Il diritto del lavoro in Svizzera: statuto normativo e fiscale dei frontalieri

 

Sostituire i frontalieri con altra forza lavoro, qualsiasi sia la nazionalità, per la Svizzera e in particolare per il Ticino non sarebbe affatto semplice e, soprattutto, conveniente”

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Italia, 12 ottobre 2015)

 

Nei contributi precedenti si è esaminata la normativa svizzera del lavoro (link), sia dal punto di vista del lavoratore (link) che del datore di lavoro (link). Non si può, però, avere un’idea completa della vicenda lavorativa svizzera, e soprattutto ticinese, se non si affronta la questione del lavoro frontaliere.

Il lavoratore che ogni giorno, o almeno una volta a settimana, supera il confine per lavorare nel Paese non di residenza (definizione ampia di frontaliere) è oramai da anni una realtà importante dei Cantoni di frontiera (Vallese, Basilea, Ticino, Grigioni, ecc.). Una realtà ancora più specifica è quella del lavoratore italiano residente nella fascia di confine che, sempre ogni giorno o almeno una volta a settimana, si reca in Svizzera per lavorare (definizione ristretta di frontaliere).

A tale categoria di lavoratore si applicano tutte le previsioni normative che sono state esaminate nei contributi precedenti. Tuttavia, proprio la natura di soggetto residente in uno Stato e lavorante in un altro Stato, comporta delle evidenti differenze in materia assicurativa (specie in ambito di disoccupazione), sanitaria e fiscale.

Di seguito verranno esaminate alcune questioni, di certo in modo non esaustivo, ma indicativo e il più possibile completo.


1. Il permesso di lavoro

Il cittadino italiano che intende lavorare in Svizzera senza rinunciare alla residenza nel proprio Paese deve ottenere un permesso di lavoro, denominato “permesso per frontalieri G”.

Il permesso è rilasciato a chi dimostra l’esistenza di un lavoro dipendente: in questo caso è richiesta la compilazione di un formulario (link), al quale andranno allegati una serie di documenti (tra gli altri, fopermessoGndamentale il contratto di lavoro dipendente con un datore di lavoro con sede in Svizzera). Il permesso è rilasciato altresì a chi è in grado di dimostrare di esercitare un’attività indipendente in modo effettivo e durevole: anche in questo caso è richiesta la compilazione di un formulario (link), al quale andranno allegati una serie di documenti (tra cui un business plan e una prova di clientela già esistente in Svizzera).

Anche i cittadini di Bulgaria e Romania (Stati UE-2) che risiedono in Italia nella fascia di confine con la Svizzera possono richiedere il permesso per frontaliere G, ma devono lavorare esclusivamente nella fascia di frontiera all’interno della Svizzera (nel Cantone Ticino: a sud dei Comuni di Claro o Preonzo). Peraltro, l’ammissione di questi lavoratori sottostà altresì alla verifica preventiva del Mercato del lavoro (priorità manodopera indigena, condizioni salariali e lavorative, ecc.).

Ogni variazione riguardante il lavoro (variazione sede, licenziamento, ecc.) deve essere comunicata al Servizio Regionale degli Stranieri (SERS) competente entro 14 giorni. Tale obbligo, tuttavia, non è sanzionato direttamente.


2. Il diritto all’assistenza in caso di disoccupazione.

In Svizzera la disoccupazione può essere di due tipologie.

È detta parziale quando riguarda i periodi di sospensione parziale dal lavoro, senza licenziamento, a causa di situazioni di crisi aziendale: in questo caso l’assistenza della Cassa Disoccupati Svizzera è estesa anche ai frontalieri.

La disoccupazione si considera totale quando il lavoratore viene licenziato. In questo caso, il frontaliere non può beneficiare dell’indennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera, ma può invece godere in Italia di una indennità mensile di disoccupazione denominata – dal 2015 – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Il Regolamento CE n. 883 del 2004, che si applica anche alla Svizzera dal 2012 (con l’entrata in vigore della modifica dell’Allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone) in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, prevede infatti che sia l’istituzione dello Stato di residenza (per l’Italia, l’INPS) a erogare le prestazioni al disoccupato (quindi, nel caso di specie, ai frontalieri italiani che dovessero essere licenziati in Svizzera) come se fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza durante la sua ultima attività lavorativa (art. 65 par. 5, lettera a).

Il successivo paragrafo 6 prevede, comunque, l’obbligo per il Paese di ultimo impiego (nel caso, la Svizzera) di rimborsare all’istituzione dello Stato di residenza (INPS) l’importo delle prestazioni erogate nei primi tre mesi (estensibili a cinque meNASpIsi al verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 7, cioè se nei 24 mesi precedenti il frontaliere aveva lavorato almeno 12 mesi nell’altro Stato). In pratica, la Svizzera preleva una ritenuta del 1,1% dal salario lordo del lavoratore (il datore di lavoro aggiunge un ulteriore 1,1%) e riversa all’Italia l’importo sopra indicato al momento del verificarsi della disoccupazione.

Dunque, la NASpI viene riconosciuta ai lavoratori caduti in disoccupazione per causa involontaria (licenziamento con disdetta regolare) o per dimissioni per giusta causa (mancato pagamento del salario, mobbing, vertenze sindacali), mentre – si badi bene –non spetta nei casi di risoluzione consensuale del contratto o per le dimissioni ordinarie.

La NASpI è rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni: è pari al 75% della retribuzione se questa non supera i 1.195.- euro lordi mensili, mentre se superiore si aggiunge il 25% del differenziale fino ad un massimo di 1.300.- euro lordi mensili; dal quinto mese di fruizione, la NASPI subisce una riduzione del 3% al mese.

Quanto alla durata, la NASpI sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (dunque al massimo per 24 mesi); dal 2017 la durata massima sarà di 78 settimane (ovvero 18 mesi).

Importante ricordare il termine entro il quale va presentata la domanda di NASpI all’INPS (in via telematica): 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.


4.1 Il trattamento fiscale.

In materia di trattamento fiscale, bisogna distinguere il frontaliere in senso stretto dal frontaliere in senso lato.

Quest’ultimo è, come detto sopra, il cittadino italiano che lavora in Svizzera, ma rimane residente in Italia in un Comune situato al di fuori della fascia di frontiera (20km dai confini con la Svizzera). Questi frontalieri sono imposti alla fonte in Svizzera e questa imposta è accreditata sulle imposte da pagare comunque in Italia secondo le norme ordinarie degli articoli 15 e 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera (CDI-I) e della legislazione interna applicabile.

Il frontaliere in senso stretto, invece (e d’ora in poi ci si riferirà solo a quest’ultimo), è il cittadino italiano che lavora in Svizzera, ma rimane residente in Italia in un Comune situato nella fascia di frontiera.agenzia-entrate-1

Attualmente, l’imposizione sul reddito dei lavoratori frontalieri in senso stretto è regolata da un apposito Accordo del 1974, che costituisce parte integrante della CDI-I. Si applica solo ai frontalieri italiani che lavorano in Svizzera (non è prevista la reciprocità) e dispone che l’imposizione sia esclusivamente in Svizzera; prevede altresì ristorni finanziari verso l’Italia, cioè che parte del gettito (40%) sia destinato a compensare i Comuni italiani di confine.

Tale modo di regolare il prelievo fiscale (prelievo nello Stato di lavoro e ristorno parziale allo Stato di residenza) è frutto di un delicata valutazione di equilibrio tra benefici e costi tra i due Stati: in particolare, il ristorno dovuto all’Italia e destinato ai Comuni di frontiera tende ad assicurare che i lavoratori frontalieri residenti in Italia contribuiscano indirettamente alle infrastrutture e ai servizi pubblici nel loro Stato di residenza (strade, ospedali, amministrazione pubblica, scuole, sicurezza, ecc.).

La compensazione finanziaria è versata direttamente dai tre Cantoni interessati (Grigioni, Ticino e Vallese) al Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, che, in un secondo tempo, trasferisce questo montante alle collettività locali sulla base dei dati statistici forniti dalla autorità cantonali svizzere.


4.2 Il nuovo accordo sui frontalieri tra Italia e Svizzera

In occasione della recente stipula tra Italia e Svizzera dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni (abbandono del c.d. segreto bancario), i due Paesi hanno convenuto di rivedere l’accordo vigente sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri. Sulle questioni fondamentali, di principio, è già stato trovato un accordo di massima, sancito dalla roadmap sottoscritta il 23 febbraio scorso, che fa da base a quello che sarà il nuovo Accordo sui frontalieri.

Vediamo le varie novità.

In primo luogo, mentre l’Accordo attualmente vigente è “unilaterale”, nel senso che regola solo il trattamento dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, il nuovo accordo si baserà sul principio della reciprocità, cioè regolerà anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.

Più nel merito della tassazione, oggi quest’ultima è esclusiva nel paese dove il lavoratore presta la sua opera, cioè in Svizzera. Con il nuovo accordo, invece, sarà concorrente, quindi sia nel paese dove viene prestato il lavoro, sia nel paese di residenza.

Il paese dove è esercitata l’attività lavorativa preleverà una ritenuta alla fonte, fino a un massimo del 70% di quanto dovuto in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali: regionali e comunali in Italia, cantonali e municipali in Svizzera), in coerenza con le rispettive legislazioni domestiche e con i principi costituzionali dei due Stati (in particolare, i principi di non-discriminazione e di capacità contributiva). Lo stato di residenza applicherà poi le proprie imposte sui redditi, con detrazione di quanto assolto alla fonte nell’altro stato.

La tassazione definitiva (sommando, cioè, le imposte assolte nei due stati) sarà quella del paese di residenza. Dato che il livello di tassazione personale in Italia è molto superiore a quello vigente in Svizzera, è previsto un processo graduale di aggiustamento. Inizialmente, al momento della entrata in vigore dell’accordo, la tassazione complessiva (in Svizzera e Italia) sulla retribuzione del frontaliere sarà pari a quella prelevata esclusivamente in Svizzera sotto il vecchio accordo: né inferiore, né superiore. Nel corso degli anni, con gradualità, salirà progressivamente fino a coincidere con quella di tutti gli altri frontalieri italiani: pena la più volte denunciata violazione di principi costituzionali di uguaglianza.

Oggi la Svizzera versa all’Italia una quota (40%) dell’imposta prelevata sui frontalieri, che è destinata ai Comuni di residenza degli stessi frontalieri a titolo di ristorno per i servizi sociali a loro carico. In seguito all’adozione del principio della tassazione concorrente, non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra i due stati. L’Italia provvederà unilateralmente con il proprio bilancio a ristorare i comuni frontalieri, recependo nella legge di ratifica del nuovo trattato la normativa che oggi regola la distribuzione dei trasferimenti ai comuni, per un ammontare totale equivalente a quanto ricevuto dalla Svizzera.

Il nuovo Accordo sui frontalieri dovrebbe essere approvato ed entrare in vigore verosimilmente entro il 2018.


Il prossimo contributo, l’ultimo della serie sul diritto dei lavoratori in Svizzera, verterà su un problema specifico e molto attuale dei frontalieri: l’assistenza sanitaria (con un approfondimento circa il recente problema dell’adesione volontaria al SSN italiano).

****

Avv. Marco Ciamei
( © diritti riservati )

Riferimenti normativi e link di interesse:

Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento in UE dei sistemi di sicurezza sociale
Circolare INPS 12.05.2015 sulla NAPsI
Convenzione Tra Svizzera e Italia del 09.03.1976 contro le doppie imposizioni
Accordo tra Svizzera e Italia del 03.10.1974 sui lavoratori frontalieri
Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali tra Svizzera e Italia
Roadmap tra Svizzera e Italia del 23.02.2016

*****

Lo Studio Legale Ciamei si occupa di tali questioni ed è disponibile ad essere contattato.

3 commenti
  1. Patrizio Bodini
    Patrizio Bodini dice:

    Buongiorno Avvocato, vorrei esporre un quesito per quanto riguarda i lavoratori frontalieri che risiedono in fascia di confine, entro i 20 km in Italia, ma che lavorano in un cantone Solothurn con rientro settimanale. Cosa cambierà e come dovremmo attivarci in futuro per regolarizzare la nostra posizione?
    Grazie
    Cordiali saluti.
    Patrizio Bodini

    Rispondi
    • Avv Marco Ciamei
      Avv Marco Ciamei dice:

      Egregio Signore,

      la normativa in materia è in continua evoluzione e il suo caso deve essere valutato singolarmente, le consiglio di rivolgersi ad un esperto (il nostro studio si occupa di tali questioni, oppure l’OCST di Lugano).

      Un cordiale saluto.
      Avv. Marco Ciamei

      Rispondi

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] prossimo contributo affronterà la disciplina del diritto del lavoro transfrontaliero Italia-Svizzera (c.d. frontalieri): verrà pubblicato la prossima settimana di […]

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *