il termine è di un mese, il contratto di lavoro cesserà al 31 ottobre prossimo.

      Deve quindi verificare che tale termine sia stato rispettato. Per quanto riguarda ferie maturate, ha diritto a recuperarle, o mediante compenso o mediante godimento diretto.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  39. Laura
    Laura dice:

    Buona sera Avv.Ciamei,lavoro in svizzera da febbraio 2016 a tempo indeterminato,mi sono sposata a luglio 2017 ed ora ho il permesso B. Il mio datore di lavoro non paga come dovrebbe pagarmi, mentre le mie colleghe vengono pagate come da contratto. Ho chiesto la motivazione e si è inalberato senza darmi la differenza che mi spettava. Non solo non mi paga come da contratto ma per motivi di calo di lavoro, non mi fa lavorare da un mese e mezzo e devo rimanere a sua disposizione per un eventuale chiamata. Come posso risolvere questo caso? IO VOGLIO lavorare Avv. Non chiedo altro e mi si nega per ripicca? Incredibile . I miei rispetti e perdoni il mio sfogo.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Laura,

      il comportamento del suo datore di lavoro è inaccettabile, oltre che in violazione di molte norme.
      Lei può procedere immediatamente con la richiesta scritta (per raccomandata) di quanto dovuto, assegnando un breve termine (5 giorni); quindi, se non riceve quanto ha diritto, può dare disdetta immediata, avviando una causa contro il suo datore di lavoro.

      Voglia gradire il mio più cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  40. Nadia
    Nadia dice:

    Buona sera . Lavoro da 4 anni presso un azienda . Ricevo uno stipendio da miseria e non riesco più a vivere . Intendo licenziarmi in quanto ne sta andando di mezzo la mia salute . Avrò penalità quando mi iscrivero’ alla disoccupazione. Nel senso per quanto tempo non percepiro’ la disoccupazione?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Nadia,

      sono sinceramente dispiaciuto per la sua situazione, che andrebbe analizzata meglio per comprendere se lo stipendio che riceve possa considerarsi congruo o non piuttosto in violazione di norme di legge. L’indennità di disoccupazione è di principio negata in caso di dimissioni volontarie, ma la sua situazione personale potrebbe essere valutata diversamente dall’ufficio preposto. Le consiglio di contattare una cassa di disoccupazione per esporre il suo caso e ricevere risposte più precise.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  41. giorgio carletti
    giorgio carletti dice:

    Buongiorno avv Ciamei sono stato assunto con contratto regolare a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2015 da una società svizzera con sede a Grono nei grigioni. La società dopo avermi pagato regolarmente lo stipendio per i primi 5 mesi (genn-maggio 2015) non mi ha più pagato e di comune accordo come recita la disdetta del rapporto di lavoro abbiamo chiuso il rapporto al 30 aprile 2016. Ho fatto diverse richieste verbali ma senza esito positivo cosa posso fare per prendermi i miei stipendi mancanti ? la mia 13 ecc non so cosa posso o devo fare. Premetto che prima ero regolarmente residente in svizzera ora da luglio 2016 sono tornato in italia.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Carletti,

      lei ha certamente il diritto di ricevere le mensilità non pagate, deve agire giudizialmente al più presto per far valere i suoi diritti.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  42. Adis
    Adis dice:

    Ciao volevo saoere una cosa il mio capo mi ha mandato il licenziamento io ho trovato un nuovo lavoro posso andarmene prima che finisca il mese del licebziamento…ho sentito se cai prima del mese del licenziame to ti puo togliere qualcosa dal 13 stipendio??? É vero…comunque lavoro da 1 anno

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno.

      La risposta la trova nell’articolo: non può interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di disdetta. Al limite può concordarlo con il datore di lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  43. Fabiana
    Fabiana dice:

    Buon pomeriggio Avv Ciamei.
    Sono stata assunta il 18.09.2015 con un contratto di 20/22 ore settimanali nel cantone Appenzello.
    Nel mese di Maggio o comunicato per voce di essere in attesa.
    I primi di settembre il mio ginecologo mi ha messo in malattia e tuttora sono in malattia fino al 13 novembre che è la scadenza della mia gravidanza.
    Chiedo a lei aiuto, come mai il mio datore di lavoro non mi abbia versato il mese di settembre? Grazie

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Fabiana,

      premesso che non mi è possibile conoscere i motivi per i quali il datore di lavoro non le abbia versato il salario di settembre, in caso di malattia (comprovata da certificato medico) la legge prevede che lei abbia diritto al pagamento dello stipendio (art. 324a CO) per un periodo che, nel suo caso, essendo l’evento malattia intervenuto nel corso del 2° anno di lavoro, è di un mese. In base a ciò che mi ha scritto, quindi, lei ha diritto al salario di settembre, mentre comincerà a ricevere l’indennità di maternità (80% del salario) a partire dalla data del parto.

      Auguro sinceramente ogni bene a lei e alla sua creatura.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  44. Dalila
    Dalila dice:

    Buongiorno avvocato, le spiego la mia sitiazione.
    Ho un contratto di lavoro a tempo illimitato. Sono consulente informatico e nel contratto scritto esplicitamente :
    Il Collaboratore percepirà uno stipendio mensile lordo di CHF 2’700.- dal 01.05.2016 al
    31.12.2016 e di CHF 3’100.- dal 01.01.2017 al 30.06.2017 e di CHF ’3500.- dal 01.07.2017.
    Ad luglio 2017 non mi viene riconosciuto l’aumento a 3500 chf, chiedo spiegazioni e mi viene detto che è stato deciso( in maniera unilaterale visto che a me non è stata data nessuna comunicazione) che avrei avuto adeguamento contrattuale a gennaio. Io ho fatto presente le mie perplessità visto che avevo firmato un contratto e allora di contro mi è stato risposto che avrei avuto l’aumento a settembre. Quando ho chiesto se avessi ricevuto o perso i 400 chf di luglio e agosto, proponendo comunque di poterli avere dilazionati nel temmpo o in giorni ferilali, in risposta mi è stata data una lettera di licenziamento con decorrenza dal 30 settembre al 30 novembre. Inoltre mi è stata fatta anche violenza psicologica perchè mi è stato detto che la lettera sarebbe stata stracciata se avessi dimostrato di volere stare in azienda ( in che modo?). Le mie domande sono: è possobile un comportamento da parte del datore di lavoro? Possono licenziarmi per punizione perchè ho chiesto che venisse rispettato il mio contratto? Come motivazione nella lettera è riportato “per riorganizzazione delle figure aziendali”, ma il motivo reale è quello che ho appena scritto. Come potrei procedere in tutela dei miei diritti?

    Grazie.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora Dalila,

      nel suo caso sarebbe applicabile l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO (https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19110009/index.html#a336), il quale prevede la abusività della disdetta data nei confronti della parte che fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro.

      Lei deve fare opposizione alla disdetta entro il termine ordinario di disdetta ed agire in giudizio entro 180 giorni per far valere il diritto ad un’indennità, la cui quantificazione è possibile effettuare solo a seguito di esame dei documenti.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Dalila
        Dalila dice:

        Getile avvocato,
        la ringrazio per la risposta. Ma bastano le mail dove chiedo di avere la somma spettante e la risposta che mi sarebbe stata data a settembre, per provare che il licenziamento è stato punitivo?

        Rispondi
  45. Andrea
    Andrea dice:

    Buongiorno,
    ho una richiesta un po’ particolare.
    Lavoro a tempo indeterminato in Svizzera come frontaliere G.
    Sto facendo vari colloqui e ho ricevuto una proposta di lavoro in svizzera.
    Se firmo il nuovo contratto e mi licenzio dall’attuale datore di lavoro, e poi durante i mesi di disdetta, ma prima dell’inizio del nuovo lavoro, ricevo un’altra proposta che mi interessa maggiormente posso disdire il contratto firmato con il nuovo datore di lavoro e firmarne uno nuovo con il datore di lavoro che mi ha fatto la proposta più interessante.

    Grazie mille.

    Andrea

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Buongiorno signor Andrea,

      se firma un nuovo contratto, a rigore non può disdirlo prima dell’inizio.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  46. bozzi vincenzo
    bozzi vincenzo dice:

    Buongiorno Dott. Ciamei ,vorrei,se fosse possibile, un suo consiglio su come procedere nei confronti di una azienda con sede in Canton Ticino per gravi,secondo me, inadempienze contrattuali che Le vado ad elencare : mio figlio è stato assunto a luglio 2017 con contratto a tempo indeterminato con benefit contrattuali quali : vettura aziendale,cellulare e computer portatile, A tutt’oggi niente di quella dotazione evidenziata nel contratto è stata consegnata ma perdipiù sono in arretrato di tre mesi di salario! Contattato invano la dirigenza ma non c’è stato verso di poter parlare con qualcuno! Mio figlio vorrebbe sapere se può dare dimissioni per giusta causa ed avere diritto al sussidio disoccupazione.Premetto che è un lavoratore con permesso G. Grazie della eventuale risposta

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio signor Bozzi,

      in base a quanto riferito vi sono le condizioni per dare le dimissioni immediate, previa notifica di termine breve per provvedere al pagamento delle mensilità dovute. Si tratta di passaggi delicati, per cui consiglio di rivolgersi ad un sindacato o ad un legale.
      Ad ogni modo, in presenza di dimissioni del lavoratore a causa del mancato pagamento del salario, non è pregiudicato il diritto alle indennità di disoccupazione.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  47. LUCIANA MERONE
    LUCIANA MERONE dice:

    Buongiorno , la mia datrice di lavoro mi ha comunicato verbalmente che mi licenzia , perchè io ho fatto da garante per una persona e questa dopo tre giorni di lavoro ha dato disdetta. Il punto è questo sono ancora nel periodo di prova , lei mi può licenziare per questo?

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile Signora,

      lei ha diritto di ottenere le motivazioni del licenziamento e se queste coincidono con quanto da lei comunicato (cosa invero improbabile), non sarebbero valide.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  48. Fabrizio
    Fabrizio dice:

    Buongiorno avvocato, la mia domanda é: ho un contratto determinato con scadenza il 30 novembre del anno in corso. Ho avuto 15 giorni di ferie e tornando al lavoro qualche giorno fa, ho ritrovato in azienda cambiamenti sulla mia posizione di lavoro. Visto che gia in precedenza non vi era un buon rapporto con i collabboratori e questo procurava gravi danni alla mia sensibilità, ho parlato con il mio superiore e di comune accordo abbiamo anticipato il termine di fine rapporto al 10 novembre. Sono in svizzera da 4 anni ed ho sempre lavorato evitando anche giorni di malattia quando ne avrei avuto bisogno. Ģia mi veniva annunciato dall azienda che il mio contratto non sarebbe stato rinnovato alla scadenza in quando il lavoro nel periodo invernale é diminuito. La mia domanda è: Saró penalizzato al diritto di disoccupazione? La ringrazio anticipatamente per il servizio che offre in attesa di una sua risposta

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signor Fabrizio,

      premesso che solo una valutazione accurata e specifica del suo caso può permettere una risposta precisa ad una domanda così delicata (l’indennità di disoccupazione è una disciplina molto complessa), lei al limite potrebbe avere un non riconoscimento dell’indennità per il periodo dal 10 al 30 novembre; potrebbe comunque ottenere l’indennità dimostrando che le dimissioni concordate sono comunque state causate da difficoltà lavorative.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  49. Mia Carbone
    Mia Carbone dice:

    Gentile Avv.,

    Ho disdetto il mio contratto di lavoro a tempo indeterminato e poi ho scoperto di essere incinta. Quel fatto annulla le mie dimissioni? Quali sono gli eventuali obblighi del datore del lavoro? Grazie.

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      la disdetta data durante la gravidanza è nulla. Il periodo di protezione dalla disdetta comincia a decorrere dal giorno in cui il medico attesta l’inizio della gravidanza, a prescindere dalla conoscenza da parte della madre.
      Dunque, se la disdetta è data dopo l’inizio della gravidanza, la disdetta diventa nulla; se invece è data dopo l’inizio della gravidanza, i termini di disdetta vengono sospesi a partire dall’inizio della gravidanza e ricominceranno a decorrere dopo 16 settimane.

      Le auguro ogni bene per la nuova vita già esistente e porgo un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
  50. Mazzeo ursola
    Mazzeo ursola dice:

    Buona sera avvocato, so per certo che se sei in malattia non puoi essere licenziato…. Ma se sei in malattia al 50% la regola vale lo stesso?
    Grazie mille

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Gentile signora,

      la protezione del lavoratore dalla disdetta data durante la malattia vale anche in caso di percentuali inferiori al 100%. Tenga comunque presente sempre il periodo di protezione, che varia in base alla durata del contratto di lavoro.

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi
      • Marco
        Marco dice:

        Buona sera Avvocato sono il Sig. Giangreco.
        Avrei una domanda da farle;
        E vero che nel periodo che ce in corso un licenziamento se sono un giorno ( malato o infortunio) si prolunga il licenziamento per un mase e cosi tutti i mesi?
        Cordiali Saluti

        Giangreco Marco

        Rispondi
        • Avv Marco Ciamei
          Avv Marco Ciamei dice:

          Gentile signor Marco,

          sperando di aver compreso bene la sua domanda, durante il periodo di disdetta i giorni di impedimento (malattia, infortunio, ecc.) sospendono il decorso dei termini di disdetta: ma solo per il relativo tempo, non per un mese.

          Un cordiale saluto.
          Avv. Marco Ciamei

          Rispondi
          • Daniela
            Daniela dice:

            Buonasera Dr. Sono un infermiera frontaliera. Vorrei tornare in italia a lavorare ed ho gia un offerta.
            Dovrei dare 2 mesi di preavviso da contratto ma ho necessità di licenziarmi in tronco.
            Che risarcimento mi potrebbero chiedere? Ci sono altri rischi?
            Grazie

          • Avv Marco Ciamei
            Avv Marco Ciamei dice:

            Gentile Signora,

            oltre a non corrisponderle il salario per il periodo rimanente, l’azienda potrebbe chiederle i danni dovuti all’improvvisa sua assenza dal lavoro. Danni che, beninteso, deve dimostrare. Un esame accurato della sua situazione e di quella aziendale permette di rispondere a questa domanda con maggiore precisione, anche su eventuali importi.

            Un cordiale saluto.
            Avv. Marco Ciamei

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